IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio  del 14 luglio
1992 relativo  alla protezione delle indicazioni  geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il regolamento  (CE) n.  590/1999 della  Commissione del  18
marzo 1999  relativo alla registrazione della  indicazione geografica
protetta  "Zampone  Modena",  ai  sensi  dell'art.  17  del  predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Ritenuto  che  sussista  l'esigenza di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica  italiana il  disciplinare di  produzione
della indicazione  geografica protetta "Zampone Modena"  affinche' le
disposizioni, contenute  nel disciplinare di produzione  approvato in
sede comunitaria, siano accessibili,  per informazione ergaomnes, sul
territorio italiano;
                             Si provvede
  alla pubblicazione  dell'allegato disciplinare di  produzione della
indicazione geografica protetta "Zampone  Modena", registrata in sede
comunitaria con regolamento (CE) n. 590/1999 della Commissione del 18
marzo 1999.
  I produttori che  intendano porre in commercio  il "Zampone Modena"
possono  utilizzare,  in sede  di  presentazione  e designazione  del
prodotto,   la   menzione   "Indicazione  geografica   Protetta"   in
conformita' all'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al
rispetto di tutte  le condizioni previste dalla  normativa vigente in
materia. Roma, 9 aprile 1999Il direttore generale: Di Salvo