Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli uffici del registro
                                  Alla  direzione  centrale  per   la
                                  riscossione
                                  Alla  direzione  centrale    per  i
                                  servizi generali per  il  personale
                                  e    l'organizzazione    -   centro
                                  informativo
                                  Al segretario  generale  -  Ufficio
                                  per l'informazione del contribuente
                                  Ufficio   per   l'informazione  del
                                  contribuente
                                  Al servizio ispettivo centrale
                                  Al dipartimento delle dogane
                                  Alla Sogei S.p.a.
                                  Alle regioni
                                  Alla provincia autonoma di Trento
                                  Alla provincia autonoma di Bolzano
                                  All'Automobile club d'Italia
                                  Al Registro storico italiano
                                  Al Registro Fiat italiano
                                  Al Registro storico Lancia
                                  Al Registro italiano Alfa Romeo c/o
                                  Fiat auto S.p.a.
                                  All'Associazione nazionale  imprese
                                  trasporti automobilistici
                                  All'Associazione   nazionale  delle
                                  cooperative dei servizi
                                  All'Unione    imprese     trasporti
                                  automobilistici italiana
                                  all'Associazione          nazionale
                                  autotrasporto
                                  Alla Federazione  autotrasportatori
                                  italiani
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  Alla Federazione italiana trasporto
                                  artigiani
                                  Alle Fai
                                  Alla Fita
                                  Alla Federcorrieri
                                  Alla Confetra
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  All'Agci - Settore trasporti
                                  Alla Fit Cisl
                                  Alla Filt Cgil
                                  Alla Fiap c/o Tir Frigor
                                  Al CNA
                                  Alla SNA Casa
  La  legge  27   dicembre  1997,  n  449  recante   "Misure  per  la
stabilizzazione  della finanza  pubblica"  ha  previsto all'art.  17,
comma  10, che  dal 1  gennaio 1999  siano demandate  alle regioni  a
statuto  ordinario  la  riscossione, l'accertamento  il  recupero,  i
rimborsi,   l'applicazione   delle   sanzioni   ed   il   contenzioso
amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali.
  Il decreto  del Ministero  delle finanze del  25 novembre  1998, n.
418, emanato a  norma della predetta disposizione,  all'art. 6, comma
1, prevede che  "A decorrere dal 1 gennaio 1999  e fino a definizione
del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e
l'aggiornamento  degli  archivi di  cui  all'art.  5, comma  1,  sono
assicurati, in  via transitoria dal  Ministero delle finanze  a mezzo
del proprio sistema informativo".
  Al riguardo; in  stretta collaborazione con le regioni,  al fine di
consentire alle stesse l'adeguamento organizzativo per il recepimento
di tale innovazione, si e' convenuto con le medesime che per il 1999,
periodo di transizione  per il completo passaggio  delle competenze a
detti enti  territoriali, i  compiti, di  seguito specificati,  per i
quali  e'  necessario  utilizzare  gli archivi  gestiti  dal  sistema
informativo   del   Ministero   delle  finanze,   siano   svolti   da
quest'ultimo. Resta inteso che le regioni che intendono provvedere in
proprio  a   detti  adempimenti,  devono  darne   comunicazione  alle
competenti direzioni regionali delle  entrate e, per conoscenza, allo
scrivente.
  In  particolare  rimangono,  per  il  solo  1999,  a  carico  delle
direzioni regionali delle  entrate o degli uffici  delle entrate, ove
istituiti, le seguenti incombenze:
  1.Esenzioni per disabili - legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8.
  In riferimento  a tale tipologia,  si precisa che le  modalita' per
l'esenzione dal  pagamento delle  tasse automobilistiche  sono quelle
indicate nelle circolari  n. 30/E del 27 gennaio 1998  e n. 186/E del
15 luglio 1998, conseguentemente l'istruttoria e il riconoscimento di
detta esenzione restano di competenza delle direzioni regionali o, se
istituiti,    degli    uffici    delle   entrate,    che,    all'atto
dell'accettazione della richiesta  trasmettono al sistema informativo
dell'anagrafe  tributaria i  dati  contenuti  nella richiesta  stessa
(protocollo  e data,  codice fiscale  del richiedente,  targa e  tipo
veicolo,  eventuale  codice  fiscale   del  proprietario  di  cui  il
richiedente deve risultare fiscalmente a carico).
  2.Regime del pagamento delle  tasse automobilistiche a favore delle
imprese autorizzate alla rivendita di veicoli ed autoscafi.
  Il  regime  di  interruzione  e' disciplinato  dall'art.  5,  comma
quarantatreesimo e ss.,  del decreto legge 30 dicembre  1982, n. 953,
convertito con  modificazioni, dalla legge  28 febbraio 1983,  n. 53,
che  prevede,  da parte  dei  rivenditori  autorizzati (abilitati  al
commercio  di   autoveicoli  o  autoscafi)  la   spedizione  mediante
raccomandata  con avviso  di  ricevimento  di un  elenco  di tutti  i
veicoli  ed  autoscafi  ad  essi  consegnati  per  la  rivendita  nel
quadrimestre e di quelli rivenduti o cancellati dal pubblico registro
automobilistico nello stesso periodo.
  Al  riguardo  si  precisa  che i  suddetti  elenchi  devono  essere
corredati  da supporto  magnetico contenente  le informazioni  di cui
all'art. 5,  comma quarantacinquesimo, della legge  28 febbraio 1983,
n. 53, secondo il tracciato in allegato 1.
  Gli elenchi con i relativi supporti magnetici devono essere spediti
mediante  raccomandata con  avviso di  ricevimento o  consegnati alla
direzione regionale  delle entrate ovvero, se  istituiti, all'ufficio
delle  entrate   competente  territorialmente   in  base   alla  sede
dell'impresa autorizzata alla rivendita.
  Il diritto fisso  da corrispondere per ciascun  veicolo o autoscafo
per il  quale si richiede  l'interruzione del tributo in  oggetto, ai
sensi della richiamata  legge 28 febbraio 1983, n. 53,  art. 5, comma
quarantasettesimo, determinato in L. 3.000 dalla legge 9 luglio 1990,
n. 187,  art. 2,  comma primo,  lettera e),  deve essere  versato sul
conto  corrente postale  n.  73199002 intestato  a  "uff. conc.  gov.
diritto fisso -  rivendita autoveicoli o autoscafi" con  moduli CH8 a
tre  sezioni.   L'attestazione  del   pagamento  deve   essere  unita
all'elenco prodotto agli uffici  sopra indicati che ne controlleranno
la congruita'.
  3.Rimorchi e  semirimorchi alternativamente trainati da  una stessa
motrice.
  La  richiamata  legge  28  febbraio  1983, n.  53,  art.  5,  comma
quarantunesimo,  prevede  il  pagamento  cumulativo  per  rimorchi  e
semirimorchi alternativamente  trainati da piu'  motrici appartenenti
alla  medesima impresa.  Al  riguardo i  soggetti interessati  devono
presentare  alle direzioni  regionali  delle entrate  (o agli  uffici
delle  entrate) l'elenco  dei rimorchi  per  i quali  e' previsto  il
pagamento in  forma cumulativa e  delle motrici. Il  sistema centrale
verifica   e  segnala   alle   competenti  regioni   o  agli   uffici
dell'amministrazione  finanziaria le  irregolarita riscontrate.  Alla
convenzione  deve  essere  allegata   fotocopia  della  ricevuta  del
versamento.
  4.Riscossione   delle   tasse    automobilistiche   in   temporanea
importazione   e   del   diritto   fisso  -   Esonero   delle   tasse
automobilistiche per temporanea esportazione.
  A seguito della cessazione della convenzione fra il Ministero delle
finanze  e  l'ACI e'  venuta  meno  la  disposizione del  decreto  29
dicembre 1977 che  attribuiva a quest'ultimo ente  la riscossione del
tributo in  oggetto. Conseguentemente i compiti  di riscossione delle
tasse  automobilistiche  in  temporanea importazione  e  del  diritto
fisso, di cui all'art. 8  del decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953,  n. 39, e alla  legge 28 dicembre 1959,  n. 1146, in
considerazione della  loro natura erariale, sono  svolti dagli uffici
doganali durante l'intera giornata.
  Per quanto  riguarda, invece,  l'esonero degli  autocarri, trattori
stradali e relativi rimorchi, esportati per piu' di 12 mesi, ai sensi
della legge 28 febbraio 1983,  n. 53, art. 5, comma trentacinquesimo,
la  relativa comunicazione  dovra' essere  inoltrata dall'esportatore
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  rilascio  dell'autorizzazione
doganale,  alle competenti  direzioni regionali  delle entrate  o, se
istituiti, agli  uffici delle  entrate che  trasmetteranno i  dati al
sistema    informativo   dell'anagrafe    tributaria   (data    della
comunicazione, codice  fiscale dell'impresa,  targhe e  tipologie dei
veicoli,   inizio  e   fine  del   presunto  periodo   di  permanenza
all'estero).
  5.Esenzione  dal pagamento  delle  tasse  automobilistiche per  gli
autoveicoli e i motocicli  di interesse storico (decreto ministeriale
5 marzo 1999 - Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1999).
  L'Automotoclub  storico italiano,  il Lancia  club per  il registro
storico Lancia,  il registro  Fiat italiano  ed il  registro italiano
Alfa  Romeo,  ai  fini   dell'esenzione  dal  pagamento  delle  tasse
automobilistiche,  comunicano mensilmente,  in  via  telematica o  su
supporto   informatico,  agli   archivi  regionali   ed  all'archivio
nazionale delle tasse automobilistiche le targhe dei veicoli iscritti
nel mese precedente  nei propri registri e costruiti  da oltre trenta
anni e di quelli cancellati nel mese predetto dai registri medesimi.
  Il beneficio si rende  applicabile dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso al momento dell'iscrizione del veicolo nel registro
storico, qualora il veicolo sia stato costruito da oltre trenta anni,
o  al  momento   del  compimento  del  trentesimo   anno  per  quelli
precedentemente  iscritti. Di  tale comunicazione  i registri  devono
darne notizia agli interessati.
  Nel  transitorio le  informazioni trasmesse  su supporto  magnetico
dovranno pervenire secondo il tracciato  riportato in allegato 2 alla
direzione   centrale  per   i  servizi   generali,  il   personale  e
l'organizzazione, centro informativo, Div. XVIII.
  Resta ferma la competenza delle direzioni regionali delle entrate e
degli  uffici  delle entrate,  ove  istituiti,  anche per  i  periodi
successivi  a quello  di transizione,  in ordine  alle esenzioni  dal
pagamento  delle tasse  automobilistiche  previste  dall'art. 17  del
decreto  del Presidente  della  Repubblica 5  febbraio  1953, n.  39,
secondo  quanto in  proposito  stabilito dall'art.  3,  comma 3,  del
decreto  ministeriale  25  novembre  1998,  n.  418,  escluse  quelle
derivanti     da     trattati    internazionali     di     competenza
dell'amministrazione centrale.
  Si fa  presente che, tenuto  conto della istituzione  degli archivi
regionali  delle tasse  automobilistiche,  previsti  dal decreto  del
Ministero delle finanze  del 30 novembre 1998, n. 418,  art. 5, comma
1,  e  della cessazione  della  convenzione  tra il  Ministero  delle
finanze  e l'ACI,  le comunicazioni  relative alle  fattispecie sopra
indicate  (ad eccezione  di  quelle relative  al  veicoli storici)  e
comunque  ogni comunicazione  che precedentemente  andava inviata  al
predetto ACI,  per il  1999 devono  essere inoltrate  alle competenti
direzioni regionali delle entrate o, ove istituiti, agli uffici delle
entrate.  I menzionati  uffici  provvedono ad  inoltrare le  predette
comunicazioni  in  via  informatica  alla direzione  centrale  per  i
servizi   generali,  il   personale  e   l'organizzazione  -   centro
informativo - divisione XVIII - via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma.
  Le  modalita'  operative inerenti  alla  trasmissione  dei dati  al
sistema informativo dell'anagrafe tributaria da parte delle direzioni
regionali  o, ove  istituiti,  degli uffici  delle entrate,  verranno
separatamente trasmesse alla direzione centrale sopra citata.
  Si  soggiunge inoltre  che  le  province autonome  di  Trento e  di
Bolzano,  a seguito  della  istituzione  della tassa  automobilistica
provinciale  di cui  alle rispettive  leggi provinciali  11 settembre
1998, n. 10  e 11 agosto 1998,  n. 9 (in vigore dal  1 gennaio 1999),
non sono interessate alla disciplina transitoria di cui alla presente
circolare ad eccezione  di quanto descritto al punto 5  per i veicoli
storici le cui  modalita' operative di esenzione  dal pagamento delle
tasse automobilistiche  sono regolate,  in via generale,  dal decreto
ministeriale 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 59 dell'11 marzo 1999.
  Al fine di consentire l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle
tasse   automobilistiche  e   suddette  province   sono  pregate   di
comunicare,  in via  informatica,  i dati  di rispettiva  competenza,
richiamati nella  presente circolare ai punti  da 1 a 4,  e qualsiasi
altra notizia  che possa comportare variazioni  al suddetto archivio,
alla ripetuta direzione centrale.
  Si precisa, infine,  che la riscossione e il  controllo delle tasse
automobilistiche  dovute  a  tutto   il  1998  continuano  ad  essere
effettuati dall'Automobile club d'Italia; all'accertamento provvedono
gli uffici del registro ed, ove istituiti, gli uffici delle entrate.
                                       Il direttore generale
                                   del Dipartimento delle entrate
                                               Romano