Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento sostitutivo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1999. (( Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimita' delle stesse riduzioni. )) L'esubero complessivo nazionale, sul quale e' calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, e' costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate. 2. L'AIMA recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte. )) Delle predette correzioni le regioni e province autonome danno comunicazione agli interessati (( mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. )) 3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua: a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, gia' accertati per detto periodo ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarita' ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome; b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera a) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate, (( tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati. )) 3-bis. (( Entro cinque giorni dal ricevimento della )) (( comunicazione individuale di cui alla lettera b) del comma 3, i )) (( produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al )) (( rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della )) (( stessa ai fini del prelievo supplementare. )) 3-ter. (( Le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma )) (( 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province )) (( autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province )) (( autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro )) (( organizzazioni, nonche' alle associazioni di produttori di )) (( latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del )) (( Consiglio, del 20 maggio 1997. )) 4. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, (( lettera )) b), l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'articolo 5 del decreto- legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000. 4-bis. (( In attesa dell'aggiornamento definitivo, le )) (( regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare )) (( certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con )) (( quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo )) (( 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino )) (( aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati )) (( regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa )) (( vigente. )) 5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. (( Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorita' di cui al comma 8 )) le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 (( della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, )) con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999. 7. L'AIMA effettua la compensazione (( sulla base di dati certi )) per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il (( 30 settembre )) 1999. I risultati della compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate. 8. La compensazione nazionale e' effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, (( di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, )) (( del 28 aprile 1975; )) b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto; c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del (( regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993; )) d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima; (( e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota; )) e-bis) (( in favore di tutti gli altri produttori. )) 9. Per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorita' prevista dall'articolo 13, comma 6-bis, del decretolegge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. 10. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed ai relativi modelli L1 allegati da presentarsi (( o da inviare anche con lettera raccomandata )) entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto- legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione e' stabilito al 31 dicembre 1999. 11. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome (( o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo. )) 12. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fideiussoriesurrogatorie, salvo che per i soggetti di cui al comma 13. 13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso e' stato accolto, il prelievo versato e' restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalita' per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'amministrazione divenute definitive. 14. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2, sara' definita con uno o piu' decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tali determinazioni si applicano le disposizioni del comma 13 in quanto compatibili. 15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilita' speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore e' tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilita' speciale (( secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo. )) Qualora non provveda a tale comunicazione l'acquirente e' responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore. 16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in (( dieci )) rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, (( ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella )) Gazzetta Ufficiale (( n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilita' dell'acquirente per il versamento del prelievo, )) per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilita' speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, (( almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza )) di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilita' speciale. L'acquirente e' tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilita' speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome (( che ne danno immediata comunicazione all'AIMA. )) L'acquirente e' responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralita' di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza. 17. Fermo quanto previsto dal presente decreto, l'AIMA, per i fini di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, trasmette agli acquirenti, per i quali sia stato accertato ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, un quantitativo di latte conferito diverso rispetto ad almeno una delle dichiarazioni di commercializzazione da essi presentate per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, nonche' alle regioni e province autonome, un elaborato di verifica recante l'indicazione, per ciascun produttore conferente, della produzione dichiarata nei modelli L1 presentati e di quella definitivamente accertata ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. (( Ove, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. In ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge. )) 18. Il prelievo dovuto per il periodo 1997-1998 e' versato dall'acquirente con le modalita' previste dai commi 15 e 16 entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 effettuata dall'AIMA. Si applicano le disposizioni di cui al comma 17. A tale fine la trasmissione da parte dell'AIMA dell'elaborato di verifica e' effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7. 19. Il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 e' versato dall'acquirente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10. 20. Con effetto a decorrere dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il periodo medesimo su concorde volonta' delle parti, comunicata successivamente all'AIMA. 21. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998, nonche' a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le regioni e province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e (( sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998 )) per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorita' deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. (( Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000. )) 21-bis. (( In nessun caso possono beneficiare delle )) (( riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso )) (( dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero )) (( affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari. )) 21-ter. (( In attesa della riforma del settore, i criteri e )) (( l'ordine di priorita' stabiliti dal comma 8 si applicano anche )) (( per l'effettuazione della compensazione nazionale per il )) (( periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le )) (( disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con )) (( esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10. )) 22. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazionied integrazioni, e le altre disposizioni vigenti in materia. 23. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. Art. 1
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.L. n. 411/1997 (Misure urgenti per gli accertamenti nella produzione lattiera): "Art. 3 (Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997). - 1. Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 35, del D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'art. 2, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-l997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2. Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'art. 3, D.L. 23 ottobre l996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertatnenti di cui all'art. 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA. 1-bis. A seguito della verifica di cui al comma 1 il Governo comunica all'Unione europea l'esatta produzione delle annate 1995-1996 e 1996-1997, per la rettifica dei prelievi dovuti. 2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che evidenziano incrementi delle quantita', sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente. 3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro, quindici giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonche' alla restituzione, entro lo stesso termine, ai produttori di quanto risulta trattenuto in piu', con gli interessi legali maturati. 4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria". - Si trascrive il testo del comma 27, dell'art. 45, della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui al comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni, fatte pervenire all'AIMA attraverso il sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre il termine previsto dal medesimo comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 411 del 1997". - Il D.P.R. 19 gennaio 1999 reca: "Disposizioni per definire nelle regioni Lazio e Molise i ricorsi in materia di determinazione dei quantitativi di produzione lattiera, a norma dell'art. 2, comma 8- bis, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5". - Si trascrive il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993, (Regolamento di esecuzione della legge 26 dicembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattierocaseario": "Art. 21 (Mutamenti nella conduzione delle aziende). - 1. In caso di successione ereditaria, frazionamento o accorpamento, acquisto o affitto dell'azienda o in presenza di ogni altro atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, il nuovo conduttore deve inviare, entro quindici giorni dalla variazione intervenuta, copia della relativa documentazione all'AIMA che, verificatane la regolarita', provvede a recepire dette variazioni in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'art. 4 della legge n. 468/1992. 2. Un'apposita comunicazione deve essere altresi', effettuata alle regioni e all'associazione di appartenenza. 3. Il nuovo conduttore comunica agli acquirenti del precedente conduttore la variazione intervenuta, fornendo la relativa documentazione. 4. Tale variazione va riportata a cura dell'acquirente nella dichiarazione prevista all'art. 7 del presente regolamento. 5. Nei casi di esproprio dell'azienda il conduttore puo' continuare ad esercitare la propria attivita' produttiva su un altro terreno conservando la titolarita' della quota. 6. Di tale modifica il conduttore e' tenuto a dare comunicazione all'AIMA, alla regione ove e' ubicata l'azienda espropriata nonche' se la nuova azienda e' ubicata in una regione diversa, a quest'ultima. 7. In caso di produttore associato la predetta comunicazione deve essere effettuata anche all'associazione interessata. 8. Ai fini del versamento del prelievo da parte dell'acquirente e dell'applicazione della compensazione di cui all'art. 11 del presente regolamento, i mutamenti intervenuti durante il periodo nella conduzione delle aziende non hanno incidenza anche nel caso in cui il nuovo conduttore non sia socio dell'associazione alla quale era associato il precedente conduttore". - Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 2 del citato D.L. n. 411/1997: "5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitavi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali". - Il regolamento (CE) n. 952/97 del consiglio del 20 maggio 1997, concerne "le associazioni di produttori e le relative unioni". - Si trascrive il testo dell'art. 5 del citato D.L. n. 411/1997: "Art. 5 (Disposizioni finali). - 1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattierocaseario, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'art. 3, connna 1. 1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo l998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi del presente decreto. 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione. 3. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni". - Si trascrive il testo dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della direttiva 75/268/CEE del consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate: "3. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilita' di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori: - a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato, - ovvero, ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione, o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, - ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente e' meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purche' la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini. 4. Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali e' necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte di territori agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni natutali di produzione, che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche: a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialita' non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo; b) a causa della scarsa produttivita', dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura; c) scarsa densita', o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attivita' agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalita' e il popolamento della zona medesima. 5. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai sensi del presente articolo, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attivita' agricola e' necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie complessiva di tali zone non puo' superare in uno Stato membro, il 2,5% della superficie di tale Stato". - Il regolamento (CEE) n. 2081/93 del consiglio, del 20 luglio 1993, modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti. - Si trascrive il testo del comma 6-bis del D.L. n. 6/1998 (ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria o di altre aree colpite da eventi calamitosi): "6-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decretolegge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il periodo 1997-1998 la compensazione e' effettuata in via prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei produttori titolari di quota ubicati nei territori dall'art. 1 del presente decreto danneggiati dalla crisi sismica". - Si trascrive il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 4 del citato D.L. n. 411/1997: "2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'art. 3, paragafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformita' dei modelli approvati, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto 15 maggio 1997, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale "dichiarazione di contestazione". La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati su supporto magnetico o cartaceo, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. (Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili). Se il produttore non controfirma il modello L1, l'AIMA effettua gli opportuni accertamenti, anche con le modalita' previste dall'art. 2, comma 7, del presente decreto. Qualora la mancata sottoscrizione risulti ingiustificata, al produttore si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468. 3. (Omissis). 4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilita' dell'acquirente". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del citato D.L. n. 411/1997: "Art. 1 (Ripristino della liquidita'). - 1. In attesa degli accertamenti di cui all'art. 2, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 deveno essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. 2. Le restituzioni di cui al comma 1 non sono effettuate nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o risultano non incrociabili con la rilevazione stessa. 3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'art. 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nonche' l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente e' tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate. 3-bis. Le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, a partire dal periodo 1995-1996, finche' permangono nella disponibilita' dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore entro il medesimo termine di cui all'art. 3, comma 3. 4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999. In tal caso, gli acquirenti sono tenuti al relativo immediato versamento. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria. 4-bis. La validita' delle garanzie fidejussorie surrogatorie del prelievo prestate per conto dei produttori per il periodo 1995-1996 e', a richiesta, prorogata, alle medesime condizioni pattuite, sino al 31 maggio 1998, salvo che siano intervenute rilevanti modifiche nella situazione patrimoniale dell'obbligato principale". - Il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 ottobre 1995 stabilisce: "Possibilita' di ricorso a forme di garanzia surrogatorie del prelievo da trattenersi a titolo di anticipo". - Si trascrive il testo dell'art. 23 del citato D.L. n. 411/1997: "Art. 23. (Riconoscimento dell'acquirente). - 1. Ai fini dell'ottenimento del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento CEE n. 536/1993 gli acquirenti sono tenuti a presentare, entro il 30 novembre 1993, alle regioni, apposita istanza redatta conformemente all'allegato facsimile 7 corredata dal certificato di iscrizione alla camera di commercio. 2. La firma del legale rappresentante o del titolare dell impresa apposta in calce alla domanda deve essere autenticata secondo la vigente normativa in materia. 3. Le regioni, verificata la sussistenza dei requisiti necessari, dispongono il riconoscimento. 4. Le imprese che intendono iniziare l'attivita' successivamente al 30 novembre 1993 devono chiedere ed ottenere il riconoscimento, con le medesime modalita' indicate nei commi 1 e 2, prima di iniziare la propria attivita'. 5. Al fine di consentire al produttore di adempiere all'obbligo di verificare che l'acquirente da lui rifornito abbia ottenuto il riconoscimento, le regioni provvedono ad istituire un apposito albo degli acquirenti. 6. Le regioni trasmettono all'AIMA copia dell'elenco degli acquirenti riconosciuti entro il 31 gennaio 1994. 7. Le regioni in caso di inosservanza da parte degli acquirenti degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale del settore lattierocaseario procedono alla revoca del riconoscimento. 8. Tutte le variazioni del predetto albo debbono essere comunicate all'AIMA". - Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1992 (Misure urgenti nel settore lattierocaseario): "Art. 11. - 1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 2. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 5, commi 3, 4, 8 e 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 5, commi 6 e 7, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'art. 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'art. 8, comma 3, e dall'art. 9, e' assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i soggetti di cui all'art. 8, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facolta' di pagamento in misura ridotta prevista nell'art. 16 della legge medesima. L'irrogazione delle sanzioni e' effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano". - Il decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998 stabilisce: "Modalita' per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e per l'applicazione del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5". - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 del citato D.P.R. n. 569/1993: "Art. 2 (P erdita della quota). - 1. La mancata commercializzazione di latte o prodotti lattieri per un intero periodo comporta per il produttore titolare di quota la perdita della stessa, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo. 2. Il periodo di cui al comma 1 e' elevato a due periodi qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause: a) prolungata inattivita' conseguente ad inabilita' del produttore medesimo; b) esproprio della superficie agricola dell'azienda; c) furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte; d) catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda; e) distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera; f) epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dalla autorita' veterinaria, che compromettano la produzione lattiera. 3. A tal fine il produttore interessato deve presentare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione, al competente ufficio regionale entro trenta giorni dal termine del periodo di mancata commercializzazione. 4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo successivo alla mancata commercializzazione, a meno che il produttore non comunichi, entro il 15 dicembre del primo periodo successivo, al competente ufficio regionale: a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione; b) la cessione o l'affitto dell'azienda; c) la cessione o l'affitto della quota. 5. Le regioni, individuati i produttori che non hanno commercializzato latte o prodotti lattieri nell'arco di un periodo, valutate le istanze di cui al comma 3 e preso atto delle comunicazioni di cui al comma 4, comunicano all'AIMA gli elementi necessari per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. 6. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al precedente comma entro il 15 gennaio di ciascun anno. 7. Nei casi previsti dal regolamento CEE n. 2066/92 non si applica l'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992". "Art. 3 (Riduzione della quota). - 1. Le regioni svolgono controlli tesi a verificare la rispondenza della quantita' di prodotto commercializzata alla quota assegnata a ciascun produttore. 2. Ove la quantita' commercializzata risulti per cinque periodi consecutivi inferiore al 75 per cento della quota spettante al produttore, il quantitativo di riferimento viene ridotto al livello della media di prodotto commercializzato nell'arco dei predetti cinque periodi. 3. In caso di applicazione del comma 2 le regioni provvedono a comunicare i nuovi quantitativi all'AIMA, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992. 4. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al comma 3 entro il 15 gennaio di ciascun anno". - Il D.L. n. 727/1994 stabilisce: "Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria".