IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni all'afflusso  ed alla  circolazione stradale
nelle piccole isole dove si  trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Considerato che ai sensi del  predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici,  sentite le regioni ed i  comuni interessati, la
facolta' di  vietare nei  mesi di  piu' intenso  movimento turistico,
l'afflusso e  la circolazione di  veicoli appartenenti a  persone non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data
23 dicembre 1998, n. 886;
  Vista la nota della prefettura di Messina n. 460/13.2/Gab;
  Vista la  nota n. 5216  in data 11 settembre  1998 con la  quale si
chiedeva alla regione siciliana l'emissione del parere di merito;
  Visto che l'istanza comunale  di Lipari, trasmessa dalla prefettura
di Messina con nota n.  460/13.2/Gab, e' pervenuta a questo Ministero
in data 3 marzo;
  Ritenuto comunque  urgente ed indilazionabile adottare  i richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione  stradale per le ragioni
espresse nei succitati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di
Lipari di  veicoli a  motore appartenenti  a persone  non stabilmente
residenti  nelle   isole  del  comune  stesso   secondo  il  seguente
calendario:
  dal 3  aprile al  31 ottobre  1999: divieto  per le  isole Alicudi,
Stromboli e Panarea;
  dal 1  luglio al 30  settembre 1999:  divieto per le  isole Lipari,
Vulcano e Filicudi.