Con decreto ministeriale n. 25603 del 18 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Editrice il Giorno, con sede in Milano, unita' di Milano, per un massimo di quindici dipendenti in CIGS (tre prepensionabili), Roma, per un massimo di quattro dipendenti in CIGS, per il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998. Con decreto ministeriale n. 25604 del 10 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Editrice il Giorno, con sede in Milano, unita' di Milano, per un massimo di tre dipendenti in CIGS (tre prepensionabili) Roma, per un massimo di sei dipendenti in CIGS (uno prepensionabile), per il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998. Con decreto ministeriale n. 25606 del 19 gennaio 1999, ai sensi dell.art. 4, comma 21 e dell.art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1 gennaio 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997, con effetto dal 26 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unita' di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di undici dipendenti, per il periodo dal 26 ottobre 1998 al 25 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 11 novembre 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25633 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell.art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto del 26 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., con sede in Latina, unita' di Latina, per un massimo di venti dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 23 ottobre 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. Con decreto ministeriale n. 25634 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unita' di Reggio Calabria, per un massimo di cinquantotto dipendenti, per il periodo dal 19 novembre 1998 al 13 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25634 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unita' di Reggio Calabria, per un massimo di ventinove dipendenti per il periodo dal 19 novembre 1998 al 28 febbraio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25634 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unita' di Reggio Calabria, per un massimo di cinque dipendenti, per il periodo dal 19 novembre 1998 al 31 gennaio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25634 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unita' di Reggio Calabria, per un massimo di due dipendenti, per il periodo dal 19 novembre 1998 all'8 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25634 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unita' di Reggio Calabria, per un massimo un dipendenti, per il periodo dal 19 novembre 1998 al 9 marzo 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25635 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997, con effetto dal 29 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone, unita' di Crotone, per un massimo quarantuno dipendenti, per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25636 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CITE, con sede in Ferentino (Frosinone), unita' di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1998 con decorrenza 1 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25637 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ANZAV, con sede in Monte di Procida (Napoli), unita' di Napoli, per il periodo dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1998 con decorrenza 29 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25638 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Presa Impianti, con sede in Catania, unita' di Catania, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 5 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25639 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpitel, con sede in Nucetto (Cuneo), unita' di Frasso Sabino (Rieti), Frosinone, Genova, Imperia, Moncalieri (Torino), Nucetto (Cuneo), Pomezia (Roma), Roma, Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25640 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delphi Italia automative systems, con sede in Torino, unita' di Alessandria, per il periodo dal 13 maggio 1998 al 12 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 13 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25641 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Edelweiss di Sereno Barberis Negra & C., con sede in Trivero (Biella), unita' di reparti Biella, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25642 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni oridinaria o straordinario presso la societa' appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Programma 2 mensa aziedale c/o Maserati S.p.a., con sede in Vignola (Modena), unita' di Modena, per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 1 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 3 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25643 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.El.Ca., con sede in Caserta, unita' di stabilimento di Castello di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1997 con decorrenza 3 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25644 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Solari, con sede in Prato Carnico (Udine), unita' di Prato Carnico fraz. Pesariis (Udine), per il periodo dal 15 gennaio 1998 al 2 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 15 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 agosto 1998 n. 24933. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25645 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcotex, con sede in S. Nicola Di Melfi (Potenza), unita' di Melfi (Potenza), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 16 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25646 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E., con sede in Firenze, unita' di Arezzo, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze), Figline D'Arno (Firenze), Firenze (direzione), Gallicano (Lucca), Porcari (Lucca) e Roma, per il periodo dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1998 con decorrenza 29 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25647 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno, unita' di Salerno (stabilimento) per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 1 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25648 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.S.E.D., con sede in Salerno - localita' Fuorni, unita' di Salerno - localita' Fuorni, per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 agosto 1993. Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1993 con decorrenza 1 marzo 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25649 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Roma, unita' di Bari, Caltanisetta, Enna (cantiere), Messina (uffici e cantiere), Palermo (cantiere), Patti (Messina), Siracusa e Trapani, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1998 con decorrenza 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25650 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peyrani Sud, con sede in Taranto, unita' di Taranto, per il periodo dal 2 gennaio 1998 al 1 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 2 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25651 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozeria Bertone, con sede in Torino, unita' di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1998 con decorrenza 27 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25652 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie Meridionali, con sede in Pescara, unita' di Chieti Scalo (Chieti), per il periodo dal 14 marzo 1999 al 13 settembre 1999. Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1998 con decorrenza 14 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25653 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iskia, con sede in Strada C N. 10 S. Zeno (Arezzo), unita' di Arezzo, per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 27 ottobre 1998 al 30 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 27 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25654 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palazzina Camiceria, con sede in Pontevico (Brescia), unita' di Pontevico (Brescia), per un massimo di 41 dipendenti, per il periodo dal 3 novembre 1998 al 2 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1998 con decorrenza 3 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25655 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafischena, con sede in Fasano (Brindisi), unita' di Fasano (Brindisi) (stabilimento e uffici), per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 1 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25656 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano, unita' di Roma (filiale), per un massimo di 1 dipendente, Mandello del Lario (Como), per un massimo di 17 dipendenti, Milano, per un massimo di 1 dipendente, Motta S. Anastasia (Catania), per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 27 luglio 1998 al 23 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 27 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25657 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impregilo Gruppo Fiat, con sede in Milano, unita' di cantieri in Lombardia, cantieri nel Lazio, Milano, Roma, Sesto S. Giovanni e Rho (Milano), per un massimo di 592 dipendenti, per il periodo dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1998 con decorrenza 23 luglio 1998. Delibera CIPE n. 18/10/94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25658 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino), unita' di Rivoli-Grugliasco (Torino), per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1998 con decorrenza 2 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25659 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti Presse, con sede in Grugliasco (Torino), unita' di Grugliasco e Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1998 con decorrenza 2 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25660 del 22 gennaio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno), unita' di Folignano (Ascoli Piceno), per un massimo di 50 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 novembre 1998 al 22 maggio 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 23 maggio 1999 al 22 novembre 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25677 del 1 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Way Assauto dal 1 giugno 1998 Arvin Suspension Systems Italia, con sede in Asti, gia' Beinasco (Torino), unita' di Asti, per il periodo dal 17 marzo 1998 al 16 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1998 con decorrenza 17 marzo 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25678 del 1 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcofil con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza), unita' di S. Nicola Melfi (Potenza), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 16 giugno 1997. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25679 del 1 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barilla Alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma, unita' di San Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 28 luglio 1998 al 27 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza 28 luglio 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25680 del 1 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Farmaco Biologico Ripari-Gero, con sede in Monteriggioni (Siena), unita' di Monteriggioni (Siena), per il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1998 con decorrenza 1 aprile 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25681 del 1 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barilla Alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma, unita' di Novara, per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1998 con decorrenza 1 marzo 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25682 del 1 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.I.R., con sede in Roma, unita' di Altavilla Vicentina (Vicenza), Bari, Catania, Cosenza, Foggia, Lamezia Terme (Catanzaro), Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Vigliano Biellese (Biella), Viterbo per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1997 con decorrenza 18 maggio 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25683 del 1 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Perosa, con sede in Milano, unita' di Perosa Argentina (Torino), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1998 con decorrenza 5 luglio 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25684 del 1 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto Industrie, con sede in Grugliasco (Torino), unita' di Collegno (Torino), per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1998 con decorrenza 2 agosto 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25685 del 1 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarrio' S.A. dal 1 dicembre 1998 Reno De Medici, con sede in Milano, unita' di: Direzione Pontenuovo di Magenta (Milano), per un massimo di 28 dipendenti, ufficio commerciale di Aprilia (Latina), per un massimo di un dipendente, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 5 luglio 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25686 del 1 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica Stampi, sede in Abbiategrasso (Milano), unita' in Abbiategrasso (Milano), per un massimo di 27 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 1998 al 19 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 dicembre 1998 al 19 giugno 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25687 del 1 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T. Sistem, sede in via Maioliche, 53, unita' in Milano, per un massimo di 2 dipendenti, Rovereto (Trento), per un massimo di 10 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 1998 al 15 aprile 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16 aprile 1999 al 15 ottobre 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25688 del 1 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artidomo Italia, sede in Gravellona Toce (Verbania), unita' di Gravellona Toce (Verbania), per un massimo di 44 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 gennaio 1994 al 27 luglio 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 luglio 1994 al 27 gennaio 1995. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25689 del 1 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Meccaniche gia' Calobri, sede in Settimo Milanese (Milano), unita' in Settimo Milanese (Milano), per un massimo di 23 dipendenti e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 ottobre 1998 al 7 aprile 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 aprile 1999 al 21 giugno 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25690 del 1 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Meccaniche gia' Calobri, sede in Settimo Milanese (Milano), unita' di Settimo Milanese (Milano), per un massimo di 23 dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 giugno 1998 al 7 ottobre 1998. Il presente decreto annulla e sostituito il decreto ministeriale 20 ottobre 1998 n. 25254. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25691 del 1 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Dedo Sistemi Gestione e Partecipazioni, sede in Firenze, unita' di Firenze, per un massimo di 20 dipendenti, Viareggio (Lucca), per un massimo di 3 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998. La corresponsione del trattamento disposta come di cui sopra e' prorogata dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 settembre 1998 n. 25018. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25692 del 1 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano, sede in Barberino Val d'Elsa (Firenze), unita' in Barberino Val d'Elsa (Firenze), per un massimo di 84 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 ottobre 1998 al 21 aprile 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 22 aprile 1999 al 21 ottobre 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25693 del 1 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Meccanica, sede in Cagliari, unita' di Villacidro (Cagliari), per un massimo di 322 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1998 al 2 agosto 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 25729 dell'11 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia Meridionale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unita' di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 31 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 17 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato ad egorare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25730 dell'11 febbraio 1999: ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, unita' di Catania, per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 28 settembre 1998 al 31 agosto 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 14 ottobre 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato ad egorare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 28 settembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, unita' di Catania, per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 28 settembre 1998 al 27 settembre 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 14 ottobre 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato ad egorare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25731 dell'11 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, unita' di Siracusa, per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 7 ottobre 1998 al 4 maggio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 dicembre 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato ad egorare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25732 dell'11 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, unita' di Siracusa, per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 7 ottobre 1998 al 24 agosto 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 dicembre 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita' ove spettante. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato ad egorare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25735 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Di Nicola Gennaro & Figli, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti), unita' di stabilimento S. Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 3 agosto 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25736 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imet, con sede in Perugia, unita' di Ciampino (Roma), per un massimo di 58 dipendenti, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 1 luglio 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25737 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.E.LI. Telefonica Elettrica Ligure, con sede in Roma, unita' di Capezzano Pianore (Lucca), per un massimo di 9 dipendenti, S. Stefano Magra (La Spezia), per un massimo di 53 dipendenti, Savona, per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 1 giugno 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25738 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Byblos, con sede in Ancona, unita' di Ancona, per un massimo di 69 dipendenti, per il periodo dal 26 ottobre 1998 al 25 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1998 con decorrenza 26 ottobre 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25739 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Axis, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), unita' di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1997 con decorrenza 21 ottobre 1997. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25740 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barilla Alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma, unita' di Novara, per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1998 con decorrenza 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25741 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1 giugno 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo San Rocco, con sede in Milano, unita' di San Zenone (Pavia), per un massimo di 3 dipendenti, unita' di Solaro (Milano), per un massimo di 76 dipendenti, per il periodo dal 20 aprile 1998 all'11 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1998 con decorrenza 20 aprile 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 24633, limitatamente all'art. 2. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25742 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Galileo Vacuum Systems, con sede in Prato, unita' di Prato, per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 12 luglio 1998 all'11 gennaio1999. Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1998 con decorrenza 12 luglio 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25743 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. R.T.A. Editore (in fallimento), con sede in Roma, unita' di Milano, per un massimo di 4 dipendenti in CIGS, unita' di Roma, per un massimo di 20 dipendenti in CIGS, per il periodo dall'11 maggio 1998 al 10 novembre 1998. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 25744 dell'11 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.GEN., sede in Genova, unita' in Genova, per un massimo di 51 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 giugno 1998 al 4 dicembre 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 5 dicembre 1998 al 4 giugno 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25745 dell'11 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giofra, sede in Mosciano S. Angelo (Teramo), unita' in Giofra (Teramo), per un massimo di 48 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 agosto 1998 all'11 febbraio 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 febbraio 1999 all'11 agosto 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25746 dell'11 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo Industrie, sede in Genova, unita' di Genova, per un massimo di 40 dipendenti, unita' di Pozzolo Formigaro (Alessandria), per un massimo di 128 dipendenti e unita' di Sessa Aurunca (Caserta), per un massimo di 305 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1998 al 5 giugno 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 giugno 1999 al 5 dicembre 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25747 dell'11 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo San Rocco, sede in Milano, unita' in San Zenone Po (Pavia), per un massimo di 3 dipendenti, e unita' di Solaro (Milano), per un massimo di 76 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 aprile 1999 all'11 ottobre 1999. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25809 del 24 febbraio 1999, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 20 novembre 1998 al 19 maggio 1999, della ditta: S.p.a. Ela, con sede in Napoli e unita' di Marcianise (Caserta). Con decreto ministeriale n. 25826 del 26 febbraio 1999: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. SO.FI.PA. gia' SCAC, con sede in Roma, unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1998 al 1 gennaio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 gennaio 1999, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. SO.FI.PA. gia' SCAC, con sede in Roma, unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di un dipendente, per il periodo dal 5 aprile 1998 al 22 febbraio 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 gennaio 1999, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. SO.FI.PA. gia' SCAC, con sede in Roma, unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1998 al 18 marzo 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 gennaio 1999, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. SO.FI.PA. gia' SCAC, con sede in Roma, unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1998 al 4 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 gennaio 1999, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 25827 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leggiuno, con sede in Leggiuno (Varese) e unita' di Leggiuno (Varese), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25828 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. On Line System, con sede in Ciampino (Roma) e unita' di Ciampino (Roma), per un massimo di 8 dipendenti in CIGS (5 prepensinabili), per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998. Con decreto ministeriale n. 25829 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, con sede in Milano e unita' di Patrica (Frosinone), per un massimo di 41 dipendenti, per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 18 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25830 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgana, con sede in Reggio Calabria e unita' di Reggio Calabria, per un massimo di 88 dipendenti, per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25831 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bayer biologicals, con sede in Milano e unita' di Bellaria, frazione Rosia Sovicille (Siena), per un massimo di 73 dipendenti, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1998 con decorrenza 1 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25833 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. PPM industria poligrafica, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unita' di Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di 12 dipendenti in CIGS (12 prepensionabili), per il periodo dal 1 agosto 1998 al 31 gennaio 1999. Con decreto ministeriale n. 25834 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unita' di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per un massimo di 650 dipendenti, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1998 con decorrenza 5 luglio 1998. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25835 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unita' di Cagliari, per un massimo di 70 dipendenti, Nuoro per un massimo di 18 dipendenti, Oristano per un massimo di 30 dipendenti, Sassari per un massimo di 122 dipendenti, per il periodo dal 7 maggio 1998 al 6 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza 7 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25836 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.A. - Impianti telefonici elettrici affini, con sede in Milano e unita' di Capurso (Bari), per un massimo di 30 dipendenti, Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) per un massimo di 9 dipendenti, Malagnino, localita' Sette Pozzi (Cremona) per un massimo di 5 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1998 con decorrenza 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25837 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.A. - Impianti telefonici elettrici affini, con sede in Milano e unita' di Segrate, localita' Redecesio (Milano), per un massimo di 68 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 31 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1998 con decorrenza 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25838 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con sede in Vinci (Firenze) e unita' di Vinci (Firenze), per un massimo di 90 dipendenti, per il periodo dal 5 ottobre 1998 al 4 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1998 con decorrenza 5 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25839 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli e unita' di Napoli, via Ferraris, per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 2 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25840 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nervesa Moda Uomo, con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso) e unita' di Nervesa della Battaglia (Treviso), per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1998 con decorrenza 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25841 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Sciacca (Agrigento), per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1997 al 30 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1997 con decorrenza 1 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25842 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gallino componenti plastici S.p.a. dal 1 luglio 1996 Gallino plastica, con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Copiano (Pavia), per un massimo di 82 dipendenti, San Benigno Cavavese (Torino), per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 12 agosto 1997 all'11febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 12 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25867 del 4 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.El.Ca., con sede in Caserta e unita' di stabilimento di Castello di Cisterna (Napoli), per un massimo di 180 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 31 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 3 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25868 del 4 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.G. Elettrodomestici, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e unita' di Pignataro Maggiore (Caserta), per un massimo di 147 dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1998 con decorrenza 1 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza socialee' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25869 del 4 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 settembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotostar ora Redaelli meccanica, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone), per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1998 con decorrenza 18 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 25870 del 4 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Sa.Bo., con sede in Milano e unita' di Bologna, per un massimo di 11 dipendenti in CIGS (4 prepensionabili), per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, n. 25219 limitatamente all'art. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 25871 del 4 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.S.E.D., con sede in Salerno, localita' Fuorni e unita' di Salerno, localita' Fuorni, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.