IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Liguria
  Vista la  legge 23 dicembre  1977, n. 952,  recante: "Modificazioni
delle norme  sulla registrazione degli  atti da prodursi  al pubblico
registro automobilistico  e di altre  norme in materia di  imposta di
registro";
  Ritenuto  che l'art.  1 della  citata legge  assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da  corrispondersi al momento stesso della
richiesta -  le formalita' da  eseguirsi presso il  pubblico registro
automobilistico,  richieste   in  forza  di  scritture   private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art, 2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo comma,  della surrichiamata  legge 23
dicembre 1977,  n. 952,  l'ufficio provinciale del  pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII, capitolo 1236, dello stato  di previsione delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro  il giorno successivo a quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto l'art.  3, comma 48,  della legge  28 dicembre 1995,  n. 549,
istitutivo  dell'addizionale  provinciale   all'imposta  erariale  di
trascrizione;
  Considerato che per  Iimposta di cui alla sopracitata  legge n. 549
del  1995 si  applicano  le  disposizioni contenute  nel  capo I  del
decreto legislativo n. 398 del  1990 e dell'art. 10 del decreto-legge
29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
giugno 1994, n. 413;
  Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme
sulle   modalita'  per   l'attuazione  dell'addizionale   provinciale
all'imposta erariale di trascrizione;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,  n. 952, cosi' come modificato dall'art 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n.  546, e dalla legge di  conversione    1  dicembre
1981,  n.  692,   nonche' dall'art. 1  della legge 9  luglio 1990, n.
187, in merito  ai  termini   previsti   per   la   richiesta   delle
formalita',  stabiliti  rispettivamente   in sessanta giorni per  gli
atti stipulati in Italia  e  centoventi  giorni  per  quelli  formati
all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza  delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto  del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1997,  n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la  necessita' di prevedere, nei casi  di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n 498, convertito,
con  modificazioni, nella  legge 28  luglio 1961,  n. 770,  nel testo
modificato dalla  legge 2 dicembre  1975, n. 576, e  sostituito dalla
legge 25  ottobre 1985,  n. 592, contenente  norme sulla  proroga dei
termini  di prescrizione  e  decadenza per  il  mancato o  irregolare
funzionamento degli uffici finanziari,  applicabili anche al pubblico
registro automobilistico;
  Visto il  decreto ministeriale 1998/11772  del 29 gennaio  1998 con
cui   vengono  delegati   i   direttori   regionali  delle   entrate,
territorialmente competenti,  ad adottare  i decreti  di accertamento
del  mancato o  irregolare  funzionamento degli  uffici del  pubblico
registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre
1985,  n.  592, provvedendo  alla  pubblicazione  dei medesimi  nella
Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;
  Viste  le  note  in  data  11 dicembre  1998  della  procura  della
Repubblica di  Savona e n.  7317 in data  5 marzo 1999  della procura
generale della Repubblica di Genova con le quali e' stata autorizzata
la   chiusura  al   pubblico  dell'ufficio   del  pubblico   registro
automobilistico di Savona  in data 25 gennaio 1999  per consentire la
sostituzione delle apparecchiature informatiche in dotazione;
                              Decreta:
  Per  i motivi  indicati  nel premesse  viene  accertato il  mancato
funzionamento del pubblico registro automobilistico di Savona in data
25 gennaio 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 8 marzo 1999
                                    Il direttore regionale: Marchetti