IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                   E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virta' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreto  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute:
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione dei strumenti finanziari;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 23
marzo 1999 ammonta,  al netto dei rimborsi di  prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 24.359 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre una  emissione di  certificati di  credito del  Tesoro "zero
coupon" della durata di diciotto mesi;
  Visto  il decreto  legislativo 21  novembre 1997,  n. 461,  recante
riordino  della disciplina  dei  redditi di  capitale  e dei  redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
prima tranche di "CTZ-18" con decorrenza  31 marzo 1999 e scadenza 29
settembre 2000, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro.
  I  certificati sono  emessi  senza indicazione  di  prezzo base  di
collocamento e  vengono assegnati con il  sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Al   termine   della   procedura  di   assegnazione   e'   prevista
automaticamente  l'emissione della  seconda tranche  dei certificati,
per  un importo  massimo  del 25  per  cento dell'ammontare  nominale
indicato  al  precedente primo  comma,  da  assegnare agli  operatori
"specialisti  in  titoli  di  Stato"  con  le  modalita'  di  cui  ai
successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.