IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Considerata la accertata disponibilita' nell'ambito del plafond per la pesca oceanica, di cui all'art. 21, punto 1, n. 4 del succitato decreto ministeriale 26 luglio 1995; Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nella seduta del 14 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Al fine di poter continuare ad esercitare la medesima attivita', i titolari di imprese esercenti la pesca oceanica possono ottenere il preventivo nulla osta per la costruzione o l'acquisto di nuova unita', nel limite massimo del 200% della capacita' di pesca attualmente posseduta e direttamente armata. 2. Per il rilascio del preventivo nulla osta di cui al punto 1, e' utilizzato l'elenco gia' agli atti dell'Amministrazione, formato a seguito delle domande presentate in applicazione dell'art. 21, punto 1, n. 4 citato nelle premesse e per le quali gli istanti sono tenuti a far pervenire conferma dell'interesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Esaurito l'elenco di cui al precedente punto 2, e perdurando la disponibilita' del plafond, sono esaminate, in ordine cronologico di arrivo, le nuove istanze in bollo che, indirizzate al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, pervengano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede il timbro postale di spedizione.