IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce  che il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi   correnti  di  coltivazione  dei   terreni  nonche'  delle
consuetudini locali,  determina per  ciascuna provincia,  con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28  novembre 1996, n.  608, concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il  decreto ministeriale 25  ottobre 1971, con il  quale sono
state approvate le deliberazioni del 7  gennaio e 9 giugno 1971 della
commissione provinciale per la manodopera agricola di Lucca;
  Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera
agricola di cui  all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio  1970, n. 7,
convertito con  modifiche nella legge  11 marzo  1970, n. 83,  non ha
provveduto alla  revisione dei valori  medi per ettaro coltura  e per
ciascun capo  di bestiame, di  cui al comma 15  dell'art. 9-quinquies
della legge  n. 608/1996,  precedentemente approvati con  il predetto
decreto ministeriale;
  Visto il  comma 17  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data
prevista  dal suddetto  articolo,  delle  proposte delle  commissioni
provinciali  per la  manodopera  agricola, si  provveda  con il  solo
parere della commissione centrale;
  Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
ciascun capo di  bestiame nella provincia di  Lucca, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata tabella  secondo  la  proposta
contenuta  nella   deliberazione  datata   2  dicembre   1997,  della
commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 17, della
legge 28 novembre 1996, n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 marzo 1999
                                               Il Ministro: Bassolino
----> Vedere Tabella a Pag. 49 della G.U. <----
  Montagna  e  alta  collina  - comuni  di:  Camporgiano,  Careggine,
Castiglione,   Fabriche   di   Vallico,   Fosciandora,   Giuncugnano,
Minucciano,  Molazzana,  Piazza  al  Serchio,  San  Romano,  Sillano,
Stazzema  (eccettuata  la  frazione  di  Ruosina),  Vagli  di  Sotto,
Vergemoli, Villa  Basilica, Villa Collemandina, Barga  (eccettuata la
frazione "Pian Grande"), Coreglia (eccettuate le frazioni di Piano di
Coreglia,  Ghivizzano e  Calavorno),  Pieve  Fosciana (eccettuata  la
frazione di  Pian di Pieve),  Galligano (eccettuata la zona  lungo il
Serchio), Pescaglia (eccettuata la frazione di S. Martino).
  Media e bassa collina asciutta - comuni di: Castelnuovo Garfagnana,
Borgo  a  Mozzano  (eccettuate  le  frazioni  Valdottavo,  Diecimo  e
Anchiano), Camaiore  (eccettuate le frazioni di  Capezzanno Pianore e
Lido  di Camaiore),  Massarosa  (eccettuate le  frazioni  di Pian  di
Mommio, Piano di Conca, Stiava, Pian del Quercione, Bozzano, Quiesa),
Pietrasanta (per le frazioni di  Capezzano Monte, Capriglia, Solaio e
Strettoia),  Seravezza (eccettuate  le frazioni  di Querceta,  Ripa e
Pozzi),  Montecarlo (eccettuate  le  frazioni di  S.  Salvatore e  S.
Piero), Capannori (per le frazioni  delle colline "Pizzorne" e "Monti
Pisani"), Lucca (eccettuata la "Piana di Lucchese").
  Bassa collina  irrigua - comuni  di: Pescaglia (per la  frazione di
San Martino),  Pieve Fosciana  (per la frazione  di Pian  del Pieve),
Gallicano (per la zona lungo il Serchio).
  Pianura  asciutta -  comuni di  Porcari, Altopascio  (eccettuate le
frazioni di "Ponte a Pini" e "Bozzo alla Rena").
  Pianura irrigua -  comuni di: Camaiore (per le frazioni  di Lido di
Camaiore,  Capezzano,   Pianore,  e  Capoluogo),  Forte   dei  Marmi,
Massarosa  (per le  frazioni  di  Piano di  Mommio,  Piano di  Conca,
Stiava, Pian del Quercione, Bozzano, Quiesa), Pietrasanta (escluse le
frazioni  di   Capezzano  Monte,  Capriglia,  Solaio   e  Strettoia),
Seravezza (per  le frazioni  di Querceta,  Ripa e  Pozzi), Viareggio,
Montecarlo (per le  frazioni di S. Salvatore e  S. Piero), Altopascio
(per le  frazioni di "Ponte a  Pini" e "Bozzo alla  Rena"), Capannori
(eccettuate le colline delle "Pizzorne"  e dei "Monti Pisani"), Lucca
(per la "Pian Lucchese").