IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, sul credito agevolato al commercio; Visto il comma 1 dell'art. 26, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che dispone, con riferimento alle domande di credito agevolato presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e 11 marzo 1988, n. 67, non ammesse ai contributi per carenze di fondi e per le quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, il riconoscimento, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, di un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti nei restanti territori; Visto il comma 2 del citato art. 26 che prevede, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa disporre la riduzione percentuale in eguale misura dell'importo del suddetto contributo sostitutivo spettante a ciascun beneficiario qualora le risorse complessivamente assegnate non risultino sufficienti; Visto il comma 4 del citato art. 26 che prevede uno stanziamento di 250 miliardi per le finalita' di cui al comma 1; Visto il decreto 23 febbraio 1998, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998 recante il regolamento per la concessione del contributo sostitutivo previsto dall'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266; Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 febbraio 1998, n. 92, al fine di accertare l'ammontare del contributo sostitutivo di cui all'art. 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, gli istituti di credito e le societa' di locazione finanziaria interessati hanno trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine perentorio di sessanta giorni (9 giugno 1998) decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle operazioni rispondenti ai requisiti previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, per le quali alla data del 1 gennaio 1997 e' intervenuta la stipula del contratto di mutuo agevolato o di locazione finanziaria agevolata; Considerato che in relazione agli elenchi trasmessi entro i termini previsti e' emerso che l'ammontare dei contributi richiesti pari circa 370 miliardi era di gran lunga superiore alle risorse disponibili e che pertanto si e' reso necessario procedere ad una approfondita verifica di tali elenchi al fine di non vanificare l'intervento previsto dall'art. 26 della legge n. 266 del 1997 con una cospicua riduzione del contributo concedibile; Tenuto conto che effettuate le ulteriori verifiche ed accertamenti l'ammontare delle richieste di contributo si e' ridotto a circa 331 miliardi, relativo a circa 11.700 operazioni di credito agevolato in possesso dei prescritti requisiti; Visto l'art. 54 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (collegato alla finanziaria 1999) che ha destinato ulteriori 60 miliardi per le finalita' di cui al citato art. 26 della legge n. 266 del 1997, portando a 310 miliardi lo stanziamento complessivo per tali finalita'; Ritenuto di dover procedere ai sensi del comma 2, dell'art. 26, della legge n. 266 del 1997 alla riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi; Decreta: Il previsto contributo sostitutivo, pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni e nei territori montani e di 2 punti per i restanti territori, e' ridotto del 6,7%. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 1999 Il Ministro: Bersani