IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Sardegna
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n. 43, e le sue  successive modificazioni, istitutivo del servizio di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, comma 4, lettera  Oa) della legge 28 febbraio 1997,
n. 30, che  ha introdotto un ulteriore comma all'art.  19 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  n. 80 del 31 marzo 1998 che
ha sostituito  l'art. 3 del  decreto legislativo 3 febbraio  1993, n.
29;
  Visto l'art. 13  della legge 8 maggio 1998, n.  146, che fissa, tra
l'altro, disposizioni per la  semplificazione e razionalizzazione del
sistema tributario;
  Vista l'istanza prodotta in data 19 marzo 1998 con la quale il sig.
Angeli  Filippo ha  chiesto l'applicazione  dei benefici  agevolativi
previsti  dall'art. 19,  comma 4,  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  per il pagamento del carico di
IVA  dovuto  in  base  a dichiarazioni  annuali  afferenti  gli  anni
1983-1984-1986-1987,  iscritto nei  ruoli posti  in riscossione  alle
scadenze  di aprile  1992,  settembre  1992 e  novembre  1992 per  il
complessivo  importo di  L. 23.063.118,  adducendo di  trovarsi, allo
stato  attuale,  nell'impossibilita'  di  corrispondere  il  predetto
importo,  ma  di  poter adempiere  l'obbligazione  tributaria  previo
accoglimento delle avanzate richieste;
  Considerato che il primo ufficio  delle entrate di Cagliari, tenuto
anche conto dell'avviso espresso  dagli organi all'uopo interpellati,
ha  manifestato  parere  favorevole alla  concessione  del  richiesto
beneficio,  in   quanto  nella   fattispecie  concreta   sussiste  la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere il  proseguimento dell'attivita' produttiva  della suddetta
ditta;
  Considerato  che   dall'esperita  istruttoria  e'  emerso   che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del contribuente;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973,  che, per  carichi di  imposte dirette,  ovvero sul  valore
aggiunto  iscritti  a   ruolo  e  dovuti  in   base  a  dichiarazioni
regolarmente  presentate,  consente eccezionalmente  la  sostituzione
delle   irrogate  sanzioni   con  l'applicazione   di  un   interesse
sostitutivo nella  misura del 9%  annuo e di accordare  la rateazione
fino ad un massimo di 12  rate, allorquando sussiste la necessita' di
salvaguardare i livelli occupazionali e  di assicurare e mantenere il
proseguo delle attivita' produttive;
  Vista la  circolare ministeriale n.  284 del 31 ottobre  1997 della
Direzione centrale per  la riscossione con la quale  si definiscono i
criteri in  base ai quali  devono essere disposte le  agevolazioni di
pagamento  previste dagli  articoli 19,  terzo e  quarto comma  e 39,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602;
  Vista la  circolare ministeriale n.  260 del 5 novembre  1998 della
Direzione  centrale per  la riscossione,  con  la quale,  al fine  di
semplificare l'attivita'  amministrativa, il Ministero  delle finanze
ha  delegato   ai  direttori  regionali  l'adozione   degli  atti  di
applicazione e di diniego delle agevolazioni in argomento;
                              Decreta:
  E' accolta  l'istanza prodotta dalla ditta  Angeli Filippo tendente
ad  ottenere i  benefici  previsti dall'art.  19,  quarto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  Il  complessivo  carico  tributario dovuto  dal  contribuente  deve
essere  rideterminato dal  primo  ufficio delle  entrate di  Cagliari
calcolando  sul debito  di  imposta gli  interessi sostitutivi  nella
misura del  9% annuo,  a decorrere dal  giorno successivo  al termine
fissato per la presentazione della  dichiarazione annuale e fino alla
data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente
le  irrogate sanzioni  rimangono sospese  fino all'esatto  e puntuale
adempimento  di quanto  disposto  con il  presente  decreto, per  poi
formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.
  Il carico, cosi' come  rideterminato, che tiene conto dell'imposta,
degli interessi  per ritardata iscrizione  a ruolo e  degli interessi
sostitutivi del  9% annuo,  e' ripartito in  dodici rate  a decorrere
dalla scadenza di aprile 1999.
  Nel  provvedimento  di  esecuzione va  riportato  l'intero  importo
dovuto,  e  sullo stesso  calcolato  l'ammontare  degli interessi  di
prolungata  rateazione   ai  sensi  dell'art.  21   del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973, n.  602; la  citata
sezione staccata  provvedera', altresi',  a tutti gli  adempimenti di
propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione  di idonea  garanzia,  anche fidejussoria,  per la  quota
parte  di credito  eventualmente  non tutelato  dagli atti  esecutivi
posti in  essere dall'agente di  riscossione sui beni  strumentali ed
immobiliari  dell'azienda istante;  tale garanzia  va intestata  alla
sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.
  In via  cautelare, il  concessionario manterra' in  vita, ancorche'
sospesi,  gli  eventuali atti  esecutivi  posti  in essere  sui  beni
strumentali ed immobiliari dell'azienda.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione sara' revocata, con  apposito decreto, ove vengano a
cessare i presupposti  in base ai quali e' stata  concessa ovvero ove
sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.
  In  caso di  decadenza o  revoca del  beneficio, il  concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  l'eventuale quota  parte di  interessi al  9%, nel  frattempo
versata dalla  societa', con il  ricalcolo degli interessi di  cui al
citato art. 21  rapportati al periodo di  effettivo godimento, verra'
imputata quale acconto sulle  sanzioni nuovamente dovute, per effetto
della decadenza  ovvero della revoca, mentre  la quotaparte garantita
da polizza  fidejussoria verra' incamerata dall'erario  quale acconto
del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 1 aprile 1999
                                     Il direttore regionale: Di Iorio