IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria; Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunita' europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2085/93 concernente il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 951/97 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Viste le proprie delibere 3 dicembre 1997, n. 227 e 11 novembre 1998, n. 114, concernenti il cofinanziamento nazionale delle azioni dirette di cui al citato regolamento n. 951/97, nelle regioni fuori obiettivo 1, per il periodo 1994-1999; Considerato che al fine di assicurare la piena utilizzazione delle risorse comunitarie messe a disposizione per il periodo 1994-1999, a titolo del regolamento suddetto, e' opportuno consentire alle amministrazioni responsabili dell'attuazione dei programmi operativi di stabilire un programma di interventi finanziari ammissibili al cofinanziamento comunitario piu' ampio di quello definito nelle decisioni comunitarie; Considerato che a tal fine occorre elevare, nell'ambito dei programmi cofinanziati, in deroga a quanto stabilito dalla delibera CIPE 20 dicembre 1994, il finanziamento del predetto Fondo di rotazione nella misura indicata nella allegata tabella, fermo restando che le regioni e le province autonome devono mantenere almeno inalterate le proprie risorse gia' destinate ai programmi cofinanziati per il periodo 1994-1999 allo scopo di utilizzare la disponibilita' che si viene a formare per finanziare programmi regionali aggiuntivi; Considerato che con la citata delibera 3 dicembre 1997 il Fondo di rotazione ha gia' assunto a proprio carico l'intera quota nazionale pubblica per le regioni Umbria e Marche per il cofinanziamento dei programmi aggiuntivi regionali correlati al predetto regolamento CE n. 951/97; Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 6271 del 20 ottobre 1998 e la successiva nota n. 1041 dell'11 febbraio 1999; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Delibera: 1. Nell'ambito dei programmi regionali di cui al regolamento CE n. 951/97, cofinanziati con delibera CIPE 3 dicembre 1997, n. 227, ed in deroga a quanto stabilito dalla delibera CIPE 20 dicembre 1994, le quote a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 sono elevate nella misura indicata nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera. 2. Le regioni e le province autonome devono mantenere almeno inalterate le proprie risorse gia' destinate al programma cofinanziato per il periodo 1994-1999, allo scopo di utilizzare la disponibilita' che si viene a formare per finanziare programmi regionali aggiuntivi eligibili ai sensi del citato regolamento CE n. 951/97. 3. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dalle regioni e dalle province autonome interessate. 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 5. Le amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al Sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' vigenti. Roma, 19 febbraio 1999 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti il 5 maggio 1999 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 89