IL DIRIGENTE GENERALE
  del  Dipartimento delle professioni sanitarie,  delle risorse umane
e  tecnologiche    in  sanita'    e  dell'assistenza    sanitaria  di
competenza statale
  Visto  il proprio  decreto in  data  10 giugno  1997, e  successive
integrazioni, con  il quale l'azienda ospedaliera  "Ospedali riuniti"
di Bergamo e'  stata autorizzata ad espletare  attivita' di trapianto
di  fegato  da cadavere  a  scopo  terapeutico  su pazienti  in  eta'
pediatrica;
  Vista  l'istanza  presentata  dal direttore  generale  dell'azienda
ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo  in data 18 settembre 1998,
reiterata in  data 19 gennaio  1999, intesa ad  ottenere l'estensione
dell'autorizzazione ad espletare attivita'  di trapianto di fegato da
cadavere a scopo terapeutico anche in pazienti adulti;
  Viste   le  relazioni   favorevoli,  gia'   espresse  dall'Istituto
superiore di  sanita', in data 16  gennaio 1997 e 26  giugno 1998, in
esito  agli  accertamenti  tecnici   espletati  presso  la  struttura
ospedaliera;
  Preso atto che l'azienda ospedaliera "Ospedali riuniti" di Bergamo,
gia' autorizzata ad espletare trapianti di cuore, cuorepolmone, rene,
renepancreas, rene tra viventi, fegato  in eta' pediatrica, ha svolto
una   considerevole  attivita',   sviluppando   in  particolare,   in
collaborazione  con   altri  centri  autorizzati,  un   programma  di
trapianto di "fegato diviso" che  ha consentito di utilizzare un solo
organo per trapiantare un paziente in  eta' pediatrica ed uno in eta'
adulta e che, ulteriormente  perfezionato, consentira' di trapiantare
contemporaneamente  due  pazienti   adulti,  con  cio'  realizzandosi
un'ottimizzazione  delle  risorse  ed  un  incremento  dei  trapianti
epatici;
  Ritenuta, per tali motivi, la particolare opportunita' di concedere
l'autorizzazione  richiesta  e  di  fissare  a  tre  anni  la  durata
dell'autorizzazione stessa;
  Vista  la legge  del  2 dicembre  1975, n.  644,  che disciplina  i
prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva il  regolamento  di  esecuzione della  sopracitata
legge;
  Vista la legge del 13 luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni sul prelievo  di parti di cadavere a  scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il  regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera  "Ospedali   riuniti"   di  Bergamo,   gia'
autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di fegato da cadavere
a scopo terapeutico su pazienti in eta' pediatrica, e' autorizzata ad
espletare le medesime attivita' su pazienti in eta' adulta.