IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad incentivare la ripresa degli investimenti ed a favorire lo sviluppo di iniziative produttive, nonche' a rifinanziare il Fondo per l'occupazione, al fine di consentire l'immediata attivazione di interventi nel settore dell'occupazione e della formazione continua; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'immediato avvio delle procedure per l'affidamento in concessione dei lavori relativi a rilevanti tratte autostradali, al fine di conseguire benefici in termini di rilancio dell'economia e dell'occupazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Incentivi per i nuovi investimenti delle imprese 1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro, nonche' degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 2. Agli effetti del comma 1: a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti; b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), del testo unico n. 917 del 1986, si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. 3. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina del presente articolo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma; a tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito. 4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilita' semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei predetti commi 1 e 2, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto -legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza. 5. Per i periodi d'imposta di cui al comma 1, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo, come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale e' dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 1 a 4. 6. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 1 a 5, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 e' rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, commi 3, lettera a), e 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 1 e' rideterminata nella misura del 28 per cento.