IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale". Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Considerato che le varieta' di cui e' stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale; Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, esperesso nella seduta del 24 febbraio 1999; Ritenuto di dover procedere in conformita': Decreta: Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varieta' di specie agricole: Specie Varieta' D.M. Iscrizione -- -- -- Colza Amanda 31 agosto 1988 Colza Diana 20 marzo 1992 Colza Elena 28 ottobre 1996 Colza Sabrina 31 agosto 1988 Frumento tenero Iria 4 dicembre 1990 Erba medica Boreal 9 marzo 1988 Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 marzo 1999 Il direttore generale: Di Salvo Avvertenza: Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.