IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista   la  legge  20  giugno  1956,  n.  612,  recante  norme  per
l'erogazione  di  contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di
studio da parte del Ministero della difesa;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965,
n. 1477, relativo all'ordinamento dello stato maggiore della Difesa e
degli  stati  maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
in  tempo di pace, che attribuisce ai capi di Stato maggiore di Forza
armata  la  determinazione  degli organici del personale dei comandi,
delle  unita',  delle  scuole  e  degli  enti  vari, nei limiti delle
dotazioni organiche complessive indicate dalle leggi in vigore;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n.
1076,   che   approva  il  regolamento  per  l'Amministrazione  e  la
contabilita'   degli   organismi   dell'Esercito,   della   Marina  e
dell'Aeronautica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  che  delegando,  a mente di quanto dispone l'articolo 117 della
Costituzione,   talune   funzioni  amministrative  alle  regioni,  ha
all'articolo  24 espressamente conservato alla competenza dello Stato
gli  interventi  di  protezione sociale prestati da enti ed organismi
appositamente  istituiti  in  favore  degli  appartenenti  alle Forze
armate,  all'Arma  dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed ai loro familiari;
  Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio
sulla  disciplina  militare  che  ha  specificatamente subordinato al
preventivo  assenso  del  Ministro  della  difesa  la costituzione di
associazioni  o  circoli  fra  militari  definendo anche l'aspetto di
competenza dell'organo centrale di rappresentanza militare in materia
di protezione sociale;
  Vista  la  legge  27  dicembre  1989, n. 409, la quale, al comma 12
dell'articolo  13, disciplina la gestione delle attivita' relative ai
circoli,  alle  sale  convegno e mense per ufficiali e sottufficiali,
nonche'  alle  mense  aziendali,  ai soggiorni marini e montani, agli
stabilimenti  balneari, agli spacci e sale cinematografiche, posti di
ristoro,   case   del   soldato  e  foresterie  operanti  nell'ambito
dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica,
ancorche'  le  gestioni  medesime  risultino alimentate in tutto o in
parte con fondi non statali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n.  44,  che  all'articolo  15  disciplina  le  attivita' culturali e
ricreative  a  favore  del personale dipendente delle amministrazioni
dello  Stato  ed  in particolare l'istituzione, la composizione ed il
funzionamento  degli  organismi  per la gestione dei servizi sociali,
ricreativi,  culturali,  di ristoro, di mensa, di approvvigionamento,
di asilo nido e per il tempo libero;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 20
febbraio 1992 che approva il regolamento tipo per la disciplina degli
organismi  di  gestione  dei  servizi  sociali  nelle amministrazioni
statali  in  applicazione  al  comma  7  dell'articolo  15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, il quale
risulta  modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470,
che  all'articolo  3  disciplina  l'indirizzo politicoamministrativo,
funzioni   e   responsabilita'   nell'ambito   delle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,   che   approva   il   regolamento  recante  semplificazione  ed
accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
  Vista  la  legge  23  dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della
soppressione   delle   gestioni   fuori  bilancio  nell'ambito  delle
amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento all'articolo
5  che  disciplina  gli interventi di protezione sociale a favore del
personale militare e civile delle Forze armate e dei loro familiari;
  Visto  il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge
24  ottobre  1996,  n.  556,  che,  all'articolo 9, nell'ambito della
disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto
a cura dell'amministrazione di attivita' di protezione sociale;
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante nuove norme in materia
di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;
  Visto   il   decreto  legislativo  16  luglio  1997,  n.  264,  che
all'articolo   8  devolve  all'ufficio  del  segretario  generale  le
attribuzioni della soppressa Direzione generale delle provvidenze per
il  personale,  previste  all'articolo  30 del decreto del Presidente
della  Repubblica  18 novembre 1965, n. 1478, in materia di attivita'
assistenziali, culturali e ricreative del personale militare e civile
comunque  dipendente  dal  Ministero della difesa e di quello cessato
dal servizio nonche' delle famiglie del personale stesso;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota
n. 5617 del 31 dicembre 1998);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Finalita' degli interventi di protezione sociale
  1.   Gli   interventi   di   protezione   sociale   si  inseriscono
istituzionalmente  nell'attivita'  funzionale delle Forze armate allo
scopo  di  favorire  il mantenimento della efficienza psicofisica del
personale  militare, conservare l'aggregazione sociale dei dipendenti
e  delle  loro  famiglie,  il loro arricchimento culturale nonche' di
conseguire  proficui  rapporti  di  democratica  interazione  con  la
collettivita'  esterna,  per  il  pieno  sviluppo della persona umana
dedicata al bene comune della difesa della Patria.
  2.  A  tal  fine e' consentito al personale militare e civile delle
Forze  armate,  in  servizio  e  non,  nonche'  ai loro familiari, di
utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e
per  il  tempo  libero, senza finalita' di lucro qualora direttamente
gestiti  ed  all'uopo  predisposti  dall'amministrazione  anche al di
fuori delle strutture militari.
                                  Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei decreti del Presidente di Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
            -  Il  testo  della legge 20 giugno 1956, n. 612, recante
          "Norme    per   l'erogazione   di   contributi,   compensi,
          sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero
          della  difesa"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 6
          luglio 1956, n. 166.
            -  Il  testo  dell'art. 9 del D.P.R. 18 novembre 1965, n.
          1477,  concernente  "Ordinamento dello Stato maggiore della
          Difesa e degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica   in  tempo  di  pace",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1996, n. 11 - supplemento
          ordinario, e' il seguente:
            "Art.  9  (Attribuzioni).  -  I capi di Stato maggiore di
          Forza  armata,  sulla  base  degli  indirizzi  fissati  dal
          Ministro  per la difesa e delle direttive del capo di Stato
          maggiore  della Difesa nell'ambito delle attribuzioni e dei
          poteri  a questo conferiti dalla legge, sono competenti per
          la  pianificazione  e  la programmazione tecnica e le altre
          predisposizioni relative all'impiego della rispettiva Forza
          armata,  nonche'  per  il  controllo  dell'attuazione delle
          istituzioni emanate.
            Con particolare riguardo essi, sulla base degli indirizzi
          e delle direttive suddette:
            a) sono sentiti collegialmente dal capo di Stato maggiore
          della  Difesa  per  la  pianificazione  operativa  e per la
          formulazione dei relativi programmi tecnicofinanziari;
            b)   impartiscono   alle  competenti  direzioni  generali
          direttive   d'ordine   tecnicomilitare   per   la  migliore
          realizzazione dei programmi tecnicofinanziari approvati dal
          Ministro:
            c)  definiscono  i  piani  operativi particolari di Forza
          armata;
               d) determinano:
            la composizione, l'organizzazione e lo schieramento delle
          forze;
               le modalita' per l'attuazione della mobilitazione;
            la   regolamentazione   nei  vari  settori  di  attivita'
          tecnicomilitare;
               i piani degli apprestamenti defensivi;
            gli  organici  del  personale  dei comandi, delle unita',
          delle  scuole e degli enti vari, nei limiti delle dotazioni
          organiche complessive indicate dalle leggi in vigore;
             (Omissis)".
            -  Il  testo  del D.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076, recante:
          "Approvazione  del  regolamento  per l'amministrazione e la
          contabilita'  degli organismi dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica",  e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239.
            -  Il  testo  dell'art.  24 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
          616,  concernente: "Attuazione della delega di cui all'art.
          1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", e' il seguente:
            "Art.  24  (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
            1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe
          o calamita' naturale di particolare gravita' o estensione;
            2)  gli  interventi  di  prima  assistenza  in  favore di
          profughi   e   di  rimpatriati  in  conseguerza  di  eventi
          straordinari  ed  eccezionali  e, per i profughi stranieri,
          limitatamente  al  periodo di tempo strettamente necessario
          alle  operazioni  di  identificazione  e  di riconoscimento
          dalla qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di
          Ginevra  del  28  luglio  1951,  ratificata con la legge 24
          luglio  1954,  n.  722,  e  per  il  tempo di attesa per il
          trasferimento in altri Paesi:
            3)  gli  interventi  di  protezione  sociale  prestati ad
          appartenenti  alle  Forze  armate dello Stato, all'Arma dei
          carabinieri,  agli  altri  Corpi  di  polizia  ed  al Corpo
          nazionale dei Vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti
          ed organismi appositamente istituiti.
            4)  i  rapporti  in  materia  di assistenza con organismi
          assistenziali,  stranieri  ed  internazionali,  nonche'  la
          distribuzione  tra  le  regioni  di  prodotti  destinati  a
          finalita'  assistenziali in attuazione di regolamenti della
          Comunita' economica europea;
            5)  le  pensioni  e gli assegni di carattere continuativo
          disposti  dalla  legge  in  attuazione  dell'art.  38 della
          Costituzione,  ivi compresi le indennita' di disoccupazione
          e  gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e
          salari;
            6)    l'attivita'   dei   CPABP   strettamente   limitata
          all'esercizio  delle funzioni di cui al precedente punto 5)
          fino al riordinamento dell'assistenza pubblica".
            -  Il  testo della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante:
          "Norme di principio sulla disciplina militare", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203.
- Il testo della legge 27 dicembre 1989, n. 409:
          "Bilancio  di  previsione dello Stato dell'anno finanziario
          1990  e  bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992" e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1989, n.
          303,  supplemento  ordinario.  Il testo dell'art. 13, comma
          12, e' il seguente:
            "12. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti
          finanziari   ed   economici  delle  attivita'  relative  ai
          circoli,  alle  sale  di  convegno  e mense per ufficiali e
          sottufficiali,  nonche'  alle mense aziendali, ai soggiorni
          marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e
          sale  cinematografiche  istituiti  presso  enti,  comandi e
          unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato
          e  foresterie,  operanti  nell'ambito  dell'Amministrazione
          militare  sprovviste  di personalita' giuridica, si applica
          la  disciplina prevista all'art. 9, secondo e quarto comma,
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art.
          33  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni,  ancorche'  le  gestioni  medesime risultino
          alimentate in tutto o in parte con fondi non statali".
            - Il testo dell'art. 15 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44
          "Regolamento  per  il  recepimento  delle  norme risultanti
          dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  del 26 settembre
          1989  concernente  il  personale  del comparto Ministeri ed
          altre  categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986,
          n.  68",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1990,
          n. 54, supplemento ordinario, e' il seguente:
            "Art.   15  (Attivita'  culturali  e  ricreative).  -  1.
          Nell'ambito  di  quanto stabilito nell'art. 34 del D.P.R. 8
          maggio   1987,   n.  266,  ai  fini  dell'incremento  della
          produttivita'  conseguibile  anche  con  il  rispetto e con
          l'articolazione  dell'orario  di  lavoro, con la promozione
          culturale    e    con    il   benessere   psicologico,   le
          amministrazioni  possono  istituire al loro interno servizi
          ricreativi,   culturali,   di   ristoro,   di   mensa,   di
          approvvigionamento,  di  asilo  nido ed assumere iniziative
          per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.
            2.  La  gestione  di tali servizi puo' essere affidata ad
          organismi  formati,  a  maggioranza, dai rappresentanti dei
          dipendenti  e  da rappresentanti dell'Amministrazione ed e'
          sottoposta  alla vigilanza di un comitato interno, formato,
          a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che
          preveda  anche  la  partecipazione  di  rappresentanti  dei
          dipendenti.
            3.  Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono,  compatibilmente  con  le
          proprie   necessarie   e  prioritarie  esigenze  operative,
          mettere  a  disposizione degli organismi di cui al comma 2,
          nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo
          costituite,  adeguati  locali che, in quanto utilizzati per
          scopi istituzionali, sono esenti da canoni.
            4.  Le  amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli
          degli  stati  di  previsione  le  spese per la manutenzione
          ordinaria dei locali messi a disposizione.
            5.   Nel   caso  di  servizi  individuali,  i  lavoratori
          interessati partecipano con una quota che non puo' eccedere
          il  trenta  per  cento  del costo complessivo, salvo i casi
          diversamente previsti da disposizioni legislative.
            6.  Con  gli  accordi decentrati a livello nazionale sono
          disciplinate  le  modalita'  di  erogazione  dei servizi, i
          tempi  ed  i  modi  di fruizione, l'organizzazione e quanto
          altro  necessario  al  corretto ed efficiente impiego delle
          risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando il
          controllo  sulla gestione degli organismi di cui ai commi 2
          e 3 da parte dell'amministrazione.
            7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          da emanarsi - sentite le organizzazioni e le confederazioni
          sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la
          funzione  pubblica in data 27 aprile 1989, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 109 del 2 maggio
          1989  -  entro  un anno dalla data di entrata in vigore del
          presente  regolamento,  sara'  definito il regolamento tipo
          degli organismi di cui ai commi 2 e 3".
            -  Il  testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  20  febbraio  1992 "Disciplina degli organismi di
          gestioni dei servizi sociali nelle amministrazioni statali"
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1992, n.
          79.
            - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n.  29, "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge  23  ottobre  1992,  n.  421, come risulta modificato
          dall'art.  2  del  decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
          470   (Gazzetta   Ufficiale   24  novembre  1993,  n.  276,
          supplemento ordinario) e' il seguente:
            "Art.  3  (Indirizzo  politicoamministrativo:  funzioni e
          responsabilita').  -  1.  Gli organi di Governo definiscono
          gli  obiettivi  ed  i  programmi da attuare e verificano la
          rispondenza  dei  risultati  della  gestione amministrativa
          alle direttive generali impartite.
            2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e
          amministrativa,  compresa  l'adozione di tutti gli atti che
          impegnano   l'amministrazione   verso  l'esterno,  mediante
          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse
          umane  e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
          della gestione e dei relativi risultati.
            3.  Le  amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di
          rappresentanza  politica,  adeguano  i  loro ordinamenti al
          principio  della  distinzione tra indirizzo e controllo, da
          un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita'
          della  dirigenza,  nelle  universita'  e  negli istituti di
          istruzione    universitaria    l'incarico    di   direttore
          amministrativo  e'  attribuito  ai  dirigenti  della stessa
          universita'  a di altra sede universitaria, ovvero di altra
          amministrazione     pubblica,     previo     nulla     osta
          dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo
          determinato  e  puo'  essere  rinnovato.  Gli  statuti  dei
          singoli  atenei determinano le modalita' per lo svolgimento
          dei  concorsi,  per l'accesso alle qualifiche dirigenziali,
          da  attuare  anche  tra piu' atenei, sulla base di appositi
          accordi".
            -  Il testo del decreto del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367
          (Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle
          procedure   di  spesa  e  contabili)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  13  giugno  1994,  n. 136, supplemento
          ordinario.
            - Il testo della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante:
          "Disciplina   della   soppressione   delle  gestioni  fuori
          bilancio  nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato" e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 1993, n.
          306".  Il  testo  dell'art.  5  della  predetta legge e' il
          seguente:
            "Art.  5  (Attivita'  di protezione sociale). - 1. I beni
          patrimoniali  gia'  di  pertinenza  delle  cessate gestioni
          fuori  bilancio  dei  Ministeri della difesa e dell'interno
          nonche'  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  di  cui,
          rispettivamente  al  comma  12  dell'art.  13,  al  comma 4
          dell'art.  9 al comma 6 dell'art. 4 della legge 27 dicembre
          1989,  n.  409,  fatta  eccezione  per  i  beni  di consumo
          acquistati    con   l'esclusivo   apporto   del   personale
          dipendente,  le cui rimanenze sono destinate agli organismi
          di  cui  al  comma 4 del presente articolo, sano trasferiti
          negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse
          sono state svolte.
            2.  Le  disponibilita'  liquide  delle gestioni di cui al
          comma  1,  accertate alla data di cessazione delle gestioni
          stesse,  sono  versate  ad apposito capitolo dello stato di
          previsione  dell'entrata  del  bilancio  della  Stato,  per
          essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
          competenti  capitoli  di  spesa.  I  crediti accertati e le
          obbligazioni  risultanti  alla  stessa  data costituiscono,
          rispettivamente,   accertamenti  ed  impegni  dei  predetti
          capitoli di entrata e di spesa.
            3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio
          1977,  n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica
          27  gennaio  1990, n. 44, a favore del personale militare e
          civile delle Forze armate, dei Vigili del fuoco e del Corpo
          della  Guardia  di  finanza e dei loro familiari, nonche' a
          favore  del personale del Corpo forestale dello Stato, sono
          concessi  in  uso  alle  organizzazioni di cui al comma 4 i
          locali  demaniali,  i  mezzi, le strutture, i servizi e gli
          impianti  necessari  per i predetti interventi. Con decreto
          dei  Ministri  competenti,  di concerto con il Ministro del
          tesoro, da emanare entro sei mesi, dalla data di entrata in
          vigore   della   presente  legge,  saranno  determinati  le
          consistenze  ed  il  valore  di  tali  apporti  nonche'  le
          relative norme d'uso.
            4.  Per  l'esercizio  delle  attivita'  connesse, con gli
          interventi  di  protezione  sociale  di  cui al comma 3, le
          amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento
          in   concessione  alle  organizzazioni  costituite  tra  il
          personale  dipendente  ai  sensi dell'art. 8 della legge 11
          luglio  1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure
          negoziali  semplificate,  secondo  le modalita' che saranno
          stabilite    con   regolamento   approvato   dai   Ministri
          interessati,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da
          emanare  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della presente legge".
            -  Il  testo del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, concernente:
          "Disposizioni  urgenti  in materia d'imposizione diretta ed
          indiretta,     di     funzionalita'    dell'Amministrazione
          finanziaria,   di   gestioni   fuori   bilancio,  di  fondi
          previdenziali  e  di  contenzioso  tributario e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 199 del 26
          agosto  1996.  Tale D.L. e' stato convertito dalla legge 24
          ottobre 1996, n 556 - Gazzetta Ufficiale - serie generale -
          n. 251 del 25 ottobre 1996.
          Il  testo  dell'art.  9  del  decreto-legge  suddetto e' il
          seguente:
            "Art.  9  (Gestioni fuori bilancio). - 1. Le disposizioni
          di  cui  all'art.  5  della legge 23 dicembre 1993, n. 559,
          hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997; sino a tale
          data  sono  fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni
          fuori   bilancio  inerenti  alle  attivita'  di  protezione
          sociale  di cui all'art. 24, primo comma, n. 3, del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
          all'art.  15 del decreto del Presidente della Repubblica 17
          gennaio  1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni
          di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993.
            2.  Per  la compiuta attuazione delle disposizioni di cui
          all'art.  5,  commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n.
          559,  con  decreto  dei  Ministri competenti, da emanare di
          concerto  con il Ministro del tesoro, previa individuazione
          degli  enti e delle strutture che, per esigenze operative o
          per  assicurare  la  continuita'  degli interventi, possono
          costituire  nel  proprio  ambito  gestioni  per l'esercizio
          diretto   di   attivita'   di   protezione   sociale,  sono
          disciplinati  le modalita' esecutive delle stesse attivita'
          e    relativa   regolamentazione   amministrativacontabile,
          l'ammissione   del   personale  e  connesse  contribuzioni,
          nonche' il versamento dei contributi ai capitali di entrata
          del   bilancio   dello   Stato  per  la  riassegnazione  ai
          pertinenti   capitoli   di   spesa   delle  amministrazioni
          interessate".
            -  Il testo della legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente
          "Modifiche  alla  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni  e integrazioni recante Norme di contabilita'
          dello  Stato  in materia di bilancio. Delega al Governo per
          l'individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base del
          bilancio   dello   Stato",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 aprile 1997, n. 81.
            -   Il  decreto  legislativo  16  luglio  1997,  n.  264,
          concernente   "Riorganizzazione   dell'area   centrale  del
          Ministero  della  difesa  a  norma dell'art. 1, lettera b),
          della  legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185.
            -  Il  testo  dell'art.  30  del  decreto  del  D.P.R. 18
          novembre 1965, n. 1478, concernente "Riorganizzazione degli
          uffici  centrali  del  Ministero  della difesa", pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del  15  gennaio  1996, n. 11 -
          supplemento ordinario, e' il seguente:
            "Art.  30.  - La Direzione generale delle provvidenze per
          il personale sopraintende:
            alle  attivita'  assistenziali,  culturali e ricreative a
          favore del personale militare e civile, comunque dipendente
          dal Ministero della difesa e di quello cessato
dal servizio, nonche' delle famiglie del personale stesso;
alle attivita' tendenti a far conseguire al personale
          militare, mediante la frequenza di corsi interni o esterni,
          qualificazioni   professionali  civili,  nonche'  a  quelle
          rivolte  ad  agevolare  il  collocamento  dei  militari che
          cessano dal servizio.
            La      Direzione      generale      provvede     inoltre
          all'amministrazione  dei capitoli di bilancio relativi alle
          attivita'  indicate  al  comma precedente, con l'osservanza
          del  disposto  degli  articoli 49 e 52 del regio decreto 18
          novembre 1923, n. 2440".
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materia di
          competenza  di  piu  Ministri,  possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".