IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla
attuazione   della   direttiva   89/398/CEE  concernente  i  prodotti
alimentari  destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente
l'articolo  9  che conferisce al Ministero della sanita', di concerto
con  quello  dell'industria,  commercio ed artigianato di fissare, in
attuazione   di  direttive  comunitarie  le  disposizioni  specifiche
applicabili  ai  gruppi  di  alimenti  riportati nell'allegato a tale
decreto legislativo;
  Vista  la  direttiva 96/4/CE della Commissione del 16 febbraio 1996
che  modifica  la  direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e
gli alimenti di proseguimento;
  Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, concernente il
regolamento   di   attuazione   delle   direttive   91/321/CEE  della
Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti
di  proseguimento  e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli
alimenti   per   lattanti   e  alimenti  di  proseguimento  destinati
all'esportazione verso Paesi terzi;
  Visto  il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, concernente la
disciplina  sanzionatoria  delle  direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in
materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, relativo al
regolamento  concernente  la  disciplina  degli  additivi  alimentari
consentiti  nella  preparazione  per  la conservazione delle sostanze
alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.
94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973, e sue successive
modificazioni,    concernente   la   disciplina   degli   imballaggi,
recipienti,  utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale;
  Visto   il   decreto   ministeriale  24  settembre  1996,  n.  572,
concernente   il   regolamento   recante  aggiornamento  del  decreto
ministeriale   21   marzo   1973,  sulla  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze  alimentari  o con sostanze d'uso personale. Recepimento
della direttiva 95/3/CE;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla
attuazione  delle  direttive  89/395/CEE  e  89/396/CEE,  concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari e successive modifiche;
  Sentita la commissione tecnicoconsultiva di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata  in  data 22 gennaio 1998, a norma dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 5 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e'
sostituito dal seguente:
  "  1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non
devono   contenere  nessuna  sostanza  in  quantita'  tale  da  poter
costituire un rischio per la salute dei lattanti e dei bambini.".
  2.  Le  lettere  d)  ed  e) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto
ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, sono sostituite dalle seguenti:
  " d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento,
l'indicazione  del  valore  energetico  disponibile  espresso in kJ e
kcal,  nonche'  del tenore di proteine, carboidrati e grassi espresso
in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
  e)  per  gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento,
l'indicazione  del  contenuto  medio di ciascuno dei minerali e delle
vitamine  elencate  rispettivamente  negli  allegati I e II e, se del
caso,  del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina e taurina,
espresso  in  forma  numerica  per  100  ml di prodotto pronto per il
consumo;".
  3.  All'articolo  6 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500,
dopo il comma 2 viene inserito:
  "2-bis. Nell'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1, puo'
essere indicata:
  a)  la  quantita'  media  di  nutrienti  elencati  all'allegato III
qualora  detta  dichiarazione  non sia gia' effettuata ai sensi delle
disposizioni  di  cui  alla lettera e) del comma 2, espressa in forma
numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
  b)  per  gli  alimenti  di  proseguimento,  oltre alle informazioni
numeriche, informazioni concernenti le vitamine ed i minerali, di cui
all'allegato  VIII, espresse in percentuale dei valori di riferimento
ivi  elencati,  per  100  ml  di  prodotto  pronto  per il consumo, a
condizione  che  le quantita' presenti siano almeno uguali al 15% dei
valori di riferimento medesimi.".
  4.  Gli  allegati  del  decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500,
sono modificati in conformita' all'allegato del presente regolamento.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   della   legge,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine di facilitare    la  lettura    delle
          disposizioni    di  legge    modificate  o  alle   quali e'
          operato   il   rinvio. Restano   invariati   il valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art.  9   del D.Lgs.   27 gennaio   1992, n.  111,
          pubblicato  nel supplemento ordinario n. 31  alla  Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, cosi' recita:
            "Art.  9    (Disposizioni specifiche). -   1. Con decreto
          del Ministro della   sanita'    di    concerto    con    il
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          da adottarsi ai sensi dell'art 17, comma 3, della  legge 23
          agosto    1988,  n.    400,  in  attuazione    di direttive
          comunitarie, vengono  fissate le disposizioni    specifiche
          applicabili ai gruppi di alimenti di cui all'allegato I.
            2.  Con  la   stessa procedura di cui al comma  1 vengono
          indicati, in attuazione   delle   direttive    comunitarie,
          le    sostanze   con   scopo nutrizionale da  aggiungere ai
          prodotti  alimentari  destinati     ad  una   alimentazione
          particolare     nonche'   i   criteri  di    purezza  e  le
          condizioni per la loro utilizzazione".
            -  La  direttiva  96/4/CE  e'    pubblicata  in  Gazzetta
          Ufficiale C.E. n.  L 49/12 del 28 febbraio 1996.
            -    Il   decreto ministeriale  6  aprile  1994,  n. 500,
          all'art.  1 stabilisce:
            "Art.  1 (Campo  di  applicazione). -   1.   Il  presente
          regolamento  stabilisce    le      prescrizioni    relative
          alla    composizione   e all'etichettatura  degli  alimenti
          per lattanti  e degli  alimenti di proseguimento  destinati
          ad    essere    somministrati    a  soggetti    nella prima
          infanzia   in   buona   salute,   nonche'   degli    stessi
          alimenti destinati all'esportazione verso Paesi terzi".
            -  Il    D.Lgs.  19 marzo   1996, n.   241, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 1996.
            - Il D.M.  27 febbraio 1996, n. 209, e'   pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  n. 69 alla Gazzetta Ufficiale n. 96
          del 24 aprile 1996.
            - Il  D.M. 21  marzo 1973,  emanato ai  termini dell'art.
          11 della legge 30 aprile 1962, n. 283,  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile
          1973, n. 104.
            -  Il  D.M.    24  settembre 1996, n. 572, e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1996.
            - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992,  n. 109, e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  n. 31 alla Gazzetta Ufficiale n. 39
          del 17 febbraio 1992.
           Nota all'art. 1:
            - L'art.  6 del   D.M. 6   aprile 1994,  n.    500,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita:
            "Art.    6 (Etichettatura).   -  1. La  denominazione  di
          vendita  dei prodotti  di  cui  all'art.  2,   comma     1,
          lettere   c)   e   d),   e', rispettivamente,    ''alimento
          per    lattanti''  e    ''alimenti     di  proseguimento''.
          Tuttavia    nel  caso di alimenti  prodotti interamente con
          proteine    di  latte  vaccino  la      denominazione   e',
          rispettivamente,   ''latte  per  lattanti''  e  ''latte  di
          proseguimento''.
            2.   Oltre   alle indicazioni   previste   dal    decreto
          legislativo    27  gennaio  1992,    n. 109 e dal   decreto
          legislativo 27 gennaio   1992,  n.    111,  l'etichettatura
          degli   alimenti   per     lattanti  e  degli  alimenti  di
          proseguimento deve recare le seguenti indicazioni:
            a)  per gli  alimenti per   lattanti in    generale,  una
          precisazione  indicante  che   il prodotto   e' idoneo alla
          particolare alimentazione dei  lattanti sin  dalla  nascita
          quando essi  non sono  allattati al seno;
            b)    per gli  alimenti per  lattanti non  arricchiti con
          ferro, una dicitura  indicante che,  qualora   il  prodotto
          sia  somministrato    ai  soggetti di oltre quattro mesi di
          eta', il loro fabbisogno globale di  ferro  va  soddisfatto
          con ulteriori fonti;
            c)  per  gli  alimenti  di  proseguimento,  una  dicitura
          indicante che il prodotto   e'   idoneo    soltanto    alla
          particolare  alimentazione  dei soggetti di  eta' superiore
          ai  quattro    mesi e   che non   deve essere utilizzato in
          sostituzione  del latte materno nei  primi quattro mesi  di
          vita;
            d)  per  gli    alimenti per lattanti e gli   alimenti di
          proseguimento,  l'indicazione    del  valore     energetico
          disponibile espresso  in kJ  e kcal, nonche' del  tenore di
          proteine,  carboidrati  e grassi espresso in forma numerica
          per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
            e) per gli   alimenti per lattanti e  gli    alimenti  di
          proseguimento,   l'indicazione  del    contenuto  medio  di
          ciascuno  dei  minerali     e   delle   vitamine   elencate
          rispettivamente  negli    allegati I e  II e,  se del caso,
          del contenuto medio di    colina,  inositolo,  carnitina  e
          taurina,  espresso    in forma   numerica per   100 ml   di
          prodotto  pronto per  il consumo;
            f)  per   gli  alimenti  per    lattanti   e   per    gli
          alimenti    di  proseguimento, le istruzioni riguardanti la
          corretta preparazione del prodotto  e    un'avvertenza  sui
          rischi     per  la  salute  derivanti    da  una  eventuale
          preparazione inadeguata.
            2-bis.    Nell'etichettatura  dei    prodotti    di   cui
          all'art. 1,  puo' essere indicata:
            a)    la    quantita'    media    di nutrienti   elencati
          all'allegato   III qualora detta    dichiarazione  non  sia
          gia'  effettuata ai   sensi delle disposizioni di  cui alla
          lettera e)  del comma 2, espressa   in forma  numerica  per
          100 ml di prodotto pronto per il consumo;
            b)    per   gli alimenti   di  proseguimento,  oltre alle
          informazioni   numeriche,   informazioni   concernenti   le
          vitamine  ed i minerali, di cui all'allegato VIII, espresse
          in  percentuale dei valori di riferimento  ivi    elencati,
          per    100   ml   di prodotto   pronto  per  il consumo,  a
          condizione che le  quantita' presenti siano  almeno  uguali
          al 15% dei valori di riferimento medesimi.
            3.   L'etichettatura      degli   alimenti  per  lattanti
          comporta, inoltre, le seguenti indicazioni:
            a)     una  dicitura     relativa  alla      superiorita'
          dell'allattamento  al seno;
            b)  una  dicitura    che  raccomandi  di  utilizzare   il
          prodotto soltanto dietro  parere di   persone   qualificate
          nel  settore della  medicina, dell'alimentazione  o   della
          farmacia     oppure   di    altre   persone qualificate nel
          settore della maternita' e dell'infanzia.
            4.  L'etichettatura  degli alimenti per  lattanti e degli
          alimenti  di  proseguimento      non      deve      fornire
          informazioni    che   scoraggino l'allattamento  al seno  e
          fare  esplicito riferimento  alle diciture  ''umanizzato'',
          ''maternizzato'',  o  ad  espressioni analoghe; tuttavia il
          termine ''adattato''    puo'  essere  usato  soltanto    in
          conformita'  a  quanto    previsto    dal    comma    7   e
          dall'allegato  IV,  punto  1,  del regolamento.
            5. Le indicazioni   di cui al  comma  3  devono    essere
          precedute  dalla  dicitura  ''avvertenza  importante'' o da
          diciture equivalenti.
            6. L'etichettatura  degli alimenti per lattanti  non deve
          riportare immagini di lattanti, ne' altre  illustrazioni  o
          diciture  che  inducano ad idealizzare  l'uso del prodotto,
          ad     eccezione   delle   illustrazioni   che   facilitino
          l'identificazione  del  prodotto e ne spieghino i metodi di
          preparazione prima del consumo.
            7.   L'etichettatura degli   alimenti    per    lattanti,
          tuttavia,   puo' riportare    indicazioni    relative  alla
          particolare   composizione dell'alimento    solo     quando
          ricorrano   le   condizioni   previste nell'allegato IV del
          regolamento.
            8. Le disposizioni di   cui ai commi 2, 3,  4  e    5  si
          applicano   anche   alla   presentazione      dei  prodotti
          all'ambiente nel  quale sono esposti per la vendita e  alla
          pubblicita'".