IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive  modifiche, con  il quale  e' stato  approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
concernente il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  luglio  1995  concernente  la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
  Vista la legge  15 maggio 1997, n. 127, recante  misure urgenti per
la semplificazione  dell'attivita' amministrativa e  dei procedimenti
di decisione e di controllo;
  Considerata la accertata disponibilita' nell'ambito del plafond per
la pesca  oceanica, di cui all'art.  21, punto 1, n.  4 del succitato
decreto ministeriale 26 luglio 1995;
  Sentito il  Comitato nazionale per  la conservazione e  la gestione
delle risorse biologiche  del mare, che nella seduta  del 14 dicembre
1998 ha espresso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al fine di poter continuare ad esercitare la medesima attivita',
i titolari di imprese esercenti la pesca oceanica possono ottenere il
preventivo  nulla  osta per  la  costruzione  o l'acquisto  di  nuova
unita',  nel  limite  massimo  del  200%  della  capacita'  di  pesca
attualmente posseduta e direttamente armata.
  2. Per il rilascio del preventivo nulla  osta di cui al punto 1, e'
utilizzato l'elenco  gia' agli  atti dell'Amministrazione,  formato a
seguito delle domande presentate  in applicazione dell'art. 21, punto
1, n. 4 citato nelle premesse e  per le quali gli istanti sono tenuti
a  far pervenire  conferma dell'interesse  entro trenta  giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Esaurito l'elenco di cui al  precedente punto 2, e perdurando la
disponibilita' del plafond, sono  esaminate, in ordine cronologico di
arrivo, le nuove  istanze in bollo che, indirizzate  al Ministero per
le   politiche  agricole   -   Direzione  generale   della  pesca   e
dell'acquacoltura  - viale  dell'Arte,  16 -  00144 Roma,  pervengano
entro sessanta  giorni dalla data  di entrata in vigore  del presente
decreto. In caso di raccomandata con  ricevuta di ritorno, fa fede il
timbro postale di spedizione.