IL DIRIGENTE
capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale  per la
  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
  indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile  del
  procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del procedimento  di riconoscimento  di denominazione  di
origine dei vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa, e
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Vista   la  domanda   presentata   dalla  Confederazione   italiana
agricoltori, della Unione provinciale agricoltori e della Federazione
coltivatori  diretti della  provincia  di  Frosinone, legittimati  ai
sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20   aprile  1994,   n.  348,   intesa  ad   ottenere  il
riconoscimento della  denominazione di  origine controllata  dei vini
"Atina";
  Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda
predetta, tenutasi in Atina (Frosinone) il giorno 14 maggio 1998, con
la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa'
e aziende vitivinicole;
  Visto  il   parere  favorevole  del  Comitato   alla  richiesta  di
riconoscimento della denominazione di  origine controllata per i vini
"Atina"  e  la  relativa  proposta  di  disciplinare  di  produzione,
formulata dal Comitato medesimo,  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1999;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopra citati;
  Ritenuto  pertanto necessario  doversi procedere  al riconoscimento
della  denominazione di  origine  controllata per  i  vini "Atina"  e
all'approvazione   del  relativo   disciplinare   di  produzione   in
conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede  che  le denominazioni  di  origine  controllata
vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono
approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione  di origine controllata "Atina" ed
e'  approvato, nel  testo annesso  al presente  decreto, il  relativo
disciplinare di produzione.
  La  denominazione di  origine controllata  "Atina" e'  riservata ai
vini che  rispondono alle  condizioni ed  ai requisiti  stabiliti nel
disciplinare di produzione  di cui al comma 1  del presente articolo,
le cui  disposizioni entrano  in vigore  a decorrere  dalla vendemmia
1999.