IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 406, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; Visto il titolo quarto del codice della strada: "Guida dei veicoli e conduzione degli animali"; Vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, in particolare l'art. 3, comma 2, che da' facolta' agli Stati membri di recepire e rilasciare nell'ambito delle categorie A, B, B+E, C, C+E, D e D+E, le sottocategorie A1, B1, C1, C1+E, D1, D1+E; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994 e successive modificazioni che ha recepito la direttiva 91/439/CEE; Ravvisato che, ad oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994, non e' stata mai presentata istanza di conseguimento delle sottocategorie B1, C1, C1+E, D1, D1+E; Ravvista l'opportunita' di eliminare le sottocategorie, ad eccezione della sottocategoria A1, stante la facolta' degli Stati membri di prevederle nell'ordinamento nazionale; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 8 agosto 1994 e' sostituito dal seguente: "Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm(elevato a)3j e di potenza massima di 11kW".