Alle associazioni dei consumatori e
                                  degli utenti
  Com'e'  noto,  l'iscrizione   nell'elenco  delle  associazioni  dei
consumatori  e  degli  utenti rappresentative  a  livello  nazionale,
tenuto dalla Direzione generale per  l'armonizzazione e per la tutela
del  mercato, e'  disciplinata dalla  legge 30  luglio 1998,  n. 281,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  n. 189 del  14 agosto  1998 (di
seguito indicata come "legge"), secondo le modalita' attuative di cui
al  decreto ministeriale  19 gennaio  1999, n.  20, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale,  n. 29 del  5 febbraio 1999 (di  seguito indicato
come "regolamento") il quale fissa, tra l'altro, le prescrizioni e le
procedure per  la presentazione  della documentazione  comprovante il
possesso dei requisiti di legge.
  Preliminarmente all'avvio delle procedure  di iscrizione si ritiene
opportuno  fornire criteri  e istruzioni  operative per  l'iscrizione
alle  associazioni in  indirizzo, anche  in risposta  ai quesiti  nel
frattempo pervenuti all'amministrazione.
  Inoltre, al fine sia di agevolare la presentazione delle domande di
iscrizione  da parte  delle  associazioni sia  di facilitare  l'esame
della documentazione da parte  dell'amministrazione, si allegano alla
presente circolare  i facsimile di modulistica  utilizzabile, facendo
salva comunque  ogni integrazione di informazioni  ritenuta opportuna
dalle associazioni.
  Avvenuta costituzione,  per atto  pubblico o per  scrittura privata
autenticata, da almeno tre anni. (art.  5, comma 2, lettera a), legge
n. 281/1998).
  La  legge  richiede  tassativamente che  l'associazione  sia  stata
costituita per atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
  Ai  fini  del  computo  dei tre  anni  dall'avvenuta  costituzione,
richiesti dalla legge, va considerato  il tempo trascorso tra la data
della formazione dell'atto costitutivo come  atto pubblico o, in caso
di scrittura privata,  la data di autenticazione ai  termini di legge
(art.  2703 c.c.)  e la  data della  presentazione della  domanda per
l'iscrizione nell'elenco in oggetto.
  Peraltro, il  comma 2 dell'art.  2 del regolamento,  pur prevedendo
l'esistenza al  momento dell'iscrizione di un  atto costitutivo nelle
forme prescritte, consente  la prova dell'esistenza dell'associazione
da almeno un  triennio anche con altra documentazione,  sempre che da
questa sia  ricavabile una  data certa.  A titolo  esemplificativo si
indicano: la richiesta del numero di codice fiscale o di partita Iva,
inoltrata ai  competenti uffici,  l'eventuale contratto  di locazione
regolarmente registrato ecc.
  Statuto che  sancisce un ordinamento  a base democratica  e prevede
come scopo esclusivo la tutela  dei consumatori e degli utenti, senza
fini di lucro ( art. 5, comma  2, lettera a), seconda parte, legge n.
281/1998).
  In  merito   ai  principi  della  democraticita'   della  struttura
associativa e dell'assenza di finalita'  di lucro si ritiene che essi
siano  valutabili  in relazione  ai  criteri  oramai consolidati  che
derivano dalla  disciplina civilistica nonche' da  altre disposizioni
speciali riguardanti enti di tipo associativo.
  Per quanto riguarda  l'esplicita previsione dell'esclusivita' dello
scopo associativo  va sottolineato  che essa  si aggiunge  rispetto a
quella,   pure    stabilita   dalla   legge,    della   dimostrazione
dell'esercizio continuativo dell'attivita'  di tutela dei consumatori
e degli utenti,  la cui sola presenza non  puo' consentire, pertanto,
il superamento del difetto del primo.
  Elenco degli iscritti aggiornato  annualmente con indicazione delle
quote versate  direttamente all'associazione per gli  scopi statutari
(art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 281/1998).
  Le associazioni che richiedono  l'iscrizione devono tenere l'elenco
degli iscritti,  avendo cura  di conservare  qualsiasi documentazione
attestante  l'avvenuta  iscrizione,  ed aggiornarlo  annualmente  con
l'indicazione   delle   quote   che    ciascun   socio   ha   versato
all'associazione quale  quota di adesione per  il conseguimento degli
scopi statutari.
  Conseguentemente, a titolo esemplificativo,  non sono da computarsi
tra le  quote di  cui al precedente  periodo, le  somme eventualmente
versate  per  la  sottoscrizione   di  abbonamenti  e  l'acquisto  di
pubblicazioni edite o distribuite dall'associazione; le quote versate
per la partecipazione  a manifestazioni o convegni;  le somme versate
per  l'acquisto  di  gadgets,   di  materiale  propagandistico  e  di
quant'altro, qualora queste siano  corrisposte esclusivamente al fine
di  ottenere  prestazioni  separate   dall'iscrizione  stessa  e  non
comportino  di per  se'  la diretta  acquisizione  della qualita'  di
associato.
  Numero degli  iscritti e articolazione territoriale  (art. 5, comma
2, lettera c), legge n. 281/1998.
  Il  numero  minimo  degli  iscritti per  associazione,  secondo  le
percentuali stabilite all'art. 5, comma  2, lettera c) della legge n.
218/1998, viene indicato nella seguente tabella, elaborata sulla base
del censimento ISTAT del 1991  cosi' come disposto dall'art. 2, comma
5  del regolamento,  distintamente  su base  nazionale  e secondo  la
ripartizione regionale o per provincia autonoma.
                    _________________________________________________
                   Ù Popolazione   Ù  Moltiplicatore  Ù  N. iscritti
___________________Ù_______________Ù__________________Ù______________
Totale nazionale   Ù  56.778.031   Ù      0,0005      Ù     28.389
___________________Ù_______________Ù__________________Ù______________
_____________________________________________________________________
      Regione      Ù               Ù                  Ù
    o provincia    Ù  Popolazione  Ù  Moltiplicatore  Ù  N. iscritti
      autonoma     Ù               Ù                  Ù
___________________Ù_______________Ù__________________Ù______________
  Piemonte            4.302.565          0,0002                 861
  Valle d'Aosta         115.938          0,0002                  23
  Lombardia           8.856.074          0,0002               1.771
  Bolzano               440.508          0,0002                  88
  Trento                449.852          0,0002                  90
  Veneto              4.380.797          0,0002                 876
  Friuli              1.197.666          0,0002                 240
  Liguria             1.676.282          0,0002                 335
  Emilia R.           3.909.512          0,0002                 782
  Toscana             3.529.946          0,0002                 706
  Umbria                811.831          0,0002                 162
  Marche              1.429.205          0,0002                 286
  Lazio               5.140.371          0,0002               1.028
  Abruzzo             1.249.054          0,0002                 250
  Molise                330.900          0,0002                  66
  Campania            5.630.280          0,0002               1.126
  Puglia              4.031.885          0,0002                 806
  Basilicata            610.528          0,0002                 122
  Calabria            2.070.203          0,0002                 414
  Sicilia             4.966.386          0,0002                 993
  Sardegna            1.648.248          0,0002                 330
  Al  momento   della  presentazione  della  domanda   di  iscrizione
all'elenco in oggetto, le  associazioni richiedenti dovranno pertanto
certificare,   con  una   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto   di
notorieta', resa dal  legale rappresentante dell'associazione stessa,
il possesso dei seguenti requisiti:
  numero  degli  iscritti  complessivi,   a  livello  nazionale,  non
inferiore a 28.389 unita';
  articolazione  organizzativa   in  almeno  5  regioni   o  province
autonome;
  rispetto dei limiti minimi di iscritti  per le suddette 5 regioni o
province autonome, come indicato in tabella.
  Fanno  eccezione le  associazioni  dei consumatori  e degli  utenti
operanti  esclusivamente   nei  territori  ove   risiedono  minoranze
linguistiche  costituzionalmente  riconosciute   e  precisamente:  la
provincia di  Bolzano (legge costituzionale  26 febbraio 1948,  n. 5,
art. 85) e  la Valle d'Aosta (legge costituzionale  26 febbraio 1948,
n. 4, articoli 38-39), per le quali il numero degli iscritti non deve
essere inferiore alla percentuale stabilita dalla legge rispetto alla
popolazione  residente nel  territorio  di  operativita', secondo  la
seguente tabella:
_____________________________________________________________________
                   Ù               Ù                  Ù
    Territorio     Ù  Popolazione  Ù  Moltiplicatore  Ù  N. iscritti
                   Ù               Ù                  Ù
___________________Ù_______________Ù__________________Ù______________
  Bolzano               440.508          0,0005                 220
  Valle d'Aosta         115.938          0,0005                  58
  Attivita' continuativa  inerente gli  scopi statutari nei  tre anni
precedenti (art. 5, comma 2, lettera e), legge n. 281/1998).
  Secondo   quanto  stabilito   dal  regolamento,   la  prova   della
continuita'  dell'attivita'  esercitata  per il  perseguimento  degli
scopi  statutari nel  triennio  precedente la  data di  presentazione
della  domanda  di  iscrizione  all'elenco in  oggetto,  deve  essere
fornita dall'associazione richiedente l'iscrizione con una relazione,
da rendersi, a cura del rappresentante legale, all'atto della domanda
stessa  che  dovra'  contenere  una sintesi  storica  degli  elementi
qualificanti l'attivita' svolta nel suddetto periodo.
  Ai  fini  della  prova  del  perdurare  dell'attivita'  negli  anni
successivi quello  di iscrizione, sara' onere  delle associazioni dei
consumatori la presentazione, entro il  30 giugno di ciascun anno, di
una analoga relazione con  riferimento all'attivita' svolta nell'anno
precedente, nonche'  ogni altra  documentazione atta a  comprovare la
continuita' di detta attivita' (art. 5 del regolamento).
  A titolo esemplificativo potranno essere indicati:
  le iniziative  relative alla  tutela della salute,  degli interessi
economici dei  consumatori e  degli utenti,  della sicurezza  e della
qualita' dei prodotti e dei servizi;
  lo  svolgimento di  campagne  di informazione  e  di educazione  al
consumo;
  le  iniziative mirate  ad ottenere  migliori standard  contrattuali
concernenti beni o servizi in  termini di correttezza, trasparenza ed
equita';
  lo svolgimento di attivita' di consulenza tecnica e legale a favore
dei consumatori e degli utenti;
  lo svolgimento di specifiche attivita' di ricerca, documentazione e
pubblicazione concernenti il consumerismo;
  le iniziative miranti a promuovere interventi di organismi pubblici
a difesa dei consumatori e degli utenti.
  All'atto della domanda, le  associazioni potranno altresi' produrre
ogni altra documentazione ritenuta  utile a suffragare la continuita'
dell'attivita' svolta per la tutela dei diritti e degli interessi dei
consumatori e degli utenti.
  Divieto di attivita'  di promozione o di  pubblicita' commerciale e
di   connessione  d'interessi   con  imprese   di  produzione   o  di
distribuzione (art. 5, comma 3, legge n. 281/1998).
  La disposizione legislativa preclude alle associazioni che chiedono
l'iscrizione, in tutte le loro  articolazioni centrali e locali, ogni
attivita'  di  promozione o  pubblicita'  commerciale  che abbia  per
oggetto beni o servizi prodotti da terzi.
  Per  le nozione  di  "pubblicita'" si  puo'  fare riferimento  alla
definizione contenuta  nel decreto legislativo n.  74/1992 in materia
di pubblicita' ingannevole in quanto disciplina direttamente connessa
alla   tutela  del   consumatore.  Secondo   tale  disposizione   per
pubblicita' deve  intendersi, "qualsiasi forma di  messaggio, che sia
diffuso   in   qualsiasi   modo,   nell'esercizio   di   un'attivita'
commerciale, artigianale o professionale  allo scopo di promuovere la
vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento
di diritti e obblighi su di essi  oppure la prestazione di opere o di
servizi".
  Inoltre, la  legge preclude  alle associazioni ogni  connessione di
interessi  con  imprese  di  produzione o  distribuzione  di  beni  o
servizi.
  A   titolo  esemplificativo   e'  da   presumersi  l'esistenza   di
connessione  per  qualsiasi   contributo  finanziario  rilasciato  da
un'impresa  commerciale a  favore  di un'associazione  di tutela  dei
consumatori  a  titolo  di  liberalita' gratuita  o  non  motivata  o
comunque volto a promuovere  l'attivita' dell'associazione stessa o a
sostenere la sua organizzazione.
 Invio della documentazione.
  Tutta  la documentazione  connessa  alla formazione  e alla  tenuta
dell'elenco in oggetto dovra' essere inviata al seguente indirizzo:
  Ministero  dell'industria,  del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale  per l'armonizzazione  e la  tutela del  mercato -
Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 Roma.
  La presente circolare, con  la relativa modulistica, e' disponibile
sul sito Internet del Ministero dell'industria: www.Minindustria.it
                                    Il direttore generale
                          per l'armonizzazione e tutela del mercato
                                            Lirosi