IL DIRETTORE REGIONALE del Dipartimento delle entrate per la Lombardia Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, comma 4, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Vista la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, con la quale e' stata conferita ai direttori regionali delega per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni di cui agli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Vista l'istanza prodotta in data 15 settembre 1998, con la quale la societa' Esseti acciai S.r.l., con sede in Cardano al Campo (Varese), ha chiesto la rateizzazione in cinque rate, prevista dall'art. 19, comma 3, nonche' l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, successivo quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per l'importo di L. 583.089.874 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste; Considerato che, dall'istruttoria esperita secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 284/E del 31 ottobre 1997, e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria dell'istante, con la conseguente impossibilita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973; Considerato che la societa' ha versato un acconto pari al 20% del carico tributario e che la riscossione del sopracitato iscritto a ruolo e' garantita dal pignoramento eseguito in data 10 luglio 1998 dall'Esatri S.p.a., Concessione della provincia di Varese, da rinnovarsi alla scadenza del termine di cui all'art. 62; Decreta: Il carico tributario di L. 583.089.874, dovuto dalla Esseti acciai S.r.l., deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Varese nelle richieste cinque rate, calcolando, in luogo delle irrogate sanzioni che rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, sul debito d'imposta, gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; all'esatto adempimento i ruoli gia' sospesi saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Il carico cosi' determinato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo e' ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999. Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli. L'agevolazione sara' revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, l'eventuale quotaparte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla societa', con il ricalcolo degli interessi di cui all'art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verra' imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quotaparte garantita da polizza fidejussoria verra' incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 1 aprile 1999 Il direttore regionale: Conac