IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il  decreto-legge 22  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 19 dicembre  1992, n. 488, in  materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20  ottobre  1995,  n.  527,
concernente  le  modalita'  e  le procedure  per  la  concessione  ed
erogazione delle  agevolazioni in  favore delle  attivita' produttive
nelle  aree depresse  del  Paese, come  modificato  ed integrato  dal
decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;
  Visto l'art. 9,  comma 1, della legge 27 dicembre  1997, n. 449 che
estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti
nel settore turisticoalberghiero e  rimanda a specifiche direttive la
fissazione,  in  particolare,  delle  attivita'  e  delle  iniziative
ammissibili,  dei  meccanismi  di  valutazione delle  domande  e  dei
criteri per la formazione di specifiche graduatorie;
  Visto il  decreto ministeriale del 20  luglio 1998 con il  quale il
Ministro dell'industria, del commercio  e dell'artigianato ha emanato
le predette direttive;
  Visto il decreto  ministeriale del 19 marzo 1999 con  il quale sono
state  indicate le  ulteriori  attivita' ammissibili  e le  priorita'
regionali di cui all'art. 4,  comma 3 del citato decreto ministeriale
20 luglio 1998;
  Visto il  decreto ministeriale del 22  aprile 1999 con il  quale, a
seguito della segnalazione da parte delle regioni Campania e Sardegna
di alcuni errori materiali contenuti nelle proprie proposte assunte a
base del  citato decreto ministeriale  del 19 marzo 1999,  sono stati
annullati e sostituiti i punteggi relativi alle priorita' delle dette
regioni  per l'indicatore  di cui  all'art. 6,  comma 4,  lettera a),
punto 4 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e
integrazioni utili  per le  domande del  settore turisticoalberghiero
presentate entro il 1999;
  Considerato che il predetto decreto ministeriale del 22 aprile 1999
contiene, nell'allegato, alcuni errori materiali;
  Ritenuto necessario apportare  le conseguenti necessarie rettifiche
al piu' volte citato decreto ministeriale del 22 aprile 1999;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Nell'allegato  al   decreto  ministeriale   del  22   aprile  1999,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 98
del 28 aprile 1999, recante  modificazioni al decreto ministeriale 19
marzo 1999, sono  da apportare, a seguito di  alcuni errori materiali
nello  stesso  contenuti,  le   seguenti  rettifiche  concernenti  il
prospetto relativo alla regione Campania:
  nel l gruppo  di comuni da Amalfi  a Vietri sul Mare,  il comune di
"Barano"  deve  intendersi "Barano  d'Ischia",  il  comune di  "Forio
d'Ischia" deve  intendersi "Forio", il  comune di "Meta  di Sorrento"
deve intendersi "Meta";
  nel  2 gruppo  di comuni,  da Agropoli  a Trecase,  deve intendersi
compreso anche il comune di "Vibonati";
  nel  4 gruppo  di  comuni, da  Aiello del  Sabato  a Volla,  devono
intendersi  compresi  anche  i  comuni  di  "Avellino",  "Benevento",
"Caserta", "Mugnano di Napoli", "Napoli" e "Salerno";
  nel  5  gruppo di  comuni,  da  Acerra  a  Vibonati, il  comune  di
"Vibonati" deve  intendersi eliminato  in quanto compreso  tra quelli
del 2 gruppo;
  nel 6 gruppo di comuni, da  Afragola a Zungoli, il comune di "Conca
della Compagnia" deve intendersi "Conza  della Campania" ed il comune
di  "Sant'Angelo a  Fasanella"  deve intendersi  eliminato in  quanto
compreso tra quelli del 3 gruppo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 maggio 1999
                                                 Il Ministro: Bersani