Con  circolare n.  3652 in  data 17  giugno 1998,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  168 del 21 luglio 1998, sono  state dettate le
procedure per  la certificazione di  conformita' del prodotto  per la
segnaletica  stradale verticale,  complementare  e per  i passaggi  a
livello,  e sono  stati fissati  altresi' i  termini di  decorrenza a
partire dai quali gli enti appaltanti avevano l'obbligo di richiedere
tale certificazione.
  In  detta circolare  e' stato  previsto un  periodo di  sei mesi  a
decorrere dalla data di pubblicazione per consentire l'accreditamento
degli enti certificatori (organismi di certificazione e laboratori od
organismi di ispezione) ai sensi delle norme della serie EN 45000.
  Con note  n. 1999DT007 e n.  80/99/SA pervenute in data  20 gennaio
1999 a questo  Ministero, rispettivamente da parte del  SINCERT e del
SINAL che  sono gli organismi  nazionali di accreditamento,  e' stata
richiesta una proroga in quanto  il termine stabilito dalla circolare
non e' stato sufficiente per l'accreditamento di un congruo numero di
enti certificatori.
  Cio' stante, al fine di consentire l'accreditamento degli organismi
di  certificazione e  per  permettere alle  imprese, costruttrici  di
segnaletica  stradale verticale,  complementare  e per  i passaggi  a
livello, di adeguarsi  alle direttive di cui alla  circolare n. 3652,
si dispone  che gli enti  appaltanti richiedano la  certificazione di
conformita' del  prodotto a partire  dal 1  maggio 1999; sino  a tale
data e' consentito alle ditte aggiudicatarie delle gare di presentare
la  dichiarazione di  conformita' rilasciata  dal fornitore  ai sensi
della norma EN 45014.
  Inoltre  al  punto  5.4,  della   tabella  "Prove  e  controlli  di
conformita'" dell'allegato alla circolare n. 3692 soprarichiamata, la
colonna "compiti dell'O.d.C." e sostituita dalla seguente:
  "L'O.d.C.  deve   verificare  le  certificazioni,   rilasciate  dai
produttori  di  pellicole,  inerenti l'accertamento  dei  livelli  di
qualita'  definiti nel  cap. 1  del decreto  del Ministro  dei lavori
pubblici  31   marzo  1995.  L'O.d.C.  deve   inoltre  verificare  le
caratteristiche di  adesivita' presso  il produttore nel  corso della
visita iniziale di certificazione in base al seguente campionamento:
  almeno  un esemplare  per  ogni formato  standard (piccolo,  medio,
grande, ecc.) di ciascuna forma"  dove per forma devono intendersi le
figure di cui alle tabelle previste dal comma 1 dell'art. 80:
   a) triangolo;
   b) cerchio;
   c) ottagono;
   d) quadrato;
   e) rettangolo (per indicazioni o servizi);
   f) rettangolo (per pannelli integrativi);
   g) rettangolo (per segnali di indicazioni urbane);
   h) rettangolo  con punta  di  freccia  (per segnali  di  direzione
extraurbane);
     i) rettangolo (per segnali "nome strada");
  in caso di esito negativo anche su un solo esemplare, tre esemplari
dello stesso tipo.
  Nelle successive visite di  sorveglianza (a cadenza almeno annuale)
l'O.d.C. deve verificare le caratteristiche  di adesivita' in base al
seguente   campionamento:  tre   esemplari  scelti   nell'ambito  del
campionamento  mensile  effettuato  dal produttore,  per  almeno  una
tipologia di accoppiamento pellicolasupporto".
                                                 Il Ministro: Micheli
 Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 1999
 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 50