IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto l'art. 55 del regolamento  per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste le regole  4.1, 30, e 47 del capitolo  III, della Convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (SOLAS
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione  IMO A. 689(17) adottata il 6  novembre 1991 e
successivi emendamati quale  la risoluzione MSC 54(66)  del 30 maggio
1996;
  Viste le risoluzioni MSC 48(66) e MSC 47(66) del 4 giugno 1996;
  Vista la circolare MSC 809 del 30 giugno 1997;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art  2   del  decreto-legge  21  ottobre   1996,  n.  535,
convertito, con modificazione, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza,  in data 3  febbraio 1999, presentata  dalla ditta
Adrianaval, con sede a Trieste in  via Murat n. 8, intesa ad ottenere
il riconoscimento  di "tipo approvato"  per il battello  di emergenza
veloce denominato "FRB 675";
  Considerato che gli accertamenti  effettuati dal R.I.Na., direzione
generale  di Genova,  hanno avuto  esito positivo  come da  relazione
tecnica  n.  97-   DG-114-TA  in  data  20   gennaio  1999,  allegato
all'istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di  "tipo approvato" il battello  di emergenza veloce
denominato  "FRB 675"  fabbricato dalla  ditta Aqua  Safety Equipment
N.V.,  con  sede ad  Antwerp  (Belgio)  di  cui la  ditta  Adrianaval
sopracitata e' rappresentante in Italia.
  Il  battello dovra'  essere costruito  in conformita'  al prototipo
sottoposto  agli accertamenti  citati in  premessa; nessuna  modifica
potra' essere apportata senza  la preventiva autorizzazione di questo
Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
   denominazione commerciale dell'imbarcazione: "FRB 675";
   data di fabbricazione;
   numero di serie;
  marchio   "tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
   numero e data del decreto d'approvazione.