IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni,
sul credito agevolato al commercio;
  Visto il comma  1 dell'art. 26, della legge 7  agosto 1997, n. 266,
che  dispone,  con  riferimento  alle domande  di  credito  agevolato
presentate ai sensi  delle leggi 10 ottobre 1975, n.  517, e 11 marzo
1988, n. 67, non ammesse ai contributi  per carenze di fondi e per le
quali e' stato  stipulato, alla data del 1 gennaio  1997, il relativo
contratto  di  finanziamento  agevolato, il  riconoscimento,  in  via
sostitutiva, per  il tramite degli istituti  di credito finanziatori,
di  un contributo  pari  all'abbattimento  di 4  punti  del tasso  di
riferimento  vigente  al  momento  della stipula  per  le  iniziative
ubicate nei territori  di cui all'obiettivo 1 del  regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni,
e nei territori montani, e di 2 punti nei restanti territori;
  Visto il  comma 2 del citato  art. 26 che prevede,  che il Ministro
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato possa  disporre la
riduzione  percentuale in  eguale  misura  dell'importo del  suddetto
contributo sostitutivo  spettante a  ciascun beneficiario  qualora le
risorse complessivamente assegnate non risultino sufficienti;
  Visto il comma 4 del citato art. 26 che prevede uno stanziamento di
250 miliardi per le finalita' di cui al comma 1;
  Visto il decreto 23 febbraio 1998, n. 92, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.  84 del  10 aprile  1998 recante  il regolamento  per la
concessione del  contributo sostitutivo previsto dall'art.  26, comma
1, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
  Considerato   che  ai   sensi  dell'art.   2  del   citato  decreto
ministeriale  23  febbraio   1998,  n.  92,  al   fine  di  accertare
l'ammontare del contributo sostitutivo di cui all'art. 26 della legge
7  agosto 1997,  n. 266,  gli istituti  di credito  e le  societa' di
locazione  finanziaria  interessati   hanno  trasmesso  al  Ministero
dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  entro il  termine
perentorio di sessanta  giorni (9 giugno 1998)  decorrenti dalla data
di pubblicazione  del regolamento nella Gazzetta  Ufficiale, l'elenco
delle  operazioni rispondenti  ai requisiti  previsti dalla  legge 10
ottobre 1975, n.  517, per le quali  alla data del 1  gennaio 1997 e'
intervenuta  la  stipula  del  contratto  di  mutuo  agevolato  o  di
locazione finanziaria agevolata;
  Considerato che in relazione agli elenchi trasmessi entro i termini
previsti  e' emerso  che  l'ammontare dei  contributi richiesti  pari
circa  370  miliardi  era  di   gran  lunga  superiore  alle  risorse
disponibili e  che pertanto  si e' reso  necessario procedere  ad una
approfondita  verifica di  tali  elenchi al  fine  di non  vanificare
l'intervento previsto  dall'art. 26 della  legge n. 266 del  1997 con
una cospicua riduzione del contributo concedibile;
  Tenuto conto che effettuate  le ulteriori verifiche ed accertamenti
l'ammontare delle richieste  di contributo si e' ridotto  a circa 331
miliardi, relativo a circa 11.700  operazioni di credito agevolato in
possesso dei prescritti requisiti;
  Visto l'art.  54 della legge  23 dicembre 1998, n.  448, (collegato
alla finanziaria 1999) che ha  destinato ulteriori 60 miliardi per le
finalita'  di cui  al citato  art. 26  della legge  n. 266  del 1997,
portando  a  310  miliardi   lo  stanziamento  complessivo  per  tali
finalita';
  Ritenuto di  dover procedere  ai sensi del  comma 2,  dell'art. 26,
della legge  n. 266  del 1997 alla  riduzione percentuale,  in eguale
misura,  dell'importo spettante  a ciascun  beneficiario, al  fine di
consentire il finanziamento di tutti gli interventi;
                              Decreta:
  Il  previsto contributo  sostitutivo,  pari  all'abbattimento di  4
punti del tasso  di riferimento vigente al momento  della stipula del
contratto di finanziamento per le iniziative ubicate nei territori di
cui all'obiettivo 1 del regolamento  CEE n. 2052/88 del Consiglio del
24 giugno 1988  e successive modificazioni e nei  territori montani e
di 2 punti per i restanti territori, e' ridotto del 6,7%.
  Il  presente decreto  sara' trasmesso  agli organi  di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 18 febbraio 1999
                                                 Il Ministro: Bersani