IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 4.1, 30, e 47 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamati quale la risoluzione MSC 54(66) del 30 maggio 1996; Viste le risoluzioni MSC 48(66) e MSC 47(66) del 4 giugno 1996; Vista la circolare MSC 809 del 30 giugno 1997; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazione, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza, in data 3 febbraio 1999, presentata dalla ditta Adrianaval, con sede a Trieste in via Murat n. 8, intesa ad ottenere il riconoscimento di "tipo approvato" per il battello di emergenza veloce denominato "FRB 675"; Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na., direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 97- DG-114-TA in data 20 gennaio 1999, allegato all'istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "tipo approvato" il battello di emergenza veloce denominato "FRB 675" fabbricato dalla ditta Aqua Safety Equipment N.V., con sede ad Antwerp (Belgio) di cui la ditta Adrianaval sopracitata e' rappresentante in Italia. Il battello dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi di identificazione: marchio nominativo del fabbricante; denominazione commerciale dell'imbarcazione: "FRB 675"; data di fabbricazione; numero di serie; marchio "tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del decreto d'approvazione.