I  prezzi  delle  specialita' medicinali  rimborsabili  dal  S.S.N.
sottoposti alla  disciplina del prezzo medio  europeo, secondo quanto
disposto dalla  legge n. 449  del 27  dicembre 1997 e  dalla delibera
C.I.P.E. 26 febbraio  1998, potranno usufruire della  seconda fase di
allineamento al prezzo medio europeo non prima del 15 luglio 1999.
  Le  aziende  che  intendono   modificare  i  prezzi  delle  proprie
specialita'  medicinali devono  inviare  alla  segreteria C.I.P.E.  -
Ufficio sorveglianza farmaci - la richiesta di variazione del prezzo,
attenendosi  a   quanto  gia'   autocertificato  in  sede   di  prima
applicazione del prezzo, entro il 10 giugno 1999.
  Qualora l'Ufficio  non chieda di  rettificare entro il 30  giugno i
prezzi  comunicati, le  aziende  potranno  pubblicarli sulla  seconda
parte   della  Gazzetta   Ufficiale  ed   entreranno  in   vigore  il
quindicesimo giorno  successivo e  comunque non  prima del  15 luglio
1999.
  La  domanda   dovra'  contenere  le  seguenti   informazioni:  nome
specialita', codice  A.I.C., prezzo  ex factory  in vigore  (punto i)
dell'allegato B alla delibera 26 febbraio 1998 gia' autocertificato),
prezzo al pubblico attuale, prezzo ex factory europeo, valore tranche
(punto  h)  dell'allegato  B  alla delibera  26  febbraio  1998  gia'
autocertificato),  prezzo  ex  factory  seconda  tranche,  prezzo  al
pubblico seconda tranche.
   Si precisa che:
  1) per  i prezzi determinati  secondo quanto previsto dal  comma 5,
dell'art. 70 della legge n. 448  del 29 dicembre 1998 (prezzo europeo
ridotto del 15%), le aziende possono applicare in questa seconda fase
un  sesto della  differenza  tra ricavo  industria  europeo e  ricavo
industria attualmente in vigore;
  2)  le  specialita'  medicinali  copia  ed  i  generici  che  hanno
attualmente un prezzo inferiore del  20% del prezzo della specialita'
originale, nel  calcolo della seconda tranche,  analogamente a quanto
gia' avvenuto,  possono applicare  un prezzo  non superiore  a quella
calcolato  per la  specialita'  originale  comprensivo della  seconda
tranche, ridotto del 20%.
  Per gli  arrotondamenti e le  scorte valgono le  disposizioni della
delibera C.I.P.E. sopra citata.