Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art.  17 della legge 10 febbraio1992, n.
164;
  Esaminata la domanda  presentata dal Consorzio del  "Vino nobile di
Montepulciano",  intesa  ad  ottenere modifiche  del  discipinare  di
produzione  del  vino  a   denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Vino Nobile di Montepulciano"
  Ha espresso parere favorevole  alla suddetta istanza proponendo, ai
fini   dell'emanazione   del   relativo  decreto   dirigenziale,   il
disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddetta  proposta di
modifica dovranno, nel rispetto  della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642 "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero  per le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni geografiche  tipiche dei vini  - Via Sallustiana n.  10 -
00187 Roma, entro  sessanta giorni dalla data  di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a deno-
    minazione di origine controllata e garantita "Vino nobile di
                           Montepulciano"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di
Montepulciano"  e'  riservata  ai  vini rosso  e  rosso  riserva  che
rispondono  alle condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  Il vino  a denominazione di  origine controllata e  garantita "Vino
Nobile  di Montepulciano"  deve essere  ottenuto dai  vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
  Sangiovese  (denominato a  Montepulciano Prugnolo  Gentile): minimo
70%.
  Puo' concorrere  il Canaiolo  Nero fino ad  un massimo  del massimo
20%, possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 20%, i vitigni
raccomandati e/o  autorizzati per  la provincia  di Siena  purche' la
percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.
  Sono esclusi  i vitigni aromatici  ad eccezione della  Malvasia del
Chianti.
  E'  consentito che  i  vigneti, con  la composizione  ampelografica
sopra  indicata, iscritti  all'Albo  della  denominazione di  origine
controllata e  garantita "Vino  Nobile di Montepulciano"  siano anche
iscritti all'albo  dei vigneti  del vino  a denominazione  di origine
controllata "Rosso di Montepulciano".
                               Art. 3.
  La   zona   di  produzione   delle   uve   ricade  nel   territorio
amministrativo del  comune di  Montepulciano, in provincia  di Siena,
limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai
requisiti di cui al presente disciplinare.
   Tale zona comprende:
  parte del territorio del comune  di Montepulciano delimitata da una
linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi
con  il  confine comunale  di  Montepulciano  nei pressi  del  podere
"Confine", segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a
raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di
Montallese.
  Detto confine  segue quindi la  suddetta linea ferroviaria  fino al
punto di partenza:
  parte  del  territorio  del  comune  di  Montepulciano  -  frazione
Valiano, delimitata  da una linea che,  partendo dal punto in  cui il
confine comunale  interseca la  strada delle  Chianacce a  quota 251,
percorre, procedendo  in senso  orario, il suddetto  confine comunale
fino ad  incontrare la  strada Padule  a quota  253; segue  quindi la
predetta strada  fino al bivio  con la strada vicinale  delle Fornaci
con la quale  si identifica fino all'innesto con  la strada Lauretana
per Valiano; la percorre verso  ovest, per breve tratto, raggiunge la
strada delle Chianacce, che segue  fino a ricongiungersi con il punto
di partenza.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione  del  vino  a   denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Vino Nobile di Montepulciano" devono essere quelle normali
della zona  e comunque atte  a dare alle uve  ed al vino  derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto  da considerarsi  idonei  unicamente  i vigneti  ben
esposti situati  ad un'altitudine compresa  tra i  250 e i  600 metri
s.l.m.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura devono  essere quelli generalmente  usati e comunque  atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura.  E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
  Per  i nuovi  impianti  ed  i reimpianti  dei  vigneti idonei  alla
produzione  del  vino  a   denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Vino  Nobile  di   Montepulciano",  a  partire  dall'anno
successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente  disciplinare,  la
densita' minima ad ettaro deve essere di 3330 ceppi.
  La resa di  uva ammessa per la produzione del  vino a denominazione
di origine controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" non
deve essere superiore a t. 8 per ettaro di coltura specializzata.
  Per i vigneti  in coltura promiscua la produzione massima  di uva a
ettaro   deve  essere   rapportata  alla   superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
  A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra'  essere  riportata  nel  limite  sopra  indicato,  purche'  la
produzione non superi del 20% il limite medesimo.
  Le uve  destinate alla vinificazione,  devono assicurare al  vino a
denominazione  di origine  controllata  e garantita  "Vino Nobile  di
Montepulciano" un  titolo alcolometrico  volumico naturale  minimo di
12%.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  al  vino  le  sue  peculiari
caratteristiche.
  La regione  Toscana con proprio decreto,  sentite le organizzazioni
di  categoria  interessate,  ogni  anno prima  della  vendemmia  puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a  quello  fissato  dal   presente  disciplinare,  dandone  immediata
comunicazione  al  Ministero per  le  politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione della  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
                               Art. 5.
  Le  operazioni di  vinificazione e  di invecchiamento  obbligatorio
devono  essere effettuate  nell'ambito del  territorio del  comune di
Montepulciano.
  Sono tuttavia autorizzati la vinificazione e l'invecchiamento fuori
zona di  produzione per le  aziende che:  abbiano, almeno a  far data
dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1
luglio 1980 le strutture di  vinificazione in prossimita' del confine
comunale di Montepulciano  e comunque a distanza non  superiore a mt.
2.000 in  linea d'aria  e che  abbiano i  vigneti dai  quali proviene
l'uva iscritti da  almeno 5 anni, a far data  dalla pubblicazione del
decreto 1  luglio 1996 (modifica  del disciplinare di  produzione del
Vino Nobile di Montepulciano) all'albo  del vino DOGC "Vino Nobile di
Montepulciano".
  La resa massima dell'uva in vino  non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi questo limite ma non il 75% l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di  origine controllata e garantita. Oltre
il 75% decade il diritto  alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutto il prodotto.
  Il vino  a denominazione di  origine controllata e  garantita "Vino
Nobile  di Montepulciano"  deve essere  sottoposto ad  un periodo  di
maturazione di  almeno due anni,  a partire dal 1  gennaio successivo
alla vendemmia, dei quali almeno 12 mesi in recipienti di legno.
  Le  date dell'inizio  e della  fine del  periodo di  maturazione in
contenitori  di   legno  devono   essere  documentate   con  relative
annotazioni sui registri di cantina.
  Il prodotto  in maturazione in  contenitori di legno  potra' essere
temporaneamente trasferito in altri recipienti previa annotazione nei
registri di cantina e con l'obbligo di rispettare comunque il periodo
minimo di stazionamento in legno.
  Il vino  a denominazione di  origine controllata e  garantita "Vino
Nobile di Montepulciano" non puo' essere immesso in consumo prima del
compimento  dei  due anni  di  maturazione  obbligatoria calcolati  a
partire dal  1 gennaio  dell'anno successivo  a quello  di produzione
delle uve.
  Il vino  a denominazione di  origine controllata e  garantita "Vino
Nobile  di   Montepulciano"  derivante   da  uve  aventi   un  titolo
alcolometrico volumico minimo  naturale di 12,50% e  sottoposto ad un
periodo di maturazione di almeno 3  anni di cui 6 mesi di affinamento
in bottiglia, puo' portare  in etichetta la qualificazione "riserva",
fermi restando  i periodi minimi  di utilizzo del legno  previsti dal
presente articolo.
  Le  date dell'inizio  e della  fine del  periodo di  maturazione in
contenitori  di  legno,  come  previsto  nel  presente  articolo,  ed
affinamento  in bottiglia,  devono  essere  documentate con  relative
annotazioni sui registri di cantina.
  Il periodo  di maturazione anche  per la tipologia  "riserva" viene
calcolato a  partire dal 1  gennaio dell'anno successivo a  quello di
produzione delle uve.
  Fermo restando  l'invecchiamento in contenitori di  legno si potra'
tenere il 4%  del medesimo vino in contenitori diversi  da usarsi per
colmature.
  E'  consentito,  a  scopo  migliorativo,  l'aggiunta  nella  misura
massima del 15% di annate diverse  di vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Vino Nobile di Montepulciano" o di vino atto
alla denominazione di origine controllata e garantita "Vino Nobile di
Montepulciano".
  E'  consentito, previa  comunicazione alla  camera di  cornmercio e
all'ispettorato centrale per la repressione delle frodi alimentari da
presentarsi,  a cura  del vinificatore,  entro il  sedicesimo mese  a
partire dal 1  gennaio successivo alla vendemmia, che il  vino atto a
poter essere designato con la  denominazione di origine controllata e
garantita  "Vino Nobile  di  Montepulciano"  sia riclassificato  alla
denominazione di origine controllata "Rosso di Montepulciano" purche'
corrisponda alle  condizioni ed  ai requisiti stabiliti  dal relativo
disciplinare   di   produzione.   Tuttavia  qualora   partite   della
denominazione  di origine  controllata  e garantita  "Vino Nobile  di
Montepulciano" vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto
la   denominazione   stabilita   deve  essere   mantenuta   in   modo
irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.
  Le   operazioni  di   imbottigliamento  devono   essere  effettuate
all'interno della zona di vinificazione.
  E' tuttavia consentito, per la denominazione di origine controllata
e garantita  "Vino Nobile di  Montepulciano" non avente  diritto alla
menzione "riserva", su  richiesta da effettuarsi al  Ministero per le
politiche  agricole  -   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche   dei  vini,   l'imbottigliamento  del   vino  a
denominazione  di origine  controllata  e garantita  "Vino Nobile  di
Montepulciano"  nell'intero  territorio  della regione  Toscana  alle
cantine  che  imbottigliano  il   vino  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Vino Nobile  di Montepulciano" da almeno tre
anni precedenti  dall'entrata in vigore del  presente disciplinare di
produzione.
                               Art. 6.
  Il vino  a denominazione di  origine controllata e  garantita "Vino
Nobile  di  Montepulciano"   all'atto  dell'immissione  consumo  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
  colore:  rubino tendente  al granato  con l'invecchiamento;  odore:
profumo intenso, etereo, caratteristico;
  sapore: asciutto, equilibrato e  persistente, con possibile sentore
di legno;
  titolo alcolometrico  volumico totale minimo:  12,50 % vol,  per la
tipologia "riserva" 13,00% vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 23 g/l.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare
i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio
decreto.
                               Art. 7.
  Nella etichettatura  e designazione della denominazione  di origine
controllata  e garantita  "Vino Nobile  di Montepulciano"  e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare,  ivi compresi gli aggettivi  "fine", "scelto",
"selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi  significato laudativo  e tali  non  da trarre  in inganno  il
consumatore  nonche' delle  altre menzioni  facoltative nel  rispetto
delle  vigenti  norme.  Le  medesime,  esclusi  i  marchi  e  i  nomi
aziendali,  sono riportate  nell'etichettatura soltanto  in caratteri
tipografici non  piu' grandi o  evidenti di quelli utilizzati  per la
denominazione  d'origine  del  vino,  salve le  norme  generali  piu'
restrittive.
  E altresi'  consentito l'uso delle menzioni  geografiche aggiuntive
nonche' l'uso  del termine  vigna accompagnato dal  relativo toponimo
secondo  le  condizioni  generali  di utilizzo  dei  toponimi  e  nel
rispetto delle  procedure amministrative che prevedono  una specifica
iscrizione all'albo dei vigneti, una specifica denuncia annuale delle
uve  ed una  specifica presa  in carico  nei registri  obbligatori di
cantina.
  Sulle  bottiglie  contenenti il  vino  a  denominazione di  origine
controllata e  garantita "Vino  Nobile di Montepulciano"  deve sempre
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
  Il  prelievo  dei  campioni  delle   partite  di  "Vino  Nobile  di
Montepulciano" ai  fini dell'effettuazione  degli esami  analitici ed
organolettici,   prima  dell'immissione   al  consumo,   deve  essere
effettuata nell'ambito  della zona di vinificazione  ed eventualmente
ripetuto  se l'imbottigliamento  non avviene  entro i  novanta giorni
successivi.
                               Art. 8.
  Il vino  a denominazione di  origine controllata e  garantita "Vino
Nobile di Montepulciano" messo in consumo esclusivamente in bottiglie
di vetro di capacita' non superiore a litri 5.
  Le  bottiglie devono  essere di  tipo bordolese,  di vetro  scuro e
chiuse con tappo di sughero raso bocca.
  Sono vietati  il confezionamento e l'abbigliamento  delle bottiglie
comunque non consone al prestigio del vino.