IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  l'art. 229  del codice  della strada  approvato con  decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla Gazzetta  Ufficiale n.  114 del  18 maggio  1992, che
delega i Ministri della Repubblica  a recepire, secondo le competenze
loro  attribuite, le  direttive  comunitarie  afferenti alle  materie
disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 406,  commi 3 e 4, del regolamento  di esecuzione e di
attuazione  del  codice  della   strada  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495,  e successive
modificazioni;
  Visto il titolo quarto del  codice della strada: "Guida dei veicoli
e conduzione degli animali";
  Vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, in
particolare l'art. 3, comma 2, che  da' facolta' agli Stati membri di
recepire e rilasciare nell'ambito delle  categorie A, B, B+E, C, C+E,
D e D+E, le sottocategorie A1, B1, C1, C1+E, D1, D1+E;
  Visto il decreto  del Ministro dei trasporti e  della navigazione 8
agosto 1994 e  successive modificazioni che ha  recepito la direttiva
91/439/CEE;
  Ravvisato che, ad oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto
del Ministro dei trasporti e della  navigazione 8 agosto 1994, non e'
stata mai  presentata istanza  di conseguimento  delle sottocategorie
B1, C1, C1+E, D1, D1+E;
  Ravvista   l'opportunita'  di   eliminare  le   sottocategorie,  ad
eccezione  della sottocategoria  A1, stante  la facolta'  degli Stati
membri di prevederle nell'ordinamento nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'art.  3, comma 2,  del decreto  ministeriale 8 agosto  1994 e'
sostituito dal seguente: "Nell'ambito della categoria A e' rilasciata
una  patente  specifica della  sottocategoria  A1,  per la  guida  di
motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm(elevato a)3j e
di potenza massima di 11kW".