L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei veicoli  a motore  e  dei natanti  e le  successive
disposizioni  modificative  ed  integrative   ed  il  regolamento  di
esecuzione approvato  con decreto del Presidente  della Repubblica 24
novembre 1970, n. 973;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della  direttiva n.  92/49 CEE  in materia  di assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visti altresi' i decreti ministeriali del 26 novembre 1984 e del 19
aprile 1994  con i quali  la societa' La Sicurta'  1879 Assicurazioni
S.p.a.,  con  sede  in  Milano, e'  stata  autorizzata  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa  nei rami:  1, 2,  3, 4, 5,  6, 7,  8 con
esclusione del rischio energia nucleare, 9 con esclusione del rischio
films, 10,  11, 12, 13  con esclusione del rischio  energia nucleare,
14, 15,  16, 17,  18 di  cui al  punto A)  della tabella  allegata al
citato decreto legislativo n. 175/1995 e all'esercizio dell'attivita'
riassicurativa in tutti i rami danni;
  Considerato   che   la   societa'   ha   rinunciato   all'attivita'
riassicurativa   in  tutti   i  rami   autorizzati  e   all'attivita'
assicurativa nei rami  corpi di veicoli ferroviari,  corpi di veicoli
aerei, merci trasportate,  r.c. aeromobili, credito e  cauzione e che
pertanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
                              Dispone:
  Ai sensi  dell'art. 65, comma  3, del decreto legislativo  17 marzo
1995, n. 175, la societa'  La Sicurta' 1879 Assicurazioni S.p.a., con
sede  in   Milano,  e'  decaduta   dall'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  riassicurativa   in  tutti   i  rami   autorizzati  e
all'attivita' assicurativa  nei rami corpi veicoli  ferroviari, corpi
di  veicoli  aerei, merci  trasportate,  r.c.  aeromobili, credito  e
cauzione.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 8 marzo 1999
                                             Il Presidente: Manghetti