IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 590/1999 della Commissione del 18 marzo 1999 relativo alla registrazione della indicazione geografica protetta "Zampone Modena", ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Zampone Modena" affinche' le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione ergaomnes, sul territorio italiano; Si provvede alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Zampone Modena", registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 590/1999 della Commissione del 18 marzo 1999. I produttori che intendano porre in commercio il "Zampone Modena" possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione "Indicazione geografica Protetta" in conformita' all'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 9 aprile 1999Il direttore generale: Di Salvo