La legge 17  ottobre 1996, n. 534  - d'ora in avanti  citata con il
solo riferimento  "legge" -,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n.
248 del 22  ottobre 1996, ha disciplinato  il settore dell'erogazione
di contributi statali alle istituzioni culturali.
  La circolare n. 139 del 20 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 12 dicembre  1996, ha specificato i criteri e le
procedure  attraverso  i quali  sarebbe  stata  data attuazione  alla
predetta legge.
  Con decreto  ministeriale 9 luglio 1997,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1 ottobre  1997, venne emanata la tabella per il
triennio 1997-1999.
  In vista  della prossima  scadenza di detta  tabella -  31 dicembre
1999 - e tenuto conto dei  recenti interventi normativi in materia di
moneta unica e di  autocertificazione, si rende necessario provvedere
alla definizione  degli adempimenti  per l'inserimento  nella tabella
relativa al triennio 2000-2002 e ai trienni successivi.
  La  presente circolare  ha quindi  lo scopo  di rendere  attuali le
disposizioni della circolare n. 139 del 1996 per la parte relativa ai
requisiti e alle modalita' per l'inserimento nella tabella triennale.
  Per   quanto   riguarda,   invece,  le   disposizioni   concernenti
l'erogazione dei  contributi annuali  - art.  8 della  legge -  e dei
contributi straordinari  - art. 7  della legge - viene  confermata la
predetta  circolare n.  139,  fatti salvi  gli adempimenti  derivanti
dalla legislazione vigente all'atto di presentazione delle rispettive
domande.
1.0. Destinatari dei contributi.
  1. Le  istituzioni culturali  che siano  in possesso  dei requisiti
indicati  dall'art.  2 della  legge  e  si trovino  nelle  condizioni
indicate dall'art. 6  della legge possono essere  ammesse, a domanda,
al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento in
apposita  tabella triennale  da  emanarsi con  la procedura  prevista
dall'art. 1 della legge.
  2. Le  istituzioni culturali  che siano  in possesso  dei requisiti
indicati dall'art. 8 della legge possono essere ammesse ai contributi
annuali dello Stato erogati ai sensi del medesimo art. 8.
  3.  Le  istituzioni  culturali  inserite  nella  tabella  triennale
possono richiedere contributi straordinari ai sensi dell'art. 7 della
legge.
  Nel confermare le disposizioni contenute nella circolare n. 139 del
1996 per i destinatari dei contributi  di cui ai precedenti punti 2 e
3, vengono con  la presente circolare aggiornate  le disposizioni per
la formazione della tabella triennale.
             1.1.Requisiti e condizioni per l'inserimento in tabella.
  L'art.  2  della  legge  prescrive i  requisiti  che  gli  istituti
culturali devono possedere per l'inserimento in tabella.
  Il  possesso dei  requisiti  richiesti  viene accertato  attraverso
l'esame della documentazione allegata  alla domanda di inserimento in
tabella  nonche' sulla  base  delle dichiarazioni  rese nella  scheda
descrittiva allegata alla presente circolare (allegato 1).
  Con riferimento  alle singole lettere  del primo comma  dell'art. 2
della legge si ritiene opportuno precisare quanto segue:
  Lettera a). Per le istituzioni  culturali istituite con legge dello
Stato,  la legge  istitutiva deve  essere citata  al punto  1.4 della
scheda descrittiva. Gli istituti  culturali istituiti con leggi degli
Stati preunitari  si trovano nella  condizione di antico  possesso di
stato e pertanto dovranno allegare  alla domanda il testo della norma
istitutiva.
  Per le istituzioni  culturali non istituite con  legge dello Stato,
il  possesso  della   personalita'  giuridica  costituisce  requisito
indispensabile  per l'inserimento  in  tabella. A  tale proposito  si
ribadisce  che,  ai   sensi  dell'art.  12  del   codice  civile,  la
personalita'  giuridica viene  concessa  con  decreto del  Presidente
della Repubblica  (ora, a norma della  legge 12 gennaio 1991,  n. 13,
con  decreto del  Ministro  competente).  L'eventuale possesso  della
personalita'  giuridica   conferita  da   parte  delle   regioni,  in
attuazione dell'art.  14 del decreto del  Presidente della Repubblica
24 luglio 1977,  n. 616, e' da intendersi  riferito esclusivamente ad
attivita' che  riguardino materie  di competenza  regionale e  che si
esauriscano   nell'ambito  strettamente   regionale;  tali   ipotesi,
pertanto, non rientrano nel campo di applicabilita' della legge.
  E' infine da precisare che, ai sensi del secondo comma del medesimo
art. 2  della legge,  le istituzioni aspiranti  all'inserimento nella
tabella di  cui all'art.  1 della legge  devono essere  costituite da
almeno  cinque  anni ed  aver  svolto  in tale  periodo  un'attivita'
continuativa. Si richiede pertanto, tra la documentazione da allegare
alla domanda, una relazione riepilogativa sugli ultimi cinque anni di
attivita'  dalla quale  si  possa  evincere sia  la  qualita' che  la
continuita' delle  iniziative intraprese.  Tale relazione  non dovra'
essere  presentata  dagli  istituti compresi  nella  tabella  vigente
all'atto  della  presentazione  della   domanda,  per  i  quali  tale
requisito e' stato gia' verificato.
  Lettera b). L'assenza del fine  di lucro viene accertata attraverso
l'esame  della  normativa  statutaria  nonche'  della  documentazione
contabile allegata alla domanda,  verificando che eventuali avanzi di
gestione  siano  destinati   esclusivamente  al  perseguimento  delle
finalita' culturali proprie dell'ente.
  Lettere  c,  e,  g).  L'attivita'  di  ricerca  e  di  elaborazione
culturale, l'attivita'  di servizi  e quella di  promozione culturale
costituiscono i momenti piu' significativi al fine della connotazione
e della  qualificazione dell'istituto.  Tali attivita'  devono essere
continuative, documentate,  pubblicamente fruibili  e di  accertato e
rilevante valore scientifico e culturale.
  L'accertamento di  tali requisiti verra' condotto  sulla base della
relazione riepilogativa sugli ultimi cinque  anni di attivita' di cui
alla  precedente   lettera  a)  nonche'  della   relazione  analitica
triennale di cui alla successiva lettera l).
  Gli istituti gia' inseriti nella tabella in scadenza sono esonerati
dalla  presentazione di  tale documentazione  in quanto  il requisito
dell'attivita' quinquennale e' stato  precedentemente accertato e nel
triennio  di vigenza  della tabella  detti istituti  hanno presentato
relazione  annuale  sull'attivita'  e  i conti  consuntivi  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, punto b), della legge.
  Detti  istituti  renderanno,  comunque,  una  sommaria  descrizione
dell'attivita'  di  ricerca, di  servizi  e  di promozione  culturale
svolta nell'ultimo triennio al punto 3) della scheda descrittiva.
  Lettera  d). La  rilevanza  del  patrimonio documentario  consegue,
oltre che alla mera  consistenza quantitativa e all'intrinseco valore
culturale, anche  al grado di  integrazione con l'attivita'  svolta e
con l'ambito disciplinare nel quale l'istituto opera.
  La   pubblica   fruibilita'   di  tale   patrimonio   ne   comporta
necessariamente  la  catalogazione ovvero  l'inventariazione  nonche'
l'apertura al pubblico. Al punto 4) della scheda descrittiva dovranno
essere date tutte le notizie riguardanti la consistenza, l'incremento
riferito  agli ultimi  tre anni,  la media  mensile delle  frequenze,
l'esistenza di strumenti di consultazione  e di ricerca e l'eventuale
collegamento  al Servizio  bibliotecario  nazionale o  ad altre  reti
nazionali e internazionali.
  Lettera f).  Nel richiamare quanto specificato  al punto precedente
in ordine  all'eventuale collegamento  delle banche dati  al Servizio
bibliotecario  nazionale o  ad  altre reti,  si  precisa che  saranno
valutate anche attivita' similari, sia pure non preminenti, svolte in
collegamento  con  altri Ministeri,  purche'  non  si configurino  di
esclusiva competenza dei Ministeri stessi.
  Nel sottolineare l'importanza attribuita dalla legge a tale settore
di attivita', si segnala  l'opportunita' che nella scheda descrittiva
sia indicata  espressamente la realizzazione  di basi di dati  e/o di
immagini,  nonche'  la  relativa  disponibilita' in  rete  ovvero  su
supporto informatico.
  Lettere  h, m).  La presentazione  del programma  formulato per  il
triennio  di   validita'  della  emananda  tabella   fa  parte  della
documentazione da allegare alla domanda di inserimento in tabella. La
predisposizione  del  programma   triennale  documenta  la  capacita'
operativa dell'ente a breve e medio termine.
  Lettera  i).  L'attivita'  editoriale,   a  stampa  o  su  supporto
elettronico,   riguardante   pubblicazioni   monografiche,   collane,
periodici,  dovra'   essere  esposta   al  punto  3.2   della  scheda
descrittiva   e   documentata   attraverso  l'invio   del   materiale
bibliografico  edito negli  ultimi due  anni anteriori  alla data  di
presentazione della domanda, salvo che  a tale adempimento non si sia
gia' provveduto ad altro titolo.
  Lettera l). Oltre alla  relazione riepilogativa quinquennale di cui
alla precedente  lettera a), da redigere  ai sensi e per  gli effetti
del  secondo comma  dell'art. 2  della legge,  gli istituti  dovranno
redigere,  distintamente per  ciascun anno,  una relazione  analitica
sulla  attivita' di  ricerca, di  servizi e  di promozione  culturale
svolta nel triennio precedente il periodo di validita' della emananda
tabella, corredata degli ultimi due bilanci consuntivi e del bilancio
preventivo dell'anno in corso.  Tale relazione costituisce l'allegato
e) alla  domanda di  inserimento in  tabella. Si  ribadisce l'esonero
dalla presentazione di tale  documentazione per gli istituti presenti
nella tabella  in scadenza,  che sono  tenuti a  riepilogare soltanto
l'attivita' svolta al punto 3 della scheda descrittiva.
  L'ultimo bilancio consuntivo potra'  essere allegato alla relazione
triennale  ancorche'   redatto  in  via  provvisoria   ed  informale.
Intervenuta  l'approvazione  da  parte  degli  organi  statutari,  il
documento dovra' essere presentato entro  trenta giorni dalla data di
approvazione e comunque non oltre il mese di luglio.
  Lettera n).  La valutazione  sulla adeguatezza  della sede  e sulla
idoneita' delle attrezzature verra' condotta sulla base delle notizie
fornite al punto 1.6 della scheda descrittiva.
                 1.2.Determinazione del contributo di cui all'art. 1.
  Ai   fini  della   determinazione  dell'ammontare   del  contributo
costituiranno elemento  conoscitivo i dati  riportati ai punti 4  e 5
della  scheda  descrittiva,  corrispondenti  alle  lettere  a)  e  b)
dell'art. 3 della legge.
  E' opportuno  precisare che  la "consistenza e  l'arricchimento del
patrimonio  archivistico,  bibliografico,  museale,  cinematografico,
musicale o audiovisivo" dovranno essere  comunque segnalati - ai fini
della valutazione di cui al citato punto b) dell'art. 3 - considerato
che la dichiarazione di notevole interesse storico ai sensi dell'art.
36 del decreto del Presidente  della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, si riferisce soltanto agli archivi.
  Verra' altresi'  valutato, ai fini dell'applicazione  della lettera
c)  del medesimo  art.  3, l'interesse  pubblico  nonche' il  livello
nazionale o internazionale dell'attivita'  svolta (v. punto 3.5 della
scheda descrittiva).
1.3. Domande di inserimento in tabella.
  Le domande  delle istituzioni  in possesso dei  requisiti descritti
che  aspirano all'inserimento  in  tabella devono  essere spedite  al
Ministero per i beni culturali e  ambien- tali - Ufficio centrale per
i beni librari, le istituzioni  culturali e l'editoria - Divisione II
- Via Michele  Mercati, 4 - 00197 Roma, entro  il 30 maggio dell'anno
di scadenza  della tabella vigente  a mezzo plico raccomandato  o con
corriere  autorizzato recante  sulla  busta la  dicitura "domanda  di
inserimento in tabella", i seguenti documenti:
  a) domanda  firmata dal legale rappresentante  dell'ente in duplice
copia,  di cui  una  in  carta legale,  contenente  i seguenti  dati:
generalita' del legale  rappresentante, denominazione dell'ente, sede
legale, codice  fiscale e richiesta di  accreditamento del contributo
mediante versamento  in conto  corrente postale o  bancario intestato
all'ente.  La firma  del legale  rappresentante deve  essere resa  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403. In particolare l'interessato dovra':
  dichiarare la  propria qualita' di legale  rappresentante dell'ente
con dichiarazione sottoscritta e contestuale all'istanza, nella quale
sia altresi'  espressamente menzionata  la conoscenza  delle sanzioni
penali  previste dall'art.  26 della  legge  4 gennaio  1968, n.  15,
nell'ipotesi di dichiarazione mendace;
  allegare  copia fotostatica  di un  documento di  riconoscimento in
corso di validita', come previsto  dall'art. 3, comma 11, della legge
15 maggio 1997,  n. 127, come modificato dalla legge  16 giugno 1998,
n. 191;
  b) atto costitutivo e vigente statuto, che devono essere presentati
in copia  autenticata a  meno che  in tale forma  non siano  gia', ad
altro titolo, in possesso dell'Amministrazione;
  c) documentazione dalla quale risulti  il possesso del requisito di
cui  all'art.  2, comma  1,  lettera  a), della  legge  (personalita'
giuridica);
  d)  relazione riepilogativa  sulla  attivita'  svolta negli  ultimi
cinque anni;
  e) relazione  analitica sull'attivita'  del triennio  precedente il
periodo di validita' dell'emananda tabella;
  f)  programma dell'attivita'  per  il triennio  di validita'  della
emananda tabella;
  g) ultimi due bilanci consuntivi e bilancio preventivo dell'anno in
corso,  espressi in  lire o  in  euro sulla  base della  legislazione
vigente;
  h)  composizione delle  cariche sociali  e,  per gli  enti a  forma
associativa, l'elenco aggiornato dei soci.
  Tutta  la sopra  elencata  documentazione deve  essere firmata  dal
legale rappresentante dell'ente.
  Le istituzioni  gia' inserite nella tabella  vigente all'atto della
presentazione della  domanda non devono inviare  la documentazione di
cui ai punti b), c), d), e), g) ed h).
  Per consentire gli adempimenti di  cui al secondo comma dell'art. 1
della legge,  tutti gli istituti devono  trasmettere, contestualmente
alla domanda, anche  la scheda descrittiva (vedi  allegato 1) nonche'
il prospetto riepilogativo dei bilanci (vedi allegato 2), entrambi in
triplice copia debitamente compilati.
  Non saranno  prese in considerazione  le domande pervenute  dopo la
scadenza indicata e non  complete della documentazione prevista dalla
presente circolare.
  1.4Modalita'  di   emanazione  della  tabella  e   controllo  sulla
destinazione dei fondi assegnati.
  Alle domande  di inserimento in  tabella, spedite entro  il termine
del 30 maggio dell'anno di  scadenza della tabella vigente e complete
della documentazione richiesta,  verra' applicata, previa istruttoria
da parte degli uffici competenti,  la procedura descritta dall'art. 1
della legge.
  La vigilanza  sulla destinazione dei fondi  assegnati e' esercitata
con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5 della legge.
  In  particolare, per  quanto riguarda  la voce  di cui  all'art. 4,
comma  1,  lettera a)  (bilanci),  si  rammenta quanto  disposto  dal
decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  223,  e dal  decreto  del
Presidente della  Repubblica 21  gennaio 1999, n.  22, in  materia di
adozione della moneta unica.
  Al riguardo  si fa  presente che e'  facolta' degli  interessati di
presentare bilanci redatti in euro relativi agli anni del triennio di
transizione 1999-2001.
  In tal  caso, l'opzione per  l'euro e' irreversibile  e comportera'
l'erogazione e l'accredito del contributo  in euro sul conto corrente
di cui al  punto 1.3. a) che dovra' essere  ugualmente predisposto in
euro.
  Resta  salva  la  facolta'   del  beneficiario  del  contributo  di
chiederne l'erogazione  in euro anche  laddove i bilanci  siano stati
redatti in lire.  Anche in quest'ultimo caso l'opzione  per l'euro e'
irreversibile    e    coinvolgera'    ogni   altro    rapporto    con
l'Amministrazione erogante.
  Si rammenta,  infine, quanto disposto  dalla legge n.  549/1995 che
all'art.  1,  comma   42,  prescrive  che  gli  enti   cui  lo  Stato
contribuisce in via  ordinaria, che non abbiano  fatto pervenire alla
data  del 15  luglio di  ciascun anno  il conto  consuntivo dell'anno
precedente,  da  allegare  allo   stato  di  previsione  dei  singoli
Ministeri interessati, sono esclusi  dal finanziamento per l'anno cui
si riferisce lo stato di previsione medesimo.
                    Responsabile del procedimento.
  Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica
che il responsabile del procedimento  e' il dirigente della divisione
II  dell'ufficio. Per  informazioni rivolgersi  ai numeri  telefonici
06/36216236-235.
                                                Il Ministro: Melandri