IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo; Vista la nota del segretariato generale del Cer in data 26 gennaio 1999, con la quale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della citata legge n. 431/1998, si e' proceduto a convocare le organizzazioni sindacali della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di promuovere la Convenzione nazionale per l'individuazione dei criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della determinazione dei canoni di locazione; Vista la convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge; Considerato che in data 24 febbraio 1999, a seguito di convocazione da parte del segretariato generale del Cer, con nota in data 9 febbraio 1999, alcune associazioni degli inquilini e della proprieta' edilizia hanno formalmente aderito alla convenzione gia' sottoscritta in data 8 febbraio 1999; Visto in particolare l'art. 4, comma 2, della menzionata legge n. 431/1998 che prevede che i criteri generali previsti nella convenzione di cui al comma 1 del medesimo art. 4, siano indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione soprarichiamata; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera c); Decreta: Art. 1. Criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale 1. Gli accordi territoriali, in conformita' alle finalita' indicate all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unita' immobiliare, e' concordato, tra le parti, il canone per i singoli contratti. 2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli accordi di cui al comma 1, individuano, avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per: valori di mercato; dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.); tipi edilizi, tenendo conto delle categorie e classi catastali. 3. All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del comma 2, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado. Per ogni area ed eventuale zona, gli accordi territoriali, con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, devono prevedere un valore minimo ed un valore massimo del canone. 4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi: tipologia dell'alloggio; stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile; pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.); presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.); dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.); eventuale dotazione di mobilio. 5. Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprieta' immobiliari, ecc., i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee come sopra indicate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi locali fra la proprieta', assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali. 6. Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104; i canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi individuati negli accordi locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la proprieta', assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali. 7. Gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori minimo e massimo delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro. 8. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello e' allegato al presente decreto (allegato A), sulla base dei seguenti elementi e condizioni: a) rinnovo tacito in mancanza di comunicazione; b) previsione, nel caso che il locatore abbia riacquistato l'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della disdetta ovvero non lo adibisca agli usi richiesti, di un risarcimento pari a trentasei mensilita' dell'ultimo canone; c) facolta' di recesso da parte del conduttore per gravi motivi; d) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile; e) possibilita', in sede di accordi locali, di prevedere l'aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat; f) modalita' di consegna dell'alloggio con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile; g) produttivita' di interessi legali annuali sul deposito cauzionale non superiore alle tre mensilita'; h) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392; i) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa. 9. Il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonche' una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 10. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.