Premessa.
  La presente  circolare riguarda  i decreti ministeriali  in oggetto
indicati, e piu' precisamente vuole chiarire i seguenti punti, di non
univoca interpretazione, dei decreti suddetti.
  1.Decreto ministeriale  18 marzo  1998 "Linee guida  di riferimento
per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici".
Allegato    1, punto  2.2: La  composizione dei  comitati etici  deve
globalmente  garantire  le  qualifiche e  l'esperienza  necessarie  a
valutare  gli aspetti  etici e  scientifico/metodologici degli  studi
proposti.  A tal  fine  i comitati  etici dovrebbero  preferibilmente
includere un nucleo di esperti comprendente: ecc.
  Al  riguardo si  precisa che  il decreto  e' connotato  come "linee
guida di  riferimento" da adottarsi  non appena cio'  sia compatibile
con quanto consentito dalla realta' locale.
  Pertanto  il comitato  etico  legittimato ai  compiti  di cui  alla
normativa  vigente deve  obbligatoriamente essere  conforme almeno  a
quanto previsto  dal decreto ministeriale 15  luglio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario  n. 162 alla Gazzetta Ufficiale  n. 191 del
18 agosto 1997.
  E'  appena  il  caso  di  sottolineare  che  un  adeguamento  della
composizione  del  comitato  etico  a  quanto  previsto  dal  decreto
ministeriale 18 marzo 1998 oltre che auspicabile in merito alle nuove
competenze conferite al comitato stesso  dai nuovi decreti, e' indice
di  responsabilita'  da  parte  della  struttura  sanitaria,  nonche'
garanzia per gli sponsor che ivi vogliano eseguire sperimentazioni.
  Anche per quanto riguarda il  comitato etico degli IRCCS di diritto
pubblico e  di diritto privato,  esso deve essere composto  da membri
prevalentemente estranei all'istituzione che si avvale del comitato e
la  presidenza del  medesimo deve  essere preferibilmente  affidata a
componente non dipendente della istituzione.
  Appendice all'allegato  al decreto ministeriale, punto  3.2: 3.2.1.
L'IRB/IEC deve essere composto da un numero ragionevole di membri che
globalmente possiedono  le qualifiche  e l'esperienza  necessarie per
esaminare e valutare  gli aspetti scientifici, medici  ed etici dello
studio proposto. Si raccomanda che l'IRB/IEC comprenda:
  a) almeno cinque membri;
  b)  almeno un  membro  la cui  area di  interesse  primario sia  di
carattere non scientifico;
  c)  almeno  un  membro che  sia  indipendente  dall'istituzione/dal
centro di sperimentazione.
  Nel   sottolineare   che   l'appendice  all'allegato   al   decreto
ministeriale  riguarda i  principali  riferimenti  al comitato  etico
dall'allegato al decreto ministeriale 15  luglio 1997, si fa presente
che il  componente individuato dal  punto b) non deve  coincidere con
quello individuato dal punto c).
  E'  necessario  pertanto che  all'interno  dell'IRB/IEC  ci sia  un
membro  la  cui area  di  interesse  primario  sia di  carattere  non
scientifico    e   almeno    un   membro    che   sia    indipendente
dall'istituzione/dal centro di sperimentazione.
  2.Decreto   18  marzo   1998  "Modalita'   per  l'esenzione   dagli
accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche
dei medicinali".
  Art.  2, comma  2: Nell'ipotesi  prevista dal  comma 1,  la domanda
viene  presentata  in conformita'  alle  modalita'  stabilite con  la
circolare  ministeriale  10  luglio   1997,  n.  8,  unitamente  alla
dichiarazione del  proponente relativa alla ricorrenza  dei requisiti
previsti dal comma 2 dell'art. 1 e dal comma 1 del presente articolo.
  Al  riguardo  si  ricorda   che  la  dichiarazione  concernente  la
conformita' della  produzione dei medicinali in  sperimentazione alle
norme vigenti  in materia  di buona  pratica di  produzione, prevista
dall'allegato 1 della circolare n. 8  del 10 luglio 1997, deve essere
trasmessa alla struttura competente per la delibazione.
  Nei casi di  trasmissione della domanda di  delibazione al comitato
etico locale  si raccomanda di  dettagliare con precisione in  base a
quali  elementi le  domande  sono di  competenza  del comitato  etico
locale stesso.
  Art. 2, comma  3: Ai fini del presente decreto,  per comitato etico
locale si intende il comitato  etico della struttura sanitaria di cui
all'art. 2  del decreto ministeriale  27 aprile 1992, nella  quale si
chiede di svolgere la sperimentazione, se trattasi di sperimentazione
monocentrica, o della  struttura di cui al citato art.  2 del decreto
ministeriale  27 aprile  1992,  nella quale  opera lo  sperimentatore
coordinatore, per  le sperimentazioni  multicentriche; in  assenza di
comitato  etico nell'ambito  della struttura  nella quale  si intende
svolgere  la sperimentazione,  si  fa riferimento  al comitato  etico
della regione o della provincia autonoma, ove esistente o a quello di
una  struttura pubblica  appositamente  individuato  dalla regione  o
provincia autonoma.
  Al   riguardo  si   precisa   che  nel   caso  di   sperimentazioni
multicentriche  e'  indispensabile  che  ci  sia  uno  sperimentatore
coordinatore, come  previsto oltre che  dal decreto in  analisi anche
dal decreto ministeriale  15 luglio 1997, art. 4, comma  3 e allegato
1,  paragrafo   1.19.  Il  comitato  etico   locale  della  struttura
sanitaria, ove  opera lo sperimentatore coordinatore,  deve esprimere
sia  il   giudizio  di   notorieta'  sul  farmaco   utilizzato  nella
sperimentazione sia  l'approvazione, tanto sotto l'aspetto  etico che
sotto quello scientifico, del protocollo  di studio. Non e' prevista,
quindi,  la  richiesta  di  pareri ad  altri  comitati  eventualmente
presenti nella stessa struttura sanitaria.
  Il comitato etico locale  ove opera lo sperimentatore coordinatore,
in  caso  di studi  multicentrici,  puo'  chiedere al  proponente  la
sperimentazione  modifiche  del  protocollo ritenute  necessarie  per
esprimere  i   pareri  suddetti.  Gli  altri   comitati  etici  della
multicentrica dovranno  valutare a loro volta  la sperimentazione, ma
potranno accettare o  rifiutare in toto il parere  del comitato etico
del centro  ove opera  lo sperimentatore  coordinatore. Il  rifiuto o
l'accettazione di una  sperimentazione da parte di  un comitato etico
riguarda,  oltre gli  aspetti organizzativi  propri della  struttura,
anche  tutti  i  pareri  sulla  sperimentazione  stessa,  siano  essi
scientifici  ed etici,  compreso  quindi il  giudizio di  notorieta',
espressi dal comitato dello sperimentatore coordinatore.
  Il  comitato  etico  del  centro in  cui  opera  lo  sperimentatore
coordinatore, legittimato  a esprimere  il parere  di cui  al decreto
ministeriale, deve  essere necessariamente italiano. Non  sono quindi
ritenuti  validi pareri  rilasciati da  comitati etici  stranieri; e'
ovviamente possibile che esista un  centro coordinatore estero, ma ai
fini   dell'applicazione  del   decreto   ministeriale  deve   essere
individuato anche uno sperimentatore coordinatore per l'Italia.
  Quando  la struttura  ove opera  lo sperimentatore  coordinatore e'
priva di comitato etico, il  comitato etico regionale, ove esistente,
deve  individuarsi come  comitato etico  di riferimento  per dare  il
giudizio di  notorieta' e/o  l'approvazione al protocollo.  In questo
caso la delibazione data dal comitato etico regionale avra' lo stesso
valore  di  quella rilasciata  da  altri  comitati etici  locali.  In
assenza  del comitato  etico  regionale, la  regione  o la  provincia
autonoma  individua come  comitato etico  di riferimento  il comitato
etico di una struttura pubblica.
  I  comitati  etici   privati  o  di  strutture   private  non  sono
legittimati  ad   esprimere  ne'   il  giudizio  di   notorieta'  ne'
l'approvazione del protocollo.
  Nessuna norma  vieta che  tali comitati,  qualora il  proponente lo
ritenga utile, possano  continuare ad esprimere i loro  pareri a meri
fini consultivi per  il proponente stesso. Tuttavia  detti pareri non
debbono  in alcun  modo  influenzare i  comitati  etici competenti  e
quindi non possono essere resi noti agli stessi.
  Al  comitato etico  dell'IRCCS compete  anche la  valutazione delle
sperimentazioni  effettuate all'interno  delle strutture  periferiche
successivamente   riconosciute   con  decreto   ministeriale,   quali
estensioni del medesimo.
  Art. 2, comma 4:  I comitati etici di cui al  comma 3 devono essere
in  possesso  dei  requisiti  minimi  e  devono  operare  secondo  le
procedure previsti  dalle "Linee  guida dell'Unione europea  di buona
pratica  clinica"  di cui  al  decreto  ministeriale 15  luglio  1997
richiamato  in premessa,  tenendo conto  anche delle  linee guida  di
riferimento per  l'istituzione e il funzionamento  dei comitati etici
di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1998.
  Al riguardo  si precisa che non  vi e' discordanza tra  il suddetto
comma  e  quello relativo  all'allegato  1,  punto 2.2,  del  decreto
ministeriale  18   marzo  1998   "Linee  guida  di   riferimento  per
l'istituzione e  il funzionamento dei comitati  etici", richiamato al
punto 1 della presente circolare.
  Infatti tale decreto e' connotato come "linee guida di riferimento"
da adottarsi  non appena cio'  sia compatibile con  quanto consentito
dalla realta' locale.
  Pertanto,  come gia'  ricordato, il  comitato etico  legittimato ad
adempiere   ai   compiti  di   cui   alla   normativa  vigente   deve
obbligatoriamente  essere  conforme  almeno  a  quanto  previsto  dal
decreto  ministeriale  15  luglio 1997,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1997.
  Art. 2,  comma 5:  I comitati etici  si pronunciano  entro sessanta
giorni dalla ricezione della domanda.
  Al riguardo si precisa che  i sessanta giorni decorrono dal momento
in  cui la  domanda, inviata  dal proponente,  arriva alla  struttura
sanitaria.
  Art. 2,  comma 6: Le  deliberazioni del comitato etico  su ciascuna
domanda  di  cui al  comma  1  vengono  notificate per  iscritto  dal
responsabile della  struttura sanitaria  o di ricerca  interessata al
richiedente  e, per  conoscenza,  al Ministero  della sanita',  entro
trenta  giorni dalla  decisione stessa.  La delibera  deve contenere,
separatamente  il   giudizio  sulla  notorieta'  del   farmaco  e  le
valutazioni di  competenza del comitato  etico ai sensi  delle "Linee
guida dell'Unione europea di buona pratica clinica".
  Al  riguardo  si  precisa   che  il  responsabile  della  struttura
sanitaria  o di  ricerca  interessata deve  inviare  per iscritto  al
richiedente  e,  per conoscenza  al  Ministero  della sanita',  entro
trenta giorni dalla decisione, il giudizio di notorieta' o il diniego
al rilascio di tale giudizio.
  E'  necessario  che  il  giudizio di  notorieta'  contenga  precisi
elementi di connotazione come indicato nell'allegato 1.
  Il responsabile della struttura sanitaria deve altresi' trasmettere
al richiedente,  nonche' al  Ministero, anche la  comunicazione circa
l'approvazione del  protocollo ai  sensi del decreto  ministeriale 15
luglio 1997.
  Art. 3, comma 2:  Le domande di cui al comma  1 sono presentate dal
proponente in conformita' alla circolare ministeriale 10 luglio 1997,
n.  8, unitamente  alla dichiarazione  relativa alla  sussistenza dei
requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 1 e dal comma 1 del presente
articolo.
  Al riguardo e'  necessario indicare con precisione in  base a quali
elementi le  domande di  delibazione o  di emendamenti,  trasmesse al
Ministero, sono di competenza del Ministero della sanita' stesso.
  Art.  4, comma  2: Nel  presentare una  domanda di  esenzione dagli
accertamenti di cui al presente  decreto, il proponente deve comunque
allegare  eventuali  esiti  sfavorevoli  all'esenzione  sullo  stesso
medicinale, anche  se per sperimentazioni diverse,  comunque espressi
dalle   autorita'  competenti   nei  dodici   mesi  precedenti   alla
presentazione della domanda.
  Al  riguardo si  precisa che  per sperimentazioni  diverse con  uno
stesso  medicinale  devono  intendersi  oltre  che  differenti  piani
clinici anche  differenti studi afferenti allo  stesso piano clinico.
Per autorita' competente si intende  sia il comitato etico locale che
il Ministero della sanita', ognuno per le proprie competenze.
  Art.  7,  comma  1,  punto   a):  Presso  il  Dipartimento  per  la
valutazione dei medicinali e  la farmacovigilanza del Ministero della
sanita' sono istituiti:
  a) il registro dei comitati etici.
  I  comitati etici  che  verranno inseriti  nel  registro sono  solo
quelli  di  strutture  pubbliche,   legittimati  secondo  il  decreto
ministeriale  a  rilasciare  il  giudizio  di  notorieta'  e  a  dare
l'approvazione del protocollo, e  pertanto conformi almeno alle linee
guida  di Buona  pratica clinica  di cui  al decreto  ministeriale 15
luglio 1997.
  Art. 9, comma  3: Fatte salve eventuali  diverse determinazioni del
Ministero  della  sanita',  in  relazione  alle  caratteristiche  dei
singoli medicinali,  a decorrere dal  1 ottobre 1998, il  giudizio di
notorieta'  per   il  riconoscimento  di  medicinali   di  non  nuova
istituzione puo' essere utilizzato per un periodo di tre anni.
  Al riguardo si precisa che dopo il 1 ottobre 1998, qualunque sia la
data del  loro rilascio, tutte  le delibazioni hanno la  validita' di
tre anni.  Le sperimentazioni in  corso, quelle cioe' i  cui pazienti
hanno  gia' iniziato  il trattamento  farmacologico alla  data del  1
ottobre, possono essere completate.
  Art. 2, comma 6 e art. 7, comma  2, comma 3, comma 4: Si ricorda la
necessita' di ottemperare  a quanto previsto dal  suddetto decreto in
merito ai tempi  delle comunicazioni al Ministero  della sanita', per
quanto riguarda:
  a) le  deliberazioni del comitato  etico, entro trenta  giorni (per
quanto riguarda la delibazione, conformemente all'allegato 1);
  b) la copia della delibera di istituzione del comitato etico, entro
trenta giorni  dalla sua  costituzione, e  per quelli  gia' istituiti
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale
stesso (conformemente all'allegato 2);
  c)   l'inizio   della    sperimentazione,   entro   trenta   giorni
dall'arruolamento del primo paziente.
 Allegato 1, punto I, lettera d):
  d) il medicinale e' gia' stato utilizzato con risultati favorevoli,
dando  prova di  qualita'  e sicurezza  nell'uomo,  in rapporto  alle
indicazioni  terapeutiche  proposte,  come   comprovato  da  dati  di
letteratura scientifica internazionale;
  il punto d) e' limitato  alle sperimentazioni proposte da strutture
universitarie, istituzioni pubbliche di ricerca, istituti pubblici di
ricovero  e  cura  a  carattere scientifico  e  alla  valutazione  di
comitati etici  di dette strutture,  con la clausola che  i risultati
non verranno utilizzati ai fini dell'A.I.C.
  Al  riguardo  si   precisa  che,  ai  fini   del  presente  decreto
ministeriale, per istituzioni pubbliche  di ricerca devono intendersi
anche  le aziende  ospedaliere  e le  aziende  sanitarie locali,  nel
momento  in  cui  dette  strutture ricoprono  le  responsabilita'  di
sponsor della  sperimentazione ai  sensi del decreto  ministeriale 15
luglio 1997.
  3.Decreto 19 marzo 1998  "Riconoscimento della idoneita' dei centri
per la sperimentazione clinica dei medicinali".
  Art. 1, comma 1: Le sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase
I  sui  volontari  sani,  nonche'   gli  studi  di  bioequivalenza  e
biodisponibilita' condotti con  volontari sani, definiti all'allegato
n.  1-quater della  circolare 10  luglio 1997,  n. 8,  possono essere
effettuati  anche nelle  strutture  private solo  se  in possesso  di
riconoscimento di  idoneita' alla  sperimentazione da  rilasciarsi da
parte  della   azienda  sanitaria  locale  (A.S.L.)   competente  per
territorio, a seguito di verifica periodica, di regola ogni tre anni,
tramite accertamento  ispettivo dei requisiti di  cui all'allegato, e
previa approvazione  del comitato  etico della A.S.L.  competente per
territorio o, in mancanza, del comitato etico pubblico di riferimento
di cui all'art. 4, comma 2,  del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
conforme alle  linee guida  di cui al  decreto ministeriale  18 marzo
1998.
  Art.  2, comma  2: Le  sperimentazioni cliniche  di cui  all'art. 1
condotte  sui  pazienti  invece  che su  volontari  sani  nonche'  le
sperimentazioni  di fase  II e  III, definite  dall'allegato 1-quater
della  richiamata  circolare   10  luglio  1997,  n.   8,  di  natura
multicentrica con la partecipazione di almeno una struttura pubblica,
possono essere  effettuate anche nelle istituzioni  sanitarie private
di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1993,
n. 502,  accreditate e  in possesso  del riconoscimento  di idoneita'
rilasciato  dalla  A.S.L.  competente  per territorio  a  seguito  di
verifica  periodica, di  regola ogni  tre anni,  tramite accertamento
ispettivo  dei  requisiti  minimi  per  l'esercizio  delle  attivita'
sanitarie  di  cui al  decreto  del  Presidente della  Repubblica  14
gennaio 1997, n.  47, e previa approvazione del  comitato etico della
A.S.L. competente per  territorio o, in mancanza,  del comitato etico
pubblico di  riferimento di cui  al comma  2 dell'art. 4  del decreto
ministeriale  15 luglio  1997, conforme  alle linee  guida di  cui al
decreto ministeriale 18 marzo 1998.
Allegato, paragrafo 4: Aspetti etici.
  Per  quel che  riguarda gli  aspetti etici  e' necessario  che, per
ciascun   studio,  i   centri   per   la  sperimentazione   ottengano
l'autorizzazione da  parte del comitato etico  pubblico competente ai
sensi  della  normativa vigente,  che  deve  seguire lo  studio  come
previsto dalle norme vigenti:
  Al riguardo si precisa che l'approvazione di cui sopra da parte del
comitato etico della A.S.L.  competenteper territorio o, in mancanza,
del   comitato   etico   pubblico  di   riferimento,   si   riferisce
all'approvazione  delle   singole  sperimentazioni  e   dei  relativi
protocolli sperimentali ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale
15 luglio 1997 e non  all'approvazione dell'idoneita' del centro, che
spetta esclusivamente agli  organi tecnicoamministrativi della A.S.L.
La composizione dei comitati etici di cui sopra, deve essere conforme
non solo al decreto ministeriale 15  luglio 1997, ma anche alle linee
guida del decreto ministeriale 18 marzo 1998.
  E' da precisare,  inoltre, che il riconoscimento  di idoneita' alla
sperimentazione, di cui  all'art. 2, comma 2, deve  essere limitato a
uno  o piu'  rami  specialistici che  ovviamente  debbono essere  gli
stessi previsti dall'accreditamento per l'assistenza.
  Inoltre  l'accreditamento  a  livelli assistenziale,  di  cui  alle
normative  vigenti, da  parte della  regione, di  un centro  privato,
costituisce uno  dei requisiti  indispensabili per  il riconoscimento
dell'idoneita'  del centro  stesso  ad  eseguire sperimentazioni  del
centro  stesso,  come  indicato  dal  decreto  ministeriale,  ma  non
consente  di  per se'  automaticamente  l'idoneita'  del centro  alla
sperimentazione.
  Art. 4, comma  2: Ai fini della istituzione del  registro di cui al
comma  1 i  responsabili delle  strutture interessate  trasmettono al
Ministero  della  sanita'  la documentazione  comprovante  l'avvenuto
riconoscimento di  cui agli articoli 1  e 2, entro trenta  giorni dal
ricevimento di detto riconoscimento.
  Si ricorda la necessita' di ottemperare a quanto previsto nei tempi
indicati dal decreto ministeriale.
  Inoltre e' necessario che  nella comunicazione trasmessa dal centro
privato  al   Ministero  della  sanita'  sia   indicato  il/i  ramo/i
specialistico/i  per   il/i  quale/i   il  centro  stesso   e'  stato
riconosciuto idoneo alla sperimentazione.
  Quanto sopra si  comunica al fine di  fornire chiarimenti necessari
per   il  lavoro   di   quanti  sono   coinvolti  nell'attivita'   di
sperimentazione  e  al  riguardo  si  preannuncia  che,  al  fine  di
consentire che i comitati etici si  adeguino nel migliore dei modi ai
nuovi compiti  a loro delegati dalla  normativa recentemente emanata,
il  Ministero della  sanita' sta  predisponendo l'avvio  di corsi  di
formazione per i componenti dei comitati etici.
                                                   Il Ministro: Bindi