IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
19 maggio 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel  territorio  della  provincia  di Perugia  colpito  dagli  eventi
sismici del 12 maggio 1997;
  Vista  l'ordinanza n.  2589  del 26  maggio  1997 pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  124 del  30 maggio
1997,  che prevede  all'art.  16  che nel  comune  di Massa  Martana,
colpito in modo  particolare dall'evento sismico del  12 maggio 1997,
il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi
compresa la quota di contributi  a carico dei dipendenti, nonche' dei
contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui
all'art.  31  della  legge  28  febbraio 1986,  n.  41  e  successive
modificazioni, e' sospeso a decorrere dal 12 maggio 1997 e fino al 12
ottobre  1997,  e  che  il   versamento  delle  somme  dovute  e  non
corrisposte  per effetto  della  predetta  sospensione avviene  senza
aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri;
  Vista l'ordinanza  n. 2693  del 13  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 241 del  15 ottobre
1997, che prevede  che il termine di scadenza  del predetto beneficio
e' prorogato al 31 dicembre 1997;
  Vista l'ordinanza  n. 2729 del  22 dicembre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 300  del 27 dicembre
1997, che prevede che il  termine del predetto beneficio e' prorogato
al 31 marzo 1998;
  Vista  l'ordinanza n.  2779  del 31  marzo  1998, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 81 del 7 aprile 1998
che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 2, comma
1, prevede che  per i soggetti residenti o aventi  sede operativa nel
comune di Massa Martana le cui  abitazioni ed i cui immobili, sede di
attivita' produttive,  non sono stati oggetto  di ordinanze sindacali
di sgombero per  inagibilita' totale o parziale,  il versamento delle
somme dovute e non corrisposte  per effetto delle sospensioni decorre
dal 1 febbraio 1999;
  Considerato che il  predetto comma 1 dell'art.  2 dell'ordinanza n.
2779 stabilisce che il recupero  delle somme dovute e non corrisposte
per  effetto  delle sospensioni  avviene,  per  i soggetti  predetti,
secondo le modalita' stabilite con  decreto del Ministro del lavoro e
della   previdenza   sociale  ai   sensi   dell'art.   7,  comma   4,
dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998;
  Ritenuto  di stabilire  il recupero  dei contributi  sospesi in  un
congruo lasso di  tempo per evitare che la  ripresa della riscossione
comporti  disagi per  le categorie  produttive con  ripercussioni sul
piano occupazionale;
  Considerata  la  data del  periodo  di  sospensione ai  fini  della
determinazione del numero delle rate occorrenti per il recupero;
                              Decreta:
  Il   recupero   delle   somme  dovute,   relative   ai   contributi
previdenziali e assistenziali, ivi compresa  la quota di contributi a
carico dei dipendenti, nonche' dei  contributi per le prestazioni del
servizio  sanitario  nazionale di  cui  all'art.  31 della  legge  28
febbraio  1986, n.  41  non versate,  per  effetto delle  sospensioni
previste dalle  ordinanze del  Ministro dell'interno delegato  per il
coordinamento della protezione civile dal  12 maggio 1997 al 31 marzo
1998, avviene, per i soggetti  residenti nel comune di Massa Martana,
di cui al secondo periodo del comma 1, dell'art. 6, dell'ordinanza n.
2779 del 31  marzo 1998, senza corresponsione  di sanzioni, interessi
od altri  oneri aggiuntivi in trenta  rate mensili di pari  importo a
partire dal 1 febbraio 1999.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 aprile 1999
                                               Il Ministro: Bassolino