Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 8 marzo 1999,
n. 50, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, corredato delle relative note, previste
dall'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092. Restano
invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e
la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli
allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai
criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni
produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali
riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei
consumatori, interessate ai processi di regolazione e
semplificazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, si veda nelle note all'art. 2.
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"2 Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".