La legge 17 ottobre 1996, n. 534 - d'ora in avanti citata con il solo riferimento "legge" -, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1996, ha disciplinato il settore dell'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. La circolare n. 139 del 20 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 1996, ha specificato i criteri e le procedure attraverso i quali sarebbe stata data attuazione alla predetta legge. Con decreto ministeriale 9 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, venne emanata la tabella per il triennio 1997-1999. In vista della prossima scadenza di detta tabella - 31 dicembre 1999 - e tenuto conto dei recenti interventi normativi in materia di moneta unica e di autocertificazione, si rende necessario provvedere alla definizione degli adempimenti per l'inserimento nella tabella relativa al triennio 2000-2002 e ai trienni successivi. La presente circolare ha quindi lo scopo di rendere attuali le disposizioni della circolare n. 139 del 1996 per la parte relativa ai requisiti e alle modalita' per l'inserimento nella tabella triennale. Per quanto riguarda, invece, le disposizioni concernenti l'erogazione dei contributi annuali - art. 8 della legge - e dei contributi straordinari - art. 7 della legge - viene confermata la predetta circolare n. 139, fatti salvi gli adempimenti derivanti dalla legislazione vigente all'atto di presentazione delle rispettive domande. 1.0. Destinatari dei contributi. 1. Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 della legge e si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 6 della legge possono essere ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in apposita tabella triennale da emanarsi con la procedura prevista dall'art. 1 della legge. 2. Le istituzioni culturali che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 8 della legge possono essere ammesse ai contributi annuali dello Stato erogati ai sensi del medesimo art. 8. 3. Le istituzioni culturali inserite nella tabella triennale possono richiedere contributi straordinari ai sensi dell'art. 7 della legge. Nel confermare le disposizioni contenute nella circolare n. 139 del 1996 per i destinatari dei contributi di cui ai precedenti punti 2 e 3, vengono con la presente circolare aggiornate le disposizioni per la formazione della tabella triennale. 1.1.Requisiti e condizioni per l'inserimento in tabella. L'art. 2 della legge prescrive i requisiti che gli istituti culturali devono possedere per l'inserimento in tabella. Il possesso dei requisiti richiesti viene accertato attraverso l'esame della documentazione allegata alla domanda di inserimento in tabella nonche' sulla base delle dichiarazioni rese nella scheda descrittiva allegata alla presente circolare (allegato 1). Con riferimento alle singole lettere del primo comma dell'art. 2 della legge si ritiene opportuno precisare quanto segue: Lettera a). Per le istituzioni culturali istituite con legge dello Stato, la legge istitutiva deve essere citata al punto 1.4 della scheda descrittiva. Gli istituti culturali istituiti con leggi degli Stati preunitari si trovano nella condizione di antico possesso di stato e pertanto dovranno allegare alla domanda il testo della norma istitutiva. Per le istituzioni culturali non istituite con legge dello Stato, il possesso della personalita' giuridica costituisce requisito indispensabile per l'inserimento in tabella. A tale proposito si ribadisce che, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, la personalita' giuridica viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica (ora, a norma della legge 12 gennaio 1991, n. 13, con decreto del Ministro competente). L'eventuale possesso della personalita' giuridica conferita da parte delle regioni, in attuazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' da intendersi riferito esclusivamente ad attivita' che riguardino materie di competenza regionale e che si esauriscano nell'ambito strettamente regionale; tali ipotesi, pertanto, non rientrano nel campo di applicabilita' della legge. E' infine da precisare che, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 2 della legge, le istituzioni aspiranti all'inserimento nella tabella di cui all'art. 1 della legge devono essere costituite da almeno cinque anni ed aver svolto in tale periodo un'attivita' continuativa. Si richiede pertanto, tra la documentazione da allegare alla domanda, una relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni di attivita' dalla quale si possa evincere sia la qualita' che la continuita' delle iniziative intraprese. Tale relazione non dovra' essere presentata dagli istituti compresi nella tabella vigente all'atto della presentazione della domanda, per i quali tale requisito e' stato gia' verificato. Lettera b). L'assenza del fine di lucro viene accertata attraverso l'esame della normativa statutaria nonche' della documentazione contabile allegata alla domanda, verificando che eventuali avanzi di gestione siano destinati esclusivamente al perseguimento delle finalita' culturali proprie dell'ente. Lettere c, e, g). L'attivita' di ricerca e di elaborazione culturale, l'attivita' di servizi e quella di promozione culturale costituiscono i momenti piu' significativi al fine della connotazione e della qualificazione dell'istituto. Tali attivita' devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di accertato e rilevante valore scientifico e culturale. L'accertamento di tali requisiti verra' condotto sulla base della relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni di attivita' di cui alla precedente lettera a) nonche' della relazione analitica triennale di cui alla successiva lettera l). Gli istituti gia' inseriti nella tabella in scadenza sono esonerati dalla presentazione di tale documentazione in quanto il requisito dell'attivita' quinquennale e' stato precedentemente accertato e nel triennio di vigenza della tabella detti istituti hanno presentato relazione annuale sull'attivita' e i conti consuntivi ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto b), della legge. Detti istituti renderanno, comunque, una sommaria descrizione dell'attivita' di ricerca, di servizi e di promozione culturale svolta nell'ultimo triennio al punto 3) della scheda descrittiva. Lettera d). La rilevanza del patrimonio documentario consegue, oltre che alla mera consistenza quantitativa e all'intrinseco valore culturale, anche al grado di integrazione con l'attivita' svolta e con l'ambito disciplinare nel quale l'istituto opera. La pubblica fruibilita' di tale patrimonio ne comporta necessariamente la catalogazione ovvero l'inventariazione nonche' l'apertura al pubblico. Al punto 4) della scheda descrittiva dovranno essere date tutte le notizie riguardanti la consistenza, l'incremento riferito agli ultimi tre anni, la media mensile delle frequenze, l'esistenza di strumenti di consultazione e di ricerca e l'eventuale collegamento al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti nazionali e internazionali. Lettera f). Nel richiamare quanto specificato al punto precedente in ordine all'eventuale collegamento delle banche dati al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti, si precisa che saranno valutate anche attivita' similari, sia pure non preminenti, svolte in collegamento con altri Ministeri, purche' non si configurino di esclusiva competenza dei Ministeri stessi. Nel sottolineare l'importanza attribuita dalla legge a tale settore di attivita', si segnala l'opportunita' che nella scheda descrittiva sia indicata espressamente la realizzazione di basi di dati e/o di immagini, nonche' la relativa disponibilita' in rete ovvero su supporto informatico. Lettere h, m). La presentazione del programma formulato per il triennio di validita' della emananda tabella fa parte della documentazione da allegare alla domanda di inserimento in tabella. La predisposizione del programma triennale documenta la capacita' operativa dell'ente a breve e medio termine. Lettera i). L'attivita' editoriale, a stampa o su supporto elettronico, riguardante pubblicazioni monografiche, collane, periodici, dovra' essere esposta al punto 3.2 della scheda descrittiva e documentata attraverso l'invio del materiale bibliografico edito negli ultimi due anni anteriori alla data di presentazione della domanda, salvo che a tale adempimento non si sia gia' provveduto ad altro titolo. Lettera l). Oltre alla relazione riepilogativa quinquennale di cui alla precedente lettera a), da redigere ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2 della legge, gli istituti dovranno redigere, distintamente per ciascun anno, una relazione analitica sulla attivita' di ricerca, di servizi e di promozione culturale svolta nel triennio precedente il periodo di validita' della emananda tabella, corredata degli ultimi due bilanci consuntivi e del bilancio preventivo dell'anno in corso. Tale relazione costituisce l'allegato e) alla domanda di inserimento in tabella. Si ribadisce l'esonero dalla presentazione di tale documentazione per gli istituti presenti nella tabella in scadenza, che sono tenuti a riepilogare soltanto l'attivita' svolta al punto 3 della scheda descrittiva. L'ultimo bilancio consuntivo potra' essere allegato alla relazione triennale ancorche' redatto in via provvisoria ed informale. Intervenuta l'approvazione da parte degli organi statutari, il documento dovra' essere presentato entro trenta giorni dalla data di approvazione e comunque non oltre il mese di luglio. Lettera n). La valutazione sulla adeguatezza della sede e sulla idoneita' delle attrezzature verra' condotta sulla base delle notizie fornite al punto 1.6 della scheda descrittiva. 1.2.Determinazione del contributo di cui all'art. 1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo costituiranno elemento conoscitivo i dati riportati ai punti 4 e 5 della scheda descrittiva, corrispondenti alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge. E' opportuno precisare che la "consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo" dovranno essere comunque segnalati - ai fini della valutazione di cui al citato punto b) dell'art. 3 - considerato che la dichiarazione di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si riferisce soltanto agli archivi. Verra' altresi' valutato, ai fini dell'applicazione della lettera c) del medesimo art. 3, l'interesse pubblico nonche' il livello nazionale o internazionale dell'attivita' svolta (v. punto 3.5 della scheda descrittiva). 1.3. Domande di inserimento in tabella. Le domande delle istituzioni in possesso dei requisiti descritti che aspirano all'inserimento in tabella devono essere spedite al Ministero per i beni culturali e ambien- tali - Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria - Divisione II - Via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma, entro il 30 maggio dell'anno di scadenza della tabella vigente a mezzo plico raccomandato o con corriere autorizzato recante sulla busta la dicitura "domanda di inserimento in tabella", i seguenti documenti: a) domanda firmata dal legale rappresentante dell'ente in duplice copia, di cui una in carta legale, contenente i seguenti dati: generalita' del legale rappresentante, denominazione dell'ente, sede legale, codice fiscale e richiesta di accreditamento del contributo mediante versamento in conto corrente postale o bancario intestato all'ente. La firma del legale rappresentante deve essere resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. In particolare l'interessato dovra': dichiarare la propria qualita' di legale rappresentante dell'ente con dichiarazione sottoscritta e contestuale all'istanza, nella quale sia altresi' espressamente menzionata la conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nell'ipotesi di dichiarazione mendace; allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validita', come previsto dall'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; b) atto costitutivo e vigente statuto, che devono essere presentati in copia autenticata a meno che in tale forma non siano gia', ad altro titolo, in possesso dell'Amministrazione; c) documentazione dalla quale risulti il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge (personalita' giuridica); d) relazione riepilogativa sulla attivita' svolta negli ultimi cinque anni; e) relazione analitica sull'attivita' del triennio precedente il periodo di validita' dell'emananda tabella; f) programma dell'attivita' per il triennio di validita' della emananda tabella; g) ultimi due bilanci consuntivi e bilancio preventivo dell'anno in corso, espressi in lire o in euro sulla base della legislazione vigente; h) composizione delle cariche sociali e, per gli enti a forma associativa, l'elenco aggiornato dei soci. Tutta la sopra elencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente. Le istituzioni gia' inserite nella tabella vigente all'atto della presentazione della domanda non devono inviare la documentazione di cui ai punti b), c), d), e), g) ed h). Per consentire gli adempimenti di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge, tutti gli istituti devono trasmettere, contestualmente alla domanda, anche la scheda descrittiva (vedi allegato 1) nonche' il prospetto riepilogativo dei bilanci (vedi allegato 2), entrambi in triplice copia debitamente compilati. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza indicata e non complete della documentazione prevista dalla presente circolare. 1.4Modalita' di emanazione della tabella e controllo sulla destinazione dei fondi assegnati. Alle domande di inserimento in tabella, spedite entro il termine del 30 maggio dell'anno di scadenza della tabella vigente e complete della documentazione richiesta, verra' applicata, previa istruttoria da parte degli uffici competenti, la procedura descritta dall'art. 1 della legge. La vigilanza sulla destinazione dei fondi assegnati e' esercitata con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge. In particolare, per quanto riguarda la voce di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) (bilanci), si rammenta quanto disposto dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 223, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22, in materia di adozione della moneta unica. Al riguardo si fa presente che e' facolta' degli interessati di presentare bilanci redatti in euro relativi agli anni del triennio di transizione 1999-2001. In tal caso, l'opzione per l'euro e' irreversibile e comportera' l'erogazione e l'accredito del contributo in euro sul conto corrente di cui al punto 1.3. a) che dovra' essere ugualmente predisposto in euro. Resta salva la facolta' del beneficiario del contributo di chiederne l'erogazione in euro anche laddove i bilanci siano stati redatti in lire. Anche in quest'ultimo caso l'opzione per l'euro e' irreversibile e coinvolgera' ogni altro rapporto con l'Amministrazione erogante. Si rammenta, infine, quanto disposto dalla legge n. 549/1995 che all'art. 1, comma 42, prescrive che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione medesimo. Responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il responsabile del procedimento e' il dirigente della divisione II dell'ufficio. Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/36216236-235. Il Ministro: Melandri