IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turisticoalberghiero e rimanda a specifiche direttive la fissazione, in particolare, delle attivita' e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie; Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1998 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato le predette direttive; Visto il decreto ministeriale del 19 marzo 1999 con il quale sono state indicate le ulteriori attivita' ammissibili e le priorita' regionali di cui all'art. 4, comma 3 del citato decreto ministeriale 20 luglio 1998; Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 1999 con il quale, a seguito della segnalazione da parte delle regioni Campania e Sardegna di alcuni errori materiali contenuti nelle proprie proposte assunte a base del citato decreto ministeriale del 19 marzo 1999, sono stati annullati e sostituiti i punteggi relativi alle priorita' delle dette regioni per l'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 4 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni utili per le domande del settore turisticoalberghiero presentate entro il 1999; Considerato che il predetto decreto ministeriale del 22 aprile 1999 contiene, nell'allegato, alcuni errori materiali; Ritenuto necessario apportare le conseguenti necessarie rettifiche al piu' volte citato decreto ministeriale del 22 aprile 1999; Decreta: Articolo unico Nell'allegato al decreto ministeriale del 22 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 1999, recante modificazioni al decreto ministeriale 19 marzo 1999, sono da apportare, a seguito di alcuni errori materiali nello stesso contenuti, le seguenti rettifiche concernenti il prospetto relativo alla regione Campania: nel l gruppo di comuni da Amalfi a Vietri sul Mare, il comune di "Barano" deve intendersi "Barano d'Ischia", il comune di "Forio d'Ischia" deve intendersi "Forio", il comune di "Meta di Sorrento" deve intendersi "Meta"; nel 2 gruppo di comuni, da Agropoli a Trecase, deve intendersi compreso anche il comune di "Vibonati"; nel 4 gruppo di comuni, da Aiello del Sabato a Volla, devono intendersi compresi anche i comuni di "Avellino", "Benevento", "Caserta", "Mugnano di Napoli", "Napoli" e "Salerno"; nel 5 gruppo di comuni, da Acerra a Vibonati, il comune di "Vibonati" deve intendersi eliminato in quanto compreso tra quelli del 2 gruppo; nel 6 gruppo di comuni, da Afragola a Zungoli, il comune di "Conca della Compagnia" deve intendersi "Conza della Campania" ed il comune di "Sant'Angelo a Fasanella" deve intendersi eliminato in quanto compreso tra quelli del 3 gruppo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 maggio 1999 Il Ministro: Bersani