IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1971, con il quale sono state approvate le deliberazioni del 7 gennaio e 9 giugno 1971 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Lucca; Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non ha provveduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, di cui al comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge n. 608/1996, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale; Visto il comma 17 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data prevista dal suddetto articolo, delle proposte delle commissioni provinciali per la manodopera agricola, si provveda con il solo parere della commissione centrale; Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Lucca, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 2 dicembre 1997, della commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 17, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 1999 Il Ministro: Bassolino ----> Vedere Tabella a Pag. 49 della G.U. <---- Montagna e alta collina - comuni di: Camporgiano, Careggine, Castiglione, Fabriche di Vallico, Fosciandora, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, San Romano, Sillano, Stazzema (eccettuata la frazione di Ruosina), Vagli di Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemandina, Barga (eccettuata la frazione "Pian Grande"), Coreglia (eccettuate le frazioni di Piano di Coreglia, Ghivizzano e Calavorno), Pieve Fosciana (eccettuata la frazione di Pian di Pieve), Galligano (eccettuata la zona lungo il Serchio), Pescaglia (eccettuata la frazione di S. Martino). Media e bassa collina asciutta - comuni di: Castelnuovo Garfagnana, Borgo a Mozzano (eccettuate le frazioni Valdottavo, Diecimo e Anchiano), Camaiore (eccettuate le frazioni di Capezzanno Pianore e Lido di Camaiore), Massarosa (eccettuate le frazioni di Pian di Mommio, Piano di Conca, Stiava, Pian del Quercione, Bozzano, Quiesa), Pietrasanta (per le frazioni di Capezzano Monte, Capriglia, Solaio e Strettoia), Seravezza (eccettuate le frazioni di Querceta, Ripa e Pozzi), Montecarlo (eccettuate le frazioni di S. Salvatore e S. Piero), Capannori (per le frazioni delle colline "Pizzorne" e "Monti Pisani"), Lucca (eccettuata la "Piana di Lucchese"). Bassa collina irrigua - comuni di: Pescaglia (per la frazione di San Martino), Pieve Fosciana (per la frazione di Pian del Pieve), Gallicano (per la zona lungo il Serchio). Pianura asciutta - comuni di Porcari, Altopascio (eccettuate le frazioni di "Ponte a Pini" e "Bozzo alla Rena"). Pianura irrigua - comuni di: Camaiore (per le frazioni di Lido di Camaiore, Capezzano, Pianore, e Capoluogo), Forte dei Marmi, Massarosa (per le frazioni di Piano di Mommio, Piano di Conca, Stiava, Pian del Quercione, Bozzano, Quiesa), Pietrasanta (escluse le frazioni di Capezzano Monte, Capriglia, Solaio e Strettoia), Seravezza (per le frazioni di Querceta, Ripa e Pozzi), Viareggio, Montecarlo (per le frazioni di S. Salvatore e S. Piero), Altopascio (per le frazioni di "Ponte a Pini" e "Bozzo alla Rena"), Capannori (eccettuate le colline delle "Pizzorne" e dei "Monti Pisani"), Lucca (per la "Pian Lucchese").