Alle associazioni dei consumatori e degli utenti Com'e' noto, l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, tenuto dalla Direzione generale per l'armonizzazione e per la tutela del mercato, e' disciplinata dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998 (di seguito indicata come "legge"), secondo le modalita' attuative di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 29 del 5 febbraio 1999 (di seguito indicato come "regolamento") il quale fissa, tra l'altro, le prescrizioni e le procedure per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge. Preliminarmente all'avvio delle procedure di iscrizione si ritiene opportuno fornire criteri e istruzioni operative per l'iscrizione alle associazioni in indirizzo, anche in risposta ai quesiti nel frattempo pervenuti all'amministrazione. Inoltre, al fine sia di agevolare la presentazione delle domande di iscrizione da parte delle associazioni sia di facilitare l'esame della documentazione da parte dell'amministrazione, si allegano alla presente circolare i facsimile di modulistica utilizzabile, facendo salva comunque ogni integrazione di informazioni ritenuta opportuna dalle associazioni. Avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni. (art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 281/1998). La legge richiede tassativamente che l'associazione sia stata costituita per atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Ai fini del computo dei tre anni dall'avvenuta costituzione, richiesti dalla legge, va considerato il tempo trascorso tra la data della formazione dell'atto costitutivo come atto pubblico o, in caso di scrittura privata, la data di autenticazione ai termini di legge (art. 2703 c.c.) e la data della presentazione della domanda per l'iscrizione nell'elenco in oggetto. Peraltro, il comma 2 dell'art. 2 del regolamento, pur prevedendo l'esistenza al momento dell'iscrizione di un atto costitutivo nelle forme prescritte, consente la prova dell'esistenza dell'associazione da almeno un triennio anche con altra documentazione, sempre che da questa sia ricavabile una data certa. A titolo esemplificativo si indicano: la richiesta del numero di codice fiscale o di partita Iva, inoltrata ai competenti uffici, l'eventuale contratto di locazione regolarmente registrato ecc. Statuto che sancisce un ordinamento a base democratica e prevede come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro ( art. 5, comma 2, lettera a), seconda parte, legge n. 281/1998). In merito ai principi della democraticita' della struttura associativa e dell'assenza di finalita' di lucro si ritiene che essi siano valutabili in relazione ai criteri oramai consolidati che derivano dalla disciplina civilistica nonche' da altre disposizioni speciali riguardanti enti di tipo associativo. Per quanto riguarda l'esplicita previsione dell'esclusivita' dello scopo associativo va sottolineato che essa si aggiunge rispetto a quella, pure stabilita dalla legge, della dimostrazione dell'esercizio continuativo dell'attivita' di tutela dei consumatori e degli utenti, la cui sola presenza non puo' consentire, pertanto, il superamento del difetto del primo. Elenco degli iscritti aggiornato annualmente con indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari (art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 281/1998). Le associazioni che richiedono l'iscrizione devono tenere l'elenco degli iscritti, avendo cura di conservare qualsiasi documentazione attestante l'avvenuta iscrizione, ed aggiornarlo annualmente con l'indicazione delle quote che ciascun socio ha versato all'associazione quale quota di adesione per il conseguimento degli scopi statutari. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, non sono da computarsi tra le quote di cui al precedente periodo, le somme eventualmente versate per la sottoscrizione di abbonamenti e l'acquisto di pubblicazioni edite o distribuite dall'associazione; le quote versate per la partecipazione a manifestazioni o convegni; le somme versate per l'acquisto di gadgets, di materiale propagandistico e di quant'altro, qualora queste siano corrisposte esclusivamente al fine di ottenere prestazioni separate dall'iscrizione stessa e non comportino di per se' la diretta acquisizione della qualita' di associato. Numero degli iscritti e articolazione territoriale (art. 5, comma 2, lettera c), legge n. 281/1998. Il numero minimo degli iscritti per associazione, secondo le percentuali stabilite all'art. 5, comma 2, lettera c) della legge n. 218/1998, viene indicato nella seguente tabella, elaborata sulla base del censimento ISTAT del 1991 cosi' come disposto dall'art. 2, comma 5 del regolamento, distintamente su base nazionale e secondo la ripartizione regionale o per provincia autonoma. _________________________________________________ Ù Popolazione Ù Moltiplicatore Ù N. iscritti ___________________Ù_______________Ù__________________Ù______________ Totale nazionale Ù 56.778.031 Ù 0,0005 Ù 28.389 ___________________Ù_______________Ù__________________Ù______________ _____________________________________________________________________ Regione Ù Ù Ù o provincia Ù Popolazione Ù Moltiplicatore Ù N. iscritti autonoma Ù Ù Ù ___________________Ù_______________Ù__________________Ù______________ Piemonte 4.302.565 0,0002 861 Valle d'Aosta 115.938 0,0002 23 Lombardia 8.856.074 0,0002 1.771 Bolzano 440.508 0,0002 88 Trento 449.852 0,0002 90 Veneto 4.380.797 0,0002 876 Friuli 1.197.666 0,0002 240 Liguria 1.676.282 0,0002 335 Emilia R. 3.909.512 0,0002 782 Toscana 3.529.946 0,0002 706 Umbria 811.831 0,0002 162 Marche 1.429.205 0,0002 286 Lazio 5.140.371 0,0002 1.028 Abruzzo 1.249.054 0,0002 250 Molise 330.900 0,0002 66 Campania 5.630.280 0,0002 1.126 Puglia 4.031.885 0,0002 806 Basilicata 610.528 0,0002 122 Calabria 2.070.203 0,0002 414 Sicilia 4.966.386 0,0002 993 Sardegna 1.648.248 0,0002 330 Al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco in oggetto, le associazioni richiedenti dovranno pertanto certificare, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dal legale rappresentante dell'associazione stessa, il possesso dei seguenti requisiti: numero degli iscritti complessivi, a livello nazionale, non inferiore a 28.389 unita'; articolazione organizzativa in almeno 5 regioni o province autonome; rispetto dei limiti minimi di iscritti per le suddette 5 regioni o province autonome, come indicato in tabella. Fanno eccezione le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute e precisamente: la provincia di Bolzano (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, art. 85) e la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, articoli 38-39), per le quali il numero degli iscritti non deve essere inferiore alla percentuale stabilita dalla legge rispetto alla popolazione residente nel territorio di operativita', secondo la seguente tabella: _____________________________________________________________________ Ù Ù Ù Territorio Ù Popolazione Ù Moltiplicatore Ù N. iscritti Ù Ù Ù ___________________Ù_______________Ù__________________Ù______________ Bolzano 440.508 0,0005 220 Valle d'Aosta 115.938 0,0005 58 Attivita' continuativa inerente gli scopi statutari nei tre anni precedenti (art. 5, comma 2, lettera e), legge n. 281/1998). Secondo quanto stabilito dal regolamento, la prova della continuita' dell'attivita' esercitata per il perseguimento degli scopi statutari nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco in oggetto, deve essere fornita dall'associazione richiedente l'iscrizione con una relazione, da rendersi, a cura del rappresentante legale, all'atto della domanda stessa che dovra' contenere una sintesi storica degli elementi qualificanti l'attivita' svolta nel suddetto periodo. Ai fini della prova del perdurare dell'attivita' negli anni successivi quello di iscrizione, sara' onere delle associazioni dei consumatori la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, di una analoga relazione con riferimento all'attivita' svolta nell'anno precedente, nonche' ogni altra documentazione atta a comprovare la continuita' di detta attivita' (art. 5 del regolamento). A titolo esemplificativo potranno essere indicati: le iniziative relative alla tutela della salute, degli interessi economici dei consumatori e degli utenti, della sicurezza e della qualita' dei prodotti e dei servizi; lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione al consumo; le iniziative mirate ad ottenere migliori standard contrattuali concernenti beni o servizi in termini di correttezza, trasparenza ed equita'; lo svolgimento di attivita' di consulenza tecnica e legale a favore dei consumatori e degli utenti; lo svolgimento di specifiche attivita' di ricerca, documentazione e pubblicazione concernenti il consumerismo; le iniziative miranti a promuovere interventi di organismi pubblici a difesa dei consumatori e degli utenti. All'atto della domanda, le associazioni potranno altresi' produrre ogni altra documentazione ritenuta utile a suffragare la continuita' dell'attivita' svolta per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti. Divieto di attivita' di promozione o di pubblicita' commerciale e di connessione d'interessi con imprese di produzione o di distribuzione (art. 5, comma 3, legge n. 281/1998). La disposizione legislativa preclude alle associazioni che chiedono l'iscrizione, in tutte le loro articolazioni centrali e locali, ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale che abbia per oggetto beni o servizi prodotti da terzi. Per le nozione di "pubblicita'" si puo' fare riferimento alla definizione contenuta nel decreto legislativo n. 74/1992 in materia di pubblicita' ingannevole in quanto disciplina direttamente connessa alla tutela del consumatore. Secondo tale disposizione per pubblicita' deve intendersi, "qualsiasi forma di messaggio, che sia diffuso in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi". Inoltre, la legge preclude alle associazioni ogni connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione di beni o servizi. A titolo esemplificativo e' da presumersi l'esistenza di connessione per qualsiasi contributo finanziario rilasciato da un'impresa commerciale a favore di un'associazione di tutela dei consumatori a titolo di liberalita' gratuita o non motivata o comunque volto a promuovere l'attivita' dell'associazione stessa o a sostenere la sua organizzazione. Invio della documentazione. Tutta la documentazione connessa alla formazione e alla tenuta dell'elenco in oggetto dovra' essere inviata al seguente indirizzo: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato - Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 Roma. La presente circolare, con la relativa modulistica, e' disponibile sul sito Internet del Ministero dell'industria: www.Minindustria.it Il direttore generale per l'armonizzazione e tutela del mercato Lirosi