IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Perugia colpito dagli eventi sismici del 12 maggio 1997; Vista l'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, che prevede all'art. 16 che nel comune di Massa Martana, colpito in modo particolare dall'evento sismico del 12 maggio 1997, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni, e' sospeso a decorrere dal 12 maggio 1997 e fino al 12 ottobre 1997, e che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri; Vista l'ordinanza n. 2693 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, che prevede che il termine di scadenza del predetto beneficio e' prorogato al 31 dicembre 1997; Vista l'ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997, che prevede che il termine del predetto beneficio e' prorogato al 31 marzo 1998; Vista l'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998 che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 2, comma 1, prevede che per i soggetti residenti o aventi sede operativa nel comune di Massa Martana le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attivita' produttive, non sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni decorre dal 1 febbraio 1999; Considerato che il predetto comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2779 stabilisce che il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni avviene, per i soggetti predetti, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998; Ritenuto di stabilire il recupero dei contributi sospesi in un congruo lasso di tempo per evitare che la ripresa della riscossione comporti disagi per le categorie produttive con ripercussioni sul piano occupazionale; Considerata la data del periodo di sospensione ai fini della determinazione del numero delle rate occorrenti per il recupero; Decreta: Il recupero delle somme dovute, relative ai contributi previdenziali e assistenziali, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 non versate, per effetto delle sospensioni previste dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile dal 12 maggio 1997 al 31 marzo 1998, avviene, per i soggetti residenti nel comune di Massa Martana, di cui al secondo periodo del comma 1, dell'art. 6, dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, senza corresponsione di sanzioni, interessi od altri oneri aggiuntivi in trenta rate mensili di pari importo a partire dal 1 febbraio 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 aprile 1999 Il Ministro: Bassolino