IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad incentivare la ripresa degli investimenti ed a
favorire lo sviluppo di iniziative produttive, nonche' a rifinanziare
il Fondo per l'occupazione, al fine di consentire l'immediata
attivazione di interventi nel settore dell'occupazione e della
formazione continua;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni per l'immediato avvio delle procedure per
l'affidamento in concessione dei lavori relativi a rilevanti tratte
autostradali, al fine di conseguire benefici in termini di rilancio
dell'economia e dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 marzo 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Incentivi per i nuovi investimenti delle imprese
1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto e per il successivo, il reddito complessivo
netto dichiarato dalle societa' e dagli enti commerciali indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento
per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli
investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68
del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei
conferimenti in denaro, nonche' degli accantonamenti di utili a
riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le societa' e gli enti
commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le
disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Agli effetti del comma 1:
a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture
situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo
d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli
ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le
cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui
all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del citato
testo unico n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere
utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita'
propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai
beni immobili diversi dagli impianti;
b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno
computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti
dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui
al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa'
e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera
d), del testo unico n. 917 del 1986, si assumono gli incrementi del
fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato.
3. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli
articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto del reddito assoggettato
alla disciplina del presente articolo e della relativa imposta. Detto
reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i
criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto
comma; a tale fine si considera come provento non assoggettato a
tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili, anche ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa
dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita'
ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilita'
semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento
esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei predetti
commi 1 e 2, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori
a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui
all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto -legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.
5. Per i periodi d'imposta di cui al comma 1, l'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive
modificazioni, assumendo, come imposta del periodo precedente e come
imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto, quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 1 a 4.
6. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da
1 a 5, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari
alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire
nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 e' rimessa
alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi
dell'articolo 11, commi 3, lettera a), e 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza
di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui
al comma 1 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.