IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale
e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, commissario governativo per  l'emergenza idrica in Sardegna e
delegato a  definire un programma  di interventi per  fronteggiare la
situazione di emergenza;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del 24 febbraio 1996, con la  quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 23
dicembre 1998, con il quale e'  stato, per ultimo, prorogato lo stato
di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;
  Vista l'ordinanza  della Presidenza  del Consiglio dei  Ministri n.
2443  del 30  maggio  1996, con  la quale  in  deroga alla  normativa
vigente,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  stata  autorizzata  a
concedere  mutui nel  limite  massimo di  300  miliardi alla  regione
autonoma della Sardegna  o ai suoi enti  strumentali affidatari degli
interventi,  con  garanzia della  regione  stessa,  su richiesta  del
commissario  governativo per  l'emergenza idrica  in Sardegna  per la
realizzazione  degli interventi  destinati a  fronteggiarla e  la cui
linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;
  Vista la  propria ordinanza n.  52, in data  9 agosto 1996,  con la
quale e'  stato reso esecutivo  il terzo stralcio operativo  1995 del
programma che prevede, tra l'altro,  che gli interventi gia' previsti
con finanziamento privato, negli stralci n. 1 e 2, vengano realizzati
attraverso  finanziamento  pubblico  mediante  il  ricorso  ai  mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti;
  Vista  la legge  regionale  2  aprile 1997,  n.  12, che  autorizza
l'amministrazione regionale e gli enti  alla contrazione di mutui con
la   Cassa   depositi  e   prestiti   per   la  realizzazione   delle
infrastrutture   e  degli   impianti   programmati  dal   commissario
governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista la  legge regionale 15 aprile  1998, n. 11, che  prevede, tra
l'altro,  la possibilita'  di contrarre  i  mutui di  cui alla  legge
regionale n. 12/1997 anche con  altri enti creditizi e finanziari, ed
autorizza, nelle more della  contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo
dello specifico  stanziamento iscritto nel bilancio  regionale, nello
stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici;
  Atteso  che  tra le  opere  previste  nel suddetto  terzo  stralcio
operativo sono ricompresi, con finanziamento mediante ricorso a mutui
Cassa depositi e prestiti, anche i lavori "Raddoppio dell'impianto di
potabilizzazione di Settimo San Pietro";
  Atteso che con ordinanza n. 84  del 5 settembre 1997 il commissario
governativo ha provveduto  all'approvazione del progetto "definitivo"
dell'intervento     denominato:    "Raddoppio     dell'impianto    di
potabilizzazione di Settimo San Pietro" per un importo complessivo di
L. 38.794.000.000 ed alla contestuale individuazione dell'assessorato
regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento
e   dell'ente   autonomo   del  Flumendosa   quale   ente   attuatore
dell'intervento stesso,  su atto di concessione  dell'assessorato dei
lavori pubblici  ed alla  designazione dei  due enti  quali strutture
commissariali ai sensi  e per gli effetti  dell'ordinanza n. 2409/95,
art. 5;
  Atteso che con  nota prot. n. 3324  del 6 aprile 1999  con la quale
l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue:
  i termini per  l'inizio delle espropriazioni e  dei lavori fissati,
ai sensi  dell'art. 13 della  legge n. 2359/1865, con  la sopracitata
ordinanza n. 84/97 sono scaduti;
  l'aggiudicazione dei lavori al  raggruppamento di imprese Passavant
impianti  S.p.a./Opere  pubbliche  S.p.a.   e'  stata  approvata  dal
consiglio di amministrazione dell'E.A.F. in data 22 dicembre 1998;
  il raggruppamento  aggiudicatario dovra'  attivare le  procedure di
occupazione  di  urgenza non  appena  verra'  stipulato il  contratto
d'appalto;
  si rende necessario pertanto rifissare i termini per l'inizio delle
procedure  espropriative  e dei  lavori  nonche'  quelli relativi  al
compimento;
  Ritenuto pertanto, di dover  provvedere alla rifissazione dei tempi
per l'inizio  ed il  compimento delle  procedure espropriative  e dei
lavori;
                               Ordina:
  1.   E'  confermata   la   dichiarazione   di  pubblica   utilita',
indifferibilita' ed urgenza  a tutti gli effetti di  legge dei lavori
per  la  realizzazione  dell'intervento "Raddoppio  dell'impianto  di
potabilizzazione di Settimo San Pietro" approvato con ordinanza n. 84
del 5 settembre 1997.
  2. Ai  sensi dell'art. 13  della legge 25  giugno 1865, n.  2359, i
termini  per l'inizio  ed il  compimento delle  espropriazioni e  dei
lavori dell'intervento  sono cosi'  rifissati a decorrere  dalla data
del presente provvedimento:
   espropriazioni: inizio entro mesi 3;
   espropriazioni: compimento entro mesi 36;
   lavori: inizio entro mesi 6;
   lavori: compimento entro mesi 30.
  3. Per quanto non  espressamente previsto nella presente ordinanza,
si richiamano  le prescrizioni contenute nella  sopracitata ordinanza
n. 84 del 5 settembre 1997.
   Cagliari, 14 aprile 1999
                                  Il commissario governativo: Palomba