IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n.
914;
Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44;
Visto il decreto del presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n.
58;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;
Visto l'art. 3, comma 2-bis, del decretolegge 22 dicembre 1990, n.
409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n.
59, nella parte in cui dispone che, ai fini della determinazione
della base da valere per il calcolo delle pensioni dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI) aventi decorrenza a partire dal 1 gennaio 1988, siano prese
in considerazione le retribuzioni del quinquennio precedente tale
data entro il limite pari al doppio dei massimali annui in vigore nel
suddetto quinquennio;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 11, comma 39,
prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della
categoria interessata, con effetto dal 1 luglio 1994, le pensioni a
carico dell'Istituto medesimo siano rivalutate secondo criteri
compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta
una volta detratti gli importi di cui all'art. 12, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;
Considerato doversi intervenire per riequilibrare i trattamenti
pensionistici aventi decorrenza anteriore al l gennaio 1988 con
quelli a decorrenza successiva;
Valutata la deliberazione del 23 dicembre 1998, con cui il
consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza
per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) - nel rivedere le
proprie deliberazioni del 27 dicembre 1993 e del 4 marzo 1994, in
relazione ai cui contenuti il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, non aveva ritenuto sussistere la richiesta
compatibilita' con le condizioni finanziarie della gestione - ha
formalizzato nuove proposte improntate a linee di contenimento della
spesa previdenziale in un quadro di compatibilita' con i requisiti
finanziari della gestione interessata;
Sentita la Federazione nazionale dei dirigenti di aziende
industriali;
Ritenuto potersi accogliere la proposta di rivalutazione dei
trattamenti pensionistici in questione quale risulta dai contenuti
della richiamata deliberazione del 23 dicembre 1998;
Decreta:
Articolo unico
1. Con effetto dal 1 luglio 1994, le pensioni a carico
dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali (INPDAI), aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988,
sono rivalutate, con le modificazioni indicate al comma 3, mediante
una maggiorazione ottenuta con l'applicazione di un coefficiente,
definito al comma 2, su un importo pari alla differenza fra: a) l'85%
dell'ammontare massimo erogabile al 1 gennaio 1994 della pensione
avente decorrenza 1 gennaio 1988 e b) il trattamento massimo
erogabile al 30 giugno 1994 ai beneficiari della presente
rivalutazione. Ogni trattamento e' calcolato all'eta' di
pensionamento di cui all'art. 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58.
2. Il coefficiente - denominato coefficiente di commisurazione
iniziale - da applicare sull'importo di cui al comma 1, e' pari al
rapporto tra la misura della pensione spettante alla data di
decorrenza o di riliquidazione ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e il trattamento
massimo di pensione liquidabile alla stessa data all'eta' del
pensionamento di cui al comma 1, con un massimo pari all'unita'. Per
le pensioni aventi decorrenza compresa tra l'anno 1973 e l'anno 1978
il coefficiente di commisurazione iniziale, cosi' come sopra
definito, e' rapportato, per la sua componente retributiva, agli
indici correttivi indicati nell'allegata tabella che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. Per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1998 la
rivalutazione e' corrisposta in un'unica soluzione applicando una
riduzione del 78% sulla maggiorazione indicata al comma 1.
4. La pensione derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 non puo'
comunque essere superiore all'85% dell'ammontare massimo erogabile al
1 gennalo 1994 della pensione avente decorrenza 1 gennaio 1988.
5. I miglioramenti disposti dal presente articolo si applicano alle
pensioni ai superstiti in misura ridotta secondo le corrispondenti
aliquote di determinazione delle pensioni stesse.
6. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 1999
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Bassolino
Il Ministro del tesoro del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi