IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi", nel quale e' stabilito che le disposizioni in essa contenute sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997; Visto l'art. 13, comma 4, della stessa legge n. 61/1998, nel quale e' previsto che le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione contributi straordinari nel limite complessivo di 2 miliardi per l'anno 1998; Ritenuto di dover stabilire, ai sensi del medesimo art. 13, comma 4, i criteri e le procedure ai fini della ripartizione dei contributi di cui trattasi; Decreta: Art. 1. Le aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto che rientrino nelle condizioni indicate nelle premesse e che intendano beneficiare dei contributi straordinari di cui all'art. 13, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dovranno trasmettere, entro e non oltre venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - Direzione centrale II - Divisione 24, via G. Caraci n. 36 - 00157 Roma, formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda. L'istanza dovra' contenere: 1) il programma di esercizio vigente alla data del 26 settembre 1997; 2) le variazioni di percorso e i chilometri aggiuntivi rispetto all'esercizio ordinario; 3) le maggiori percorrenze effettuate sia direttamente dall'azienda che a mezzo terzi nel periodo 26 settembre 1997-28 febbraio 1998; 4) la quantificazione dei costi derivanti dalle maggiori percorrenze di cui al punto 3) calcolati: per le percorrenze effettuate direttamente dall'azienda, sulla base del costo chilometrico medio relativo al 1997, rilevato dal bilancio riclassificato ai sensi della legge n. 18/1987 ed al netto dei costi straordinari; per le percorrenze effettuate a mezzo terzi sulla base delle fatture emesse ed allegate in copia conforme all'originale; 5) la quantificazione dei minori introiti calcolati mediante la comparazione tra gli introiti conseguiti nel periodo 26 settembre 1997-28 febbraio 1998 e quelli del periodo 26 settembre 1996-28 febbraio 1997, risultanti dal registro dei corrispettivi ed al netto dell'I.V.A. Unitamente all'istanza dovra' essere prodotta l'attestazione degli enti competenti delle variazioni dei programmi d'esercizio, delle conseguenti maggiori percorrenze effettuate sia direttamente dall'azienda che a mezzo terzi e del relativo costo chilometrico di cui al punto 4). In proporzione ai danni economici risultanti dalle istanze precitate e nel limite complessivo di due miliardi, saranno ripartiti con successivo decreto dirigenziale, i contributi spettanti alle aziende aventi titolo. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 1998 Il Ministro: Treu Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1999 Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 51