IL DIRETTORE REGIONALE
                   del Dipartimento delle entrate
                          per la Lombardia
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del Servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5,  comma 4, della legge 28 febbraio  1997, n. 30, che
ha  introdotto  un  ulteriore  comma  all'art.  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista la  circolare n. 260/E del  5 novembre 1998, con  la quale e'
stata conferita  ai direttori  regionali delega per  l'adozione degli
atti di applicazione e di  diniego delle speciali agevolazioni di cui
agli  articoli 19,  commi  terzo e  quarto, e  39,  sesto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza prodotta in data 15 settembre 1998, con la quale la
societa' Esseti acciai S.r.l., con sede in Cardano al Campo (Varese),
ha chiesto  la rateizzazione in  cinque rate, prevista  dall'art. 19,
comma  3, nonche'  l'applicazione dei  benefici agevolativi  previsti
dall'art.  19, successivo  quarto comma,  del decreto  del Presidente
della  Repubblica 29  settembre 1973,  n. 602,  per il  pagamento del
carico di  imposta dovuto  in base  a dichiarazione  afferente l'anno
1992,  iscritto  nei ruoli  posti  in  riscossione alla  scadenza  di
febbraio 1998 per l'importo di  L. 583.089.874 adducendo di trovarsi,
allo stato attuale, nell'impossibilita'  di corrispondere il predetto
importo,  ma  di  poter adempiere  l'obbligazione  tributaria  previo
accoglimento delle avanzate richieste;
  Considerato  che, dall'istruttoria  esperita secondo  le istruzioni
impartite con  la circolare n. 284/E  del 31 ottobre 1997,  e' emerso
che    il   pagamento    immediato    aggraverebbe   la    situazione
economicofinanziaria dell'istante, con  la conseguente impossibilita'
di salvaguardare i livelli occupazionali  e di assicurare e mantenere
il   proseguimento  delle   attivita'  produttive   della  menzionata
societa';
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973;
  Considerato che la  societa' ha versato un acconto pari  al 20% del
carico tributario  e che  la riscossione  del sopracitato  iscritto a
ruolo e' garantita  dal pignoramento eseguito in data  10 luglio 1998
dall'Esatri  S.p.a.,  Concessione  della   provincia  di  Varese,  da
rinnovarsi alla scadenza del termine di cui all'art. 62;
                              Decreta:
  Il carico tributario di L.  583.089.874, dovuto dalla Esseti acciai
S.r.l., deve  essere rideterminato  dalla sezione staccata  di Varese
nelle  richieste cinque  rate,  calcolando, in  luogo delle  irrogate
sanzioni che rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento
di quanto disposto con il presente decreto, sul debito d'imposta, gli
interessi  sostitutivi nella  misura del  9% annuo,  a decorrere  dal
giorno  successivo  al termine  fissato  per  la presentazione  della
dichiarazione  annuale e  fino alla  data di  scadenza della  prima o
unica rata  del ruolo;  all'esatto adempimento  i ruoli  gia' sospesi
saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il carico  cosi' determinato,  che tiene conto  dell'imposta, degli
interessi  per  ritardata  iscrizione   a  ruolo  e  degli  interessi
sostitutivi  del 9%  annuo e'  ripartito in  cinque rate  a decorrere
dalla scadenza di giugno 1999.
  Nel  provvedimento di  esecuzione,  va  riportato l'intero  importo
dovuto  e  sullo  stesso  calcolato l'ammontare  degli  interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  decreto del direttore regionale
delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e'
stata  concessa  ovvero ove  sopravvengano  fondati  pericoli per  la
riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli,  l'eventuale  quotaparte di  interesse  al  9%, nel  frattempo
versata  dalla societa',  con  il ricalcolo  degli  interessi di  cui
all'art.  21 rapportati  al  periodo di  effettivo godimento,  verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza  ovvero della revoca, mentre  la quotaparte garantita
da polizza  fidejussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 1 aprile 1999
                                        Il direttore regionale: Conac