IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605 e successive  modificazioni, concernente disposizioni relative
all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;
  Vista la legge  30 dicembre 1991, n.  413, concernente disposizioni
per  ampliare le  basi imponibili,  per razionalizzare,  facilitare e
potenziare l'attivita' di accertamento;
  Visto in particolare l'art. 20, comma 2, lettera e), della suddetta
legge   30  dicembre   1991,   n.  413,   concernente  l'obbligo   di
comunicazione, da parte delle  pubbliche amministrazioni e degli enti
pubblici, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione
e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  6  maggio  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 127
del  2 giugno  1994,  che, in  attuazione  delle disposizioni  recate
dall'art. 20, comma  2, lettera e), della legge 30  dicembre 1991, n.
413,  stabilisce  il  contenuto,  i  termini  e  le  modalita'  delle
comunicazioni all'anagrafe tributaria;
  Visti gli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Considerato che l'art.  1 del decreto del Ministro  delle finanze 6
maggio 1994  stabilisce che le  pubbliche amministrazioni e  gli enti
pubblici devono  comunicare all'anagrafe  tributaria gli  estremi dei
contratti medesimi su supporto magnetico  e che, ove cio' non risulti
possibile,  i dati  possono essere  trasmessi utilizzando  l'apposito
modello cartaceo conforme a quello allegato al decreto medesimo;
  Ritenuto necessario  che, al fine  di semplificare le  attivita' di
acquisizione e di controllo  dell'amministrazione finanziaria, i dati
richiesti siano  trasmessi unicamente  mediante supporti  magnetici o
tramite collegamenti  telematici diretti  con il  sistema informativo
del Ministero delle finanze;
  Considerata la necessita' di aggiornare il contenuto e le modalita'
di fornitura delle comunicazioni concernenti gli adempimenti previsti
dall'art. 20, comma  2, lettera e), della legge 30  dicembre 1991, n.
413,  al  fine  di  agevolare  l'inserimento  dei  dati  nel  sistema
informativo del Ministero delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. All'art. 1 del decreto del  Ministro delle finanze 6 maggio 1994
richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Le comunicazioni  devono  avere per  oggetto contratti  di
importo complessivo  non inferiore a  L. 20.000.000 pari  a 10.329,14
euro, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.";
  b) al comma 2, le parole: "Centro informativo delle entrate, codice
P05," sono soppresse;
  c)  l'allegato   A  di  cui  al   comma  2,  recante  la   nota  di
accompagnamento delle comunicazioni, e' sostituito dall'allegato A al
presente decreto;
  d)  l'allegato B  di cui  al  comma 3,  recante il  contenuto e  le
caratteristiche  tecniche  di  fornitura   dei  dati,  e'  sostituito
dall'allegato B al presente decreto;
  e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "  4.  Le  comunicazioni  possono  anche  essere  eseguite  tramite
collegamenti  telematici  diretti  con  il  sistema  informativo  del
Ministero delle finanze, con le modalita' indicate nell'allegato B al
presente decreto.".