Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici del registro Alla direzione centrale per la riscossione Alla direzione centrale per i servizi generali per il personale e l'organizzazione - centro informativo Al segretario generale - Ufficio per l'informazione del contribuente Ufficio per l'informazione del contribuente Al servizio ispettivo centrale Al dipartimento delle dogane Alla Sogei S.p.a. Alle regioni Alla provincia autonoma di Trento Alla provincia autonoma di Bolzano All'Automobile club d'Italia Al Registro storico italiano Al Registro Fiat italiano Al Registro storico Lancia Al Registro italiano Alfa Romeo c/o Fiat auto S.p.a. All'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici All'Associazione nazionale delle cooperative dei servizi All'Unione imprese trasporti automobilistici italiana all'Associazione nazionale autotrasporto Alla Federazione autotrasportatori italiani Alla Confederazione cooperative italiane Alla Federazione italiana trasporto artigiani Alle Fai Alla Fita Alla Federcorrieri Alla Confetra Alla Confindustria Alla Confapi All'Agci - Settore trasporti Alla Fit Cisl Alla Filt Cgil Alla Fiap c/o Tir Frigor Al CNA Alla SNA Casa La legge 27 dicembre 1997, n 449 recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ha previsto all'art. 17, comma 10, che dal 1 gennaio 1999 siano demandate alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali. Il decreto del Ministero delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, emanato a norma della predetta disposizione, all'art. 6, comma 1, prevede che "A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino a definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'art. 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo". Al riguardo; in stretta collaborazione con le regioni, al fine di consentire alle stesse l'adeguamento organizzativo per il recepimento di tale innovazione, si e' convenuto con le medesime che per il 1999, periodo di transizione per il completo passaggio delle competenze a detti enti territoriali, i compiti, di seguito specificati, per i quali e' necessario utilizzare gli archivi gestiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, siano svolti da quest'ultimo. Resta inteso che le regioni che intendono provvedere in proprio a detti adempimenti, devono darne comunicazione alle competenti direzioni regionali delle entrate e, per conoscenza, allo scrivente. In particolare rimangono, per il solo 1999, a carico delle direzioni regionali delle entrate o degli uffici delle entrate, ove istituiti, le seguenti incombenze: 1.Esenzioni per disabili - legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8. In riferimento a tale tipologia, si precisa che le modalita' per l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche sono quelle indicate nelle circolari n. 30/E del 27 gennaio 1998 e n. 186/E del 15 luglio 1998, conseguentemente l'istruttoria e il riconoscimento di detta esenzione restano di competenza delle direzioni regionali o, se istituiti, degli uffici delle entrate, che, all'atto dell'accettazione della richiesta trasmettono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria i dati contenuti nella richiesta stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente deve risultare fiscalmente a carico). 2.Regime del pagamento delle tasse automobilistiche a favore delle imprese autorizzate alla rivendita di veicoli ed autoscafi. Il regime di interruzione e' disciplinato dall'art. 5, comma quarantatreesimo e ss., del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, che prevede, da parte dei rivenditori autorizzati (abilitati al commercio di autoveicoli o autoscafi) la spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento di un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad essi consegnati per la rivendita nel quadrimestre e di quelli rivenduti o cancellati dal pubblico registro automobilistico nello stesso periodo. Al riguardo si precisa che i suddetti elenchi devono essere corredati da supporto magnetico contenente le informazioni di cui all'art. 5, comma quarantacinquesimo, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, secondo il tracciato in allegato 1. Gli elenchi con i relativi supporti magnetici devono essere spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati alla direzione regionale delle entrate ovvero, se istituiti, all'ufficio delle entrate competente territorialmente in base alla sede dell'impresa autorizzata alla rivendita. Il diritto fisso da corrispondere per ciascun veicolo o autoscafo per il quale si richiede l'interruzione del tributo in oggetto, ai sensi della richiamata legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma quarantasettesimo, determinato in L. 3.000 dalla legge 9 luglio 1990, n. 187, art. 2, comma primo, lettera e), deve essere versato sul conto corrente postale n. 73199002 intestato a "uff. conc. gov. diritto fisso - rivendita autoveicoli o autoscafi" con moduli CH8 a tre sezioni. L'attestazione del pagamento deve essere unita all'elenco prodotto agli uffici sopra indicati che ne controlleranno la congruita'. 3.Rimorchi e semirimorchi alternativamente trainati da una stessa motrice. La richiamata legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma quarantunesimo, prevede il pagamento cumulativo per rimorchi e semirimorchi alternativamente trainati da piu' motrici appartenenti alla medesima impresa. Al riguardo i soggetti interessati devono presentare alle direzioni regionali delle entrate (o agli uffici delle entrate) l'elenco dei rimorchi per i quali e' previsto il pagamento in forma cumulativa e delle motrici. Il sistema centrale verifica e segnala alle competenti regioni o agli uffici dell'amministrazione finanziaria le irregolarita riscontrate. Alla convenzione deve essere allegata fotocopia della ricevuta del versamento. 4.Riscossione delle tasse automobilistiche in temporanea importazione e del diritto fisso - Esonero delle tasse automobilistiche per temporanea esportazione. A seguito della cessazione della convenzione fra il Ministero delle finanze e l'ACI e' venuta meno la disposizione del decreto 29 dicembre 1977 che attribuiva a quest'ultimo ente la riscossione del tributo in oggetto. Conseguentemente i compiti di riscossione delle tasse automobilistiche in temporanea importazione e del diritto fisso, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, in considerazione della loro natura erariale, sono svolti dagli uffici doganali durante l'intera giornata. Per quanto riguarda, invece, l'esonero degli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi, esportati per piu' di 12 mesi, ai sensi della legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, comma trentacinquesimo, la relativa comunicazione dovra' essere inoltrata dall'esportatore entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione doganale, alle competenti direzioni regionali delle entrate o, se istituiti, agli uffici delle entrate che trasmetteranno i dati al sistema informativo dell'anagrafe tributaria (data della comunicazione, codice fiscale dell'impresa, targhe e tipologie dei veicoli, inizio e fine del presunto periodo di permanenza all'estero). 5.Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motocicli di interesse storico (decreto ministeriale 5 marzo 1999 - Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 1999). L'Automotoclub storico italiano, il Lancia club per il registro storico Lancia, il registro Fiat italiano ed il registro italiano Alfa Romeo, ai fini dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, comunicano mensilmente, in via telematica o su supporto informatico, agli archivi regionali ed all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche le targhe dei veicoli iscritti nel mese precedente nei propri registri e costruiti da oltre trenta anni e di quelli cancellati nel mese predetto dai registri medesimi. Il beneficio si rende applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al momento dell'iscrizione del veicolo nel registro storico, qualora il veicolo sia stato costruito da oltre trenta anni, o al momento del compimento del trentesimo anno per quelli precedentemente iscritti. Di tale comunicazione i registri devono darne notizia agli interessati. Nel transitorio le informazioni trasmesse su supporto magnetico dovranno pervenire secondo il tracciato riportato in allegato 2 alla direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, centro informativo, Div. XVIII. Resta ferma la competenza delle direzioni regionali delle entrate e degli uffici delle entrate, ove istituiti, anche per i periodi successivi a quello di transizione, in ordine alle esenzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, secondo quanto in proposito stabilito dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, escluse quelle derivanti da trattati internazionali di competenza dell'amministrazione centrale. Si fa presente che, tenuto conto della istituzione degli archivi regionali delle tasse automobilistiche, previsti dal decreto del Ministero delle finanze del 30 novembre 1998, n. 418, art. 5, comma 1, e della cessazione della convenzione tra il Ministero delle finanze e l'ACI, le comunicazioni relative alle fattispecie sopra indicate (ad eccezione di quelle relative al veicoli storici) e comunque ogni comunicazione che precedentemente andava inviata al predetto ACI, per il 1999 devono essere inoltrate alle competenti direzioni regionali delle entrate o, ove istituiti, agli uffici delle entrate. I menzionati uffici provvedono ad inoltrare le predette comunicazioni in via informatica alla direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - centro informativo - divisione XVIII - via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma. Le modalita' operative inerenti alla trasmissione dei dati al sistema informativo dell'anagrafe tributaria da parte delle direzioni regionali o, ove istituiti, degli uffici delle entrate, verranno separatamente trasmesse alla direzione centrale sopra citata. Si soggiunge inoltre che le province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito della istituzione della tassa automobilistica provinciale di cui alle rispettive leggi provinciali 11 settembre 1998, n. 10 e 11 agosto 1998, n. 9 (in vigore dal 1 gennaio 1999), non sono interessate alla disciplina transitoria di cui alla presente circolare ad eccezione di quanto descritto al punto 5 per i veicoli storici le cui modalita' operative di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche sono regolate, in via generale, dal decreto ministeriale 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 59 dell'11 marzo 1999. Al fine di consentire l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e suddette province sono pregate di comunicare, in via informatica, i dati di rispettiva competenza, richiamati nella presente circolare ai punti da 1 a 4, e qualsiasi altra notizia che possa comportare variazioni al suddetto archivio, alla ripetuta direzione centrale. Si precisa, infine, che la riscossione e il controllo delle tasse automobilistiche dovute a tutto il 1998 continuano ad essere effettuati dall'Automobile club d'Italia; all'accertamento provvedono gli uffici del registro ed, ove istituiti, gli uffici delle entrate. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano