IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i   regolamenti  del   Consiglio  delle   Comunita'  europee
attualmente  in  vigore  in  materia   di  Fondi  strutturali  e,  in
particolare, il  regolamento n. 2085/93 concernente  il Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;
  Visto  il  regolamento  CE  del Consiglio  n.  951/97  relativo  al
miglioramento     delle     condizioni    di     trasformazione     e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
  Viste le  proprie delibere 3  dicembre 1997,  n. 227 e  11 novembre
1998, n.  114, concernenti il cofinanziamento  nazionale delle azioni
dirette di cui  al citato regolamento n. 951/97,  nelle regioni fuori
obiettivo 1, per il periodo 1994-1999;
  Considerato che al fine di  assicurare la piena utilizzazione delle
risorse comunitarie messe a disposizione  per il periodo 1994-1999, a
titolo  del  regolamento  suddetto,   e'  opportuno  consentire  alle
amministrazioni responsabili dell'attuazione  dei programmi operativi
di  stabilire un  programma di  interventi finanziari  ammissibili al
cofinanziamento  comunitario  piu'  ampio di  quello  definito  nelle
decisioni comunitarie;
  Considerato  che  a  tal  fine  occorre  elevare,  nell'ambito  dei
programmi cofinanziati,  in deroga a quanto  stabilito dalla delibera
CIPE  20  dicembre  1994,  il finanziamento  del  predetto  Fondo  di
rotazione  nella  misura  indicata   nella  allegata  tabella,  fermo
restando  che le  regioni  e le  province  autonome devono  mantenere
almeno  inalterate le  proprie  risorse gia'  destinate ai  programmi
cofinanziati per  il periodo  1994-1999 allo  scopo di  utilizzare la
disponibilita'  che  si  viene  a formare  per  finanziare  programmi
regionali aggiuntivi;
  Considerato che con la citata delibera  3 dicembre 1997 il Fondo di
rotazione ha gia'  assunto a proprio carico  l'intera quota nazionale
pubblica per  le regioni Umbria  e Marche per il  cofinanziamento dei
programmi aggiuntivi  regionali correlati al predetto  regolamento CE
n. 951/97;
  Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 6271 del 20
ottobre 1998 e la successiva nota n. 1041 dell'11 febbraio 1999;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
                              Delibera:
  1. Nell'ambito dei programmi regionali  di cui al regolamento CE n.
951/97, cofinanziati con delibera CIPE 3 dicembre 1997, n. 227, ed in
deroga a  quanto stabilito dalla  delibera CIPE 20 dicembre  1994, le
quote  a  carico  del  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche  comunitarie di  cui alla  legge n.  183/1987 sono  elevate
nella  misura  indicata  nella  allegata  tabella,  che  forma  parte
integrante della presente delibera.
  2.  Le  regioni e  le  province  autonome devono  mantenere  almeno
inalterate   le  proprie   risorse   gia'   destinate  al   programma
cofinanziato per  il periodo 1994-1999,  allo scopo di  utilizzare la
disponibilita'  che  si  viene  a formare  per  finanziare  programmi
regionali aggiuntivi eligibili ai sensi  del citato regolamento CE n.
951/97.
  3. La  quota a carico del  predetto Fondo viene erogata  secondo le
modalita'  previste   dalla  normativa  vigente,  sulla   base  delle
richieste  inoltrate   dalle  regioni   e  dalle   province  autonome
interessate.
  4.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  la  quota
stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  5. Le amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative ed i
provvedimenti necessari  per utilizzare entro le  scadenze previste i
finanziamenti  comunitari  e  nazionali   relativi  ai  programmi  ed
effettuano i  controlli di competenza.  Il Fondo di  rotazione potra'
procedere  ad  eventuali,   ulteriori  controlli,  avvalendosi  delle
strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
  6.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,  a   cura  delle  amministrazioni  titolari,   al  Sistema
informativo  del   Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica -  Dipartimento  della ragioneria  generale
dello Stato, secondo le modalita' vigenti.
   Roma, 19 febbraio 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999
Registro  n. 2  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 89