IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto l'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 28
novembre  1997, n. 464, che prevede la soppressione dell'accademia di
sanita'  militare interforze e l'attribuzione delle relative funzioni
alle  accademie  militari  di Forza armata con modalita' attuative da
determinarsi  con  uno o piu' regolamenti adottati dal Ministro della
difesa;
  Vista  la  legge  14  marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione
dell'accademia  di  sanita'  militare  interforze  ed  il decreto del
Presidente  della  Repubblica  7  gennaio  1970,  n.  98,  recante le
relative norme di attuazione;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 5539 del 23 dicembre 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  funzioni  dell'accademia  di  sanita'  militare  interforze
relative  alla  formazione  degli allievi che aspirano alla nomina ad
ufficiale   in  servizio  permanente  nel  ruolo  normale  del  Corpo
sanitario   dell'Esercito   sono  attribuite  all'accademia  militare
dell'Esercito  a  decorrere  dall'anno  accademico  1998-1999  e sono
svolte secondo le disposizioni che ne disciplinano l'attivita'.
                                  Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  D.Lgs.  28  novembre  1997, n. 464, reca: "Riforma
          strutturale  delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma
          1,  lettere  a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n.
          549".
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.