Ai sindaci dei comuni
Ai presidenti delle regioni
Ai presidenti delle province
Ai presidenti delle comunita'
montane
Al presidente dell'Unioncamere e,
per conoscenza:
Al Ministero dell'interno
Ai prefetti della Repubblica
Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nel disciplinare
l'ordinamento del Sistema statistico nazionale, riconosce agli enti
locali la possibilita' di procedere alla costituzione degli uffici di
statistica in forma associata e consortile.
Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica (Comstat) ha successivamente integrato la normativa
anzidetta, emanando le direttive n. 2 del 15 ottobre 1991 (Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1991) e n. 7 del 18 dicembre 1992
(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1993) alle quali ha fatto
seguito la circolare n. 1/Sistan dell'8 agosto 1994 (Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 17 agosto 1994) di applicazione della prima
delle direttive richiamate.
Le suddette disposizioni, alle quali si rinvia, dedicano
particolare attenzione al completamento della rete territoriale del
Sistema statistico nazionale. Le situazioni locali risultano,
peraltro, fortemente differenziate, non consentendo in molti casi la
costituzione in forma autonoma di uffici di statistica, rispettosi
dei requisiti organizzativi minimi richiesti.
Per garantire l'esercizio della funzione statistica anche nelle
amministrazioni comunali di ridotte dimensioni demografiche, viene
richiamata, tra l'altro, la possibilita' di organizzare il
corrispondente ufficio in forma associata, attraverso intese alle
quali possono eventualmente aderire, oltre ai comuni, anche altri
enti locali, come le province e le comunita' montane ed,
eventualmente, enti territoriali o funzionali.
La presente circolare, preventivamente concordata con il Ministero
dell'interno, ha lo scopo, condiviso dal Comstat, di sostenere il
processo di attuazione della soluzione delineata. Pertanto, ferma
restando la possibilita' di adottare le forme di intesa ritenute piu'
confacenti tra quelle indicate al capo VIII della legge n. 142/1990,
si propone l'allegato schema di convenzione al quale le
amministrazioni interessate possano fare riferimento, integrandolo e
modificandolo qualora, tra gli enti aderenti, figurino anche
province, comunita' montane o altri soggetti.
Si ritiene utile fornire alcune precisazioni, in merito ad aspetti
strutturali ed organizzativi previsti dallo schema di convenzione,
ricordando che esso puo' essere adattato ed anche sostituito da altro
ritenuto piu' consono.
1.Struttura dell'ufficio di statistica in forma associata.
L'esercizio in forma associata della funzione statistica richiede
la costituzione di un ufficio statistico di coordinamento e di
sezioni statistiche distaccate, ovvero la nomina di referenti
statistici.
Nell'atto convenzionale si identifica il comune ove ha sede
l'ufficio di coordinamento. Nel caso in cui alla convenzione, oltre
ai comuni, aderiscano altri enti locali, in particolare la provincia,
gli aderenti valuteranno l'opportunita' di attribuire all'ente con
competenze di maggior ampiezza territoriale o istituzionale il
compito di provvedere alla costituzione del predetto ufficio.
All'ufficio statistico di coordinamento sono attribuite funzioni
organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi
dell'amministrazione di appartenenza e ad esso dovranno essere
attribuite risorse umane e strumentali adeguate. L'autonomia
funzionale e' realizzata costituendo l'ufficio come settore a se'
stante, preferibilmente come struttura di staff, nel rispetto del
principio di indipendenza della funzione statistica sancito dal
decreto legislativo n. 322/1989.
Ciascuno degli enti associati, per la resa dei servizi e per
l'assolvimento dei compiti che si impegna ad assicurare, provvedera'
alla costituzione della sezione statistica distaccata o, nei casi in
cui non sia possibile istituire la sezione, alla nomina del referente
statistico. La sezione si configura come un'articolazione
organizzativa autonoma, ovvero facente parte di altra struttura, e ne
viene individuato il responsabile. Il referente e' persona dipendente
dall'amministrazione, incaricata di svolgere le stesse funzioni
attribuite al responsabile della sezione distaccata.
Il responsabile e il personale dell'ufficio di coordinamento e
delle sezioni distaccate e il funzionario al quale venga conferito
l'incarico di referente statistico devono essere in possesso dei
requisiti minimi previsti dalla direttiva Comstat n. 2 citata.
I comuni che avessero gia' provveduto alla costituzione
dell'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo n.
322/1989 e che intendessero aderire all'associazione, procederanno
alla trasformazione dello stesso in ufficio di coordinamento o
sezione distaccata, ovvero alla sua soppressione ed alla nomina del
referente statistico.
Dei provvedimenti di costituzione dell'ufficio di coordinamento,
delle sezioni distaccate o di nomina dei referenti statistici dovra'
essere data comunicazione a tutte le amministrazioni associate e
all'Istat.
2. Organizzazione dell'ufficio.
2.1. Ufficio statistico di coordinamento.
L'ufficio statistico di coordinamento assume la rappresentanza
esterna dei comuni associati per quanto attiene l'esercizio della
funzione statistica.
Il predetto ufficio, in conformita' a quanto disposto dalla citata
direttiva n. 7 del Comstat, esercita i compiti indicati agli articoli
2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n.
295 del 17 dicembre 1991) e all'art. 3 della direttiva n. 2 pure
richiamata.
L'ufficio provvede altresi' alla progettazione, realizzazione e
gestione di un sistema informativostatistico dei comuni associati che
sia di supporto ai controlli interni di gestione e sia finalizzato
alla conoscenza dei territori di rispettiva competenza e dello stato
e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche.
Promuove, inoltre, l'adozione da parte dei comuni associati di
criteri e modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei
alla valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita'
dei servizi comunali.
Per l'esercizio dei propri compiti, l'ufficio statistico di
coordinamento opera in collegamento con le sezioni distaccate, con i
referenti statistici e con gli uffici ed i servizi dei comuni e degli
enti associati ed ha accesso, nei limiti stabiliti dalla legge, ai
dati statistici ed amministrativi di cui questi dispongono; procede
alle elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione di lavori
statistici previsti dal programma statistico nazionale o dal
programma annuale dell'associazione. Qualora le elaborazioni siano
effettuate da altri uffici e servizi, l'ufficio verifica che tali
attivita' siano conformi alle indicazioni del soggetto titolare del
lavoro.
2.2. Sezioni statistiche distaccate e referenti statistici.
Le sezioni statistiche distaccate ed i referenti statistici hanno
accesso a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del
proprio comune e forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i
dati elementari od elaborati, necessari per la realizzazione del
programma statistico nazionale e del programma annuale
dell'associazione. Provvedono inoltre, dandone comunicazione
all'ufficio statistico di coordinamento, all'esecuzione di lavori
statistici loro richiesti dalle amministrazioni di cui fanno parte.
2.3. Comitato dei rappresentanti.
Il comitato dei rappresentanti degli enti associati, composto dai
sindaci e dai presidenti degli enti stessi, o da loro delegati,
vigila sulla gestione delle risorse conferite per il funzionamento
dell'ufficio statistico associato, autorizza gli accordi di
collaborazione finalizzati all'ampliamento dell'informazione
statistica disponibile, approva eventuali modifiche dell'atto
costitutivo, delibera l'adesione all'associazione di altri comuni ed
enti territoriali, locali e funzionali.
2.4. Programmazione delle attivita'.
Il comitato dei rappresentanti ogni anno delibera, a maggioranza
semplice, il programma annuale delle attivita' dell'associazione,
contenente le rilevazioni e le elaborazioni statistiche finalizzate
al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni
associate e quelle previste dal programma statistico nazionale.
2.5. Segreto statistico.
Il responsabile ed il personale dell'ufficio statistico di
coordinamento e delle sezioni distaccate ed i referenti statistici
sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo n. 322/1989 in materia di segreto
d'ufficio e segreto statistico. Ai sensi della legge n. 675/1996 e
successive modificazioni ed integrazioni, gli stessi sono inoltre
responsabili e/o incaricati dei trattamenti dei dati personali per
fini di statistica.
3. Elementi necessari della convenzione.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 3 della direttiva n. 7
del Comstat, l'atto costitutivo dell'ufficio statistico associato
deve prevedere:
l'indicazione del termine di validita' della convenzione, comunque
non inferiore a cinque anni. In considerazione dei tempi necessari al
conseguimento della piena operativita' dell'ufficio statistico, si
consiglia tuttavia il prolungamento del termine anzidetto a ottodieci
anni;
la designazione del comune incaricato di istituire l'ufficio
statistico di coordinamento;
l'individuazione delle risorse poste a disposizione da ciascun
comune partecipante per il funzionamento dell'ufficio statistico di
coordinamento e le modalita' di conferimento delle stesse;
l'individuazione dei servizi o dei compiti che ciascun ente si
impegna ad assicurare direttamente e l'obbligo di comunicazione
all'ufficio di coordinamento dei relativi responsabili;
le modalita' per l'esercizio di interventi surrogatori in caso di
eventuali inadempienze da parte dei comuni partecipanti.
4. Vigilanza dell'Istat.
L'Istat, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 322/1989,
esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attivita' svolta
dall'ufficio di statistica costituito in forma associata, dando
disposizioni, in caso di inadempimento, per i necessari interventi
surrogatori.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Il presidente: Zuliani