IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  502,  recante:  "Riordino  della  disciplina  in   materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7  dicembre  1993,
n. 517; 
  Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate  disposizioni,  spetta
al Ministro della sanita'  di  individuare  con  proprio  decreto  le
figure professionali da formare ed i relativi profili,  relativamente
alle aree del personale sanitario infermieristico,  tecnico  e  della
riabilitazione; 
  Ritenuto  di  individuare  con  singoli  provvedimenti  le   figure
professionali; 
  Ritenuto di individuare la figura dell'igienista dentale; 
  Visti il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre  1994,  n.
669, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre  1994,
ed il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1997 con  il
quale il predetto regolamento e' stato annullato; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 18 giugno 1998; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi dell'11 gennaio 1999; 
  Vista la nota in data 16  febbraio  1999,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 3  e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. E' individuata la figura  professionale  dell'igienista  dentale
con il seguente profilo: l'igienista dentale e' l'operatore sanitario
che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti
relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali  su  indicazione
degli odontoiatri e dei medici  chirurghi  legittimati  all'esercizio
della odontoiatria. 
  2. L'igienista dentale: 
  a) svolge attivita' di educazione sanitaria dentale e  partecipa  a
progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del  sistema  sanitario
pubblico; 
  b)   collabora   alla   compilazione   della    cartella    clinica
odontostomatologica   e   provvede    alla    raccolta    dei    dati
tecnicostatistici; 
  c) provvede all'ablazione  del  tartaro  e  alla  levigatura  delle
radici nonche' all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; 
  d) provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale  e
sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica
e  patina  dentale  motivando  l'esigenza   dei   controlli   clinici
periodici; 
  e) indica le norme di una alimentazione  razionale  ai  fini  della
tutela della salute dentale. 
  3. L'igienista dentale svolge la  sua  attivita'  professionale  in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di  dipendenza  o
liberoprofessionale, su indicazione degli odontoiatri  e  dei  medici
chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria. 
 
    

          Avvertenza:
            Il    testo delle  note qui  pubblicato e'  stato redatto
          redatto ai sensi dell'art. 10, comma  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione  delle  leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:
            - Si riporta il testo dell'art.  6, comma 3,  del  D.Lgs.
          30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino della disciplina in
          materia sanitaria, a  norma  dell'art.  1  della  legge  23
          ottobre 1992, n. 421):
            "3.  A  norma    dell'art. 1, lettera o), della legge  23
          ottobre 1992, n.   421,   la   formazione   del   personale
          sanitario        infermieristico,   tecnico       e   della
          riabilitazione avviene  in sede  ospedaliera ovvero  presso
          altre   strutture   del   Servizio  sanitario  nazionale  e
          istituzioni  private    accreditate.  I    requisiti     di
          idoneita'  e    l'accreditamento delle     strutture   sono
          disciplinati     con       decreto     del         Ministro
          dell'universita'   e      della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica d'intesa con il   Ministro della sanita'.    Il
          Ministro  della    sanita' individua con proprio decreto le
          figure  professionali da formare ed i relativi profili.  Il
          relativo  ordinamento  didattico e'   definito, ai    sensi
          dell'art.  9    della legge 19  novembre 1990,  n. 341, con
          decreto del Ministro  dell'universita'    e  della  ricerca
          scientifica    e  tecnologica  emanato  di  concerto con il
          Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni  e le
          universita'  attivano appositi protocolli   di  intesa  per
          l'espletamento    dei corsi   di   cui   all'art.   2 della
          legge  19 novembre  1990, n.   341.   La titolarita'    dei
          corsi   di      insegnamento  previsti     dall'ordinamento
          didattico   universitario  e'    affidata    di  norma    a
          personale     del     ruolo  sanitario    dipendente  dalle
          strutture presso   le quali   si svolge    la    formazione
          stessa,    in possesso  dei requisiti previsti.  I rapporti
          in attuazione delle   predette intese sono  regolati    con
          appositi    accordi  tra    le  universita',    le  aziende
          ospedaliere, le  unita' sanitarie locali, le    istituzioni
          pubbliche  e  private  accreditate    e  gli    istituti di
          ricovero  e cura   a carattere scientifico.    I    diplomi
          conseguiti   sono   rilasciati   a  firma  del responsabile
          del corso   e del   rettore dell'universita'    competente.
          L'esame  finale,  che consiste in  una prova  scritta ed in
          una prova pratica,  abilita all'esercizio    professionale.
          Nelle    commissioni di esame  e'  assicurata  la  presenza
          di    rappresentanti    dei    collegi  professionali,  ove
          costituiti.   I   corsi  di  studio  relativi  alle  figure
          professionali  individuate  ai sensi del presente  articolo
          e previsti dal precedente  ordinamento che non  siano stati
          riordinati  ai sensi del  citato  art. 9  della  legge   19
          novembre    1990, n.  341,  sono soppressi entro due anni a
          decorrere dal 1  gennaio  1994,  garantendo,  comunque,  il
          completamento  degli  studi  agli studenti che si iscrivono
          entro il predetto   termine al primo  anno  di  corso.    A
          decorrere  dalla  data di   entrata in vigore  del presente
          decreto,  per     l'accesso  alle  scuole   ed   ai   corsi
          disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e' in ogni caso
          richiesto   il   possesso   di un   diploma    di    scuola
          secondaria   superiore   di   secondo  grado  di     durata
          quinquennale. Alle scuole ed ai corsi   disciplinati    dal
          precedente    ordinamento    e    per il   predetto periodo
          temporale  possono  accedere  gli  aspiranti  che   abbiano
          superato  il  primo biennio  di scuola secondaria superiore
          per i   posti che  non  dovessero    essere  coperti    dai
          soggetti    in possesso   del diploma  di scuola secondaria
          superiore di secondo grado".
            - Si riporta   il testo  dell'art.  1  della  legge    23
          ottobre   1992,  n.    421  (Delega  al  Governo  per    la
          razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline   in
          materia  di sanita',   di pubblico impiego, di previdenza e
          di finanza territoriale):
            "Art.  1  (Sanita').  -  1.  Ai fini  della  ottimale   e
          razionale  utilizzazione    delle  risorse   destinate   al
          Servizio    sanitario nazionale,  del  perseguimento  della
          migliore efficienza del medesimo a garanzia del  cittadino,
          di   equita' distributiva e  del contenimento della   spesa
          sanitaria,    con  riferimento    all'art.     32     della
          Costituzione,  assicurando  a tutti i   cittadini il libero
          accesso alle cure   e la    gratuita'  del    servizio  nei
          limiti  e    secondo i   criteri previsti  dalla  normativa
          vigente   in   materia,   il   Governo   della  Repubblica,
          sentita    la Conferenza permanente  per i rapporti  fra lo
          Stato, le regioni  e le province autonome di Trento   e  di
          Bolzano,  e'  delegato  ad   emanare, entro novanta  giorni
          dalla data di  entrata in vigore   della presente    legge,
          uno  o    piu'   decreti legislativi   con l'osservanza dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a) riordinare la disciplina dei  ticket  e  dei  prelievi
          contributivi,  di  cui all'art. 31 della legge  28 febbraio
          1986,  n.   41,   e   successive   modificazioni         ed
          integrazioni,      sulla      base        del     principio
          dell'uguaglianza  di  trattamento  dei   cittadini,   anche
          attraverso  l'unificazione dell'aliquota   contributiva, da
          rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;
            b)  rafforzare  le   misure  contro  le  evasioni   e  le
          elusioni contributive  e  contro  i  comportamenti  abusivi
          nella   utilizzazione  dei  servizi,    anche    attraverso
          l'introduzione  di  limiti  e  modalita' personalizzate  di
          fruizione delle esenzioni;
            c)  completare  il riordinamento  del Servizio  sanitario
          nazionale, attribuendo alle    regioni  e  alle    province
          autonome  la    competenza  in materia di programmazione  e
          organizzazione  dell'assistenza  sanitaria  e    riservando
          allo   Stato,   in   questa   materia,   la  programmazione
          sanitaria  nazionale,  la   determinazione    di    livelli
          uniformi   di assistenza    sanitaria   e   delle  relative
          quote   capitarie   di finanziamento,  secondo misure  tese
          al  riequilibrio territoriale  e strutturale, d'intesa  con
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano; ove
          tale  intesa  non  intervenga entro   trenta   giorni    il
          Governo provvede direttamente;
            d)  definire  i  principi    organizzativi  delle  unita'
          sanitarie  locali  come    aziende  infraregionali      con
          personalita'    giuridica,  articolate secondo   i principi
          della legge  8 giugno  1990, n.   142, stabilendo  comunque
          che  esse   abbiano propri organi di gestione  e prevedendo
          un direttore  generale e  un   collegio   dei revisori    i
          cui  membri,    ad eccezione   della   rappresentanza   del
          Ministero  del  tesoro,   devono essere   scelti   tra    i
          revisori    contabili    iscritti    nell'apposito registro
          previsto dall'art.  1  del decreto  legislativo 27  gennaio
          1992,  n.   88.   La    definizione,   nell'ambito    della
          programmazione  regionale,  delle  linee di   indirizzo per
          l'impostazione programmatica delle  attivita', l'esame  del
          bilancio di  previsione  e del  conto consuntivo   con   la
          remissione  alla   regione   delle   relative osservazioni,
          le verifiche  generali sull'andamento  delle attivita'  per
          eventuali    osservazioni  utili   nella predisposizione di
          linee di indirizzo per le ulteriori    programmazioni  sono
          attribuiti  al sindaco o    alla  conferenza   dei  sindaci
          ovvero   dei      presidenti    delle  circoscrizioni    di
          riferimento  territoriale. Il  direttore generale, che deve
          essere    in possesso del diploma di laurea  e di requisiti
          di comprovata professionalita' ed esperienza  gestionale  e
          organizzativa,  e'   nominato con   scelta   motivata dalla
          regione   o dalla   provincia  autonoma  tra  gli  iscritti
          all'elenco  nazionale  da  istituire  presso  il  Ministero
          della  sanita' ed  e'  assunto  con contratto  di   diritto
          privato   a   termine;  e'  coadiuvato    da  un  direttore
          amministrativo e da un direttore sanitario in possesso  dei
          medesimi   requisiti   soggettivi,  assunti  anch'essi  con
          contratto di diritto privato a   termine, ed  e'  assistito
          per   le attivita'  tecnicosanitarie  da  un consiglio  dei
          sanitari, composto   da medici,   in  maggioranza,    e  da
          altri  sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza dei
          servizi infermieristici e dei  tecnici  sanitari;  per   la
          provincia   autonoma   di   Bolzano  e' istituito  apposito
          elenco  provinciale   tenuto  dalla  stessa   nel  rispetto
          delle  vigenti disposizioni  in  materia  di bilinguismo  e
          riserva proporzionale  dei posti nel  pubblico impiego; per
          la  Valle  d'Aosta e'   istituito apposito elenco regionale
          tenuto dalla regione stessa nel  rispetto  delle  norme  in
          materia di bilinguismo;
            e)  ridurre  il    numero delle unita' sanitarie  locali,
          attraverso  un  aumento     della      loro      estensione
          territoriale,    tenendo   conto   delle specificita' delle
          aree montane;
            f) definire i principi relativi   ai poteri  di  gestione
          spettanti al direttore generale;
            g) definire  principi relativi  ai livelli di  assistenza
          sanitaria  uniformi  e  obbligatori,  tenuto   conto  della
          peculiarita'   della  categoria  di    assistiti  di    cui
          all'art.  37    della  legge    23 dicembre 1978, n.   833,
          espressi   per le attivita'   rivolte agli    individui  in
          termini        di   prestazioni,      stabilendo   comunque
          l'individuazione della soglia  minima  di  riferimento,  da
          garantire    a tutti i cittadini, e il parametro  capitario
          di   finanziamento da   assicurare alle    regioni  e  alle
          province      autonome   per  l'organizzazione  di    detta
          assistenza, in coerenza  con  le  risorse  stabilite  dalla
          legge finanziaria;
            h)  emanare,  per rendere piene  ed effettive le funzioni
          che vengono  trasferite  alle  regioni  e  alle    province
          autonome,  entro  il  30  giugno 1993, norme per la riforma
          del Ministero  della  sanita'  cui  rimangono  funzioni  di
          indirizzo    e di coordinamento, nonche'  tutte le funzioni
          attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
          Le stesse norme debbono prevedere  altresi'    il  riordino
          dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
          per  la  prevenzione  e  la sicurezza del   lavoro (ISPESL)
          nonche' degli  istituti  di ricovero  e cura   a  carattere
          scientifico  e degli istituti zooprofilattici.  Dette norme
          non devono comportare oneri a carico dello Stato;
            i)  prevedere l'attribuzione,  a decorrere dal 1  gennaio
          1993,  alle  regioni  e    alle  province  autonome     dei
          contributi  per    le  prestazioni  del  Servizio sanitario
          nazionale  localmente riscossi con riferimento al domicilio
          fiscale del contribuente   e la contestuale  riduzione  del
          Fondo  sanitario  nazionale  di  parte    corrente  di  cui
          all'art. 51 della legge  23  dicembre  1978,  n.    833,  e
          successive  modificazioni;  imputare  alle  regioni  e alle
          province  autonome gli effetti finanziari per gli eventuali
          livelli   di  assistenza  sanitaria  superiori   a   quelli
          uniformi,  per  le  dotazioni di presidi   e di posti letto
          eccedenti gli standard  previsti   e per   gli    eventuali
          disavanzi  di    gestione   da ripianare con totale esonero
          finanziario dello Stato; le regioni e le province  autonome
          potranno far  fronte ai predetti effetti finanziari con  il
          proprio    bilancio,    graduando l'esonero   dai   ticket,
          salvo restando l'esonero totale  dei    farmaci  salvavita,
          variando  in  aumento  entro  il   limite del 6 per   cento
          l'aliquota dei contributi   al  lordo  delle    quote    di
          contributo    fiscalizzate    per    le   prestazioni   del
          Servizio sanitario  nazionale, ed  entro il limite  del  75
          per   cento   l'aliquota  dei  tributi  regionali  vigenti;
          stabilire le modalita' ed i termini per la riscossione  dei
          prelievi contributivi;
            l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla
          revisione  e  al  superamento  dell'attuale  regime   delle
          convenzioni sulla base di criteri di   integrazione con  il
          servizio    pubblico,  di  incentivazione al   contenimento
          dei   consumi     sanitari,   di      valorizzazione    del
          volontariato,   di  acquisizione  delle    prestazioni,  da
          soggetti singoli o   consortili,    secondo  principi    di
          qualita'    ed  economicita',   che consentano   forme   di
          assistenza   differenziata  per  tipologie  di prestazioni,
          al fine di assicurare ai cittadini  migliore  assistenza  e
          liberta' di scelta;
            m)  prevedere  che  con   decreto  interministeriale,  da
          emanarsi  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti fra lo  Stato,  le  regioni    e    le    province
          autonome    di Trento   e   di  Bolzano,  siano individuate
          quote di  risorse disponibili per le   forme di  assistenza
          differenziata di cui alla lettera l);
            n)    stabilire i   criteri per  le individuazioni  degli
          ospedali  di rilievo nazionale e di  alta specializzazione,
          compresi i policlinici universitari, e degli  ospedali  che
          in  ogni  regione saranno destinati a centro di riferimento
          della rete dei servizi di emergenza,  ai  quali  attribuire
          personalita'     giuridica    e  autonomia   di   bilancio,
          finanziaria, gestionale  e tecnica e  prevedere, anche  per
          gli  altri  presidi delle unita'   sanitarie locali, che la
          relativa  gestione   sia   informata      al      principio
          dell'autonomia  economicofinanziaria   e   dei preventivi e
          consuntivi per centri di costo,  basato  sulle  prestazioni
          effettuate,   con  appropriate   forme  di   incentivazione
          per   il potenziamento dei servizi ospedalieri  diurni e la
          deospedalizzazione dei lungodegenti;
            o)  prevedere nuove  modalita' di  rapporto tra  Servizio
          sanitario   nazionale  ed    universita'  sulla    base  di
          principi che,  nel rispetto delle   attribuzioni    proprie
          dell'universita',     regolino     l'apporto  all'attivita'
          assistenziale  delle facolta'   di medicina,    secondo  le
          modalita'  stabilite    dalla programmazione   regionale in
          analogia  con  quanto  previsto,  anche  in  termini     di
          finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
          tali   modalita' va peraltro regolamentato il rapporto  tra
          Servizio sanitario    nazionale  ed  universita'    per  la
          formazione in  ambito ospedaliero  del personale  sanitario
          e  per le specializzazioni postlaurea;
            p)   prevedere      il   trasferimento      alle  aziende
          infraregionali    e  agli  ospedali        dotati        di
          personalita'   giuridica   e   di   autonomia organizzativa
          del    patrimonio  mobiliare  e   immobiliare    gia'    di
          proprieta'  dei disciolti  enti ospedalieri  e mutualistici
          che  alla data   di   entrata   in  vigore  della  presente
          legge  fa  parte  del patrimonio dei comuni;
            q) prevedere che il  rapporto  di  lavoro  del  personale
          dipendente  sia  disciplinato   in base   alle disposizioni
          dell'art.  2    della  presente  legge,    individuando  in
          particolare  i    livelli dirigenziali   secondo criteri di
          efficienza,  di non incremento delle dotazioni organiche di
          ciascuna delle  attuali posizioni funzionali e  di rigorosa
          selezione negli accessi ai nuovi livelli  dirigenziali  cui
          si  perverra'  soltanto per pubblico concorso, configurando
          il livello dirigenziale apicale, per     quanto    riguarda
          il      personale    medico      e      per    le     altre
          professionalita' sanitarie, quale incarico  da conferire  a
          dipendenti forniti di  nuova, specifica idoneita' nazionale
          all'esercizio   delle   funzioni     di     direzione     e
          rinnovabile, definendo   le   modalita'   di accesso,    le
          attribuzioni    e    le   responsabilita'    del  personale
          dirigenziale,    ivi    incluse    quelle    relative    al
          personale      medico,  riguardo        agli     interventi
          preventivi,   clinici,  diagnostici   e terapeutici,  e  la
          regolamentazione   delle     attivita'  di     tirocinio  e
          formazione di tutto il personale;
            r) definire   i principi per   garantire  i  diritti  dei
          cittadini  nei  confronti  del   servizio sanitario   anche
          attraverso gli  organismi di volontariato   e   di   tutela
          dei diritti,  favorendo  la  presenza  e l'attivita'  degli
          stessi     all'interno  delle    strutture  e    prevedendo
          modalita'   di   partecipazione   e   di   verifica   nella
          programmazione    dell'assistenza    sanitaria    e   nella
          organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze  ed
          attribuzioni    delle  regioni  a  statuto speciale e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano;
            s)  definire    i  principi    ed  i  criteri    per   la
          riorganizzazione,   da   parte  delle  regioni  e  province
          autonome, su base dipartimentale, dei  presidi  multizonali
          di  prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
          1978,    n.  833,    cui  competono    le  funzioni      di
          coordinamento  tecnico    dei    servizi    delle    unita'
          sanitarie  locali,  nonche'   di consulenza e  supporto  in
          materia     di  prevenzione  a  comuni,  province  o  altre
          amministrazioni    pubbliche       ed     al      Ministero
          dell'ambiente;  prevedere  che  i  servizi  delle    unita'
          sanitarie locali, cui competono le funzioni  di cui    agli
          articoli  16, 20,  21 e  22 della  legge 23 dicembre  1978,
          n.    833,    siano   organizzati   nel   dipartimento   di
          prevenzione, articolato almeno nei servizi  di  prevenzione
          ambientale,  igiene    degli  alimenti,    prevenzione    e
          sicurezza  degli ambienti   di lavoro, igiene    e  sanita'
          pubblica, veterinaria in  riferimento alla sanita' animale,
          all'igiene e commercializzazione degli  alimenti di origine
          animale   e    all'igiene  degli    allevamenti  e    delle
          produzioni zootecniche;
            t) destinare una  quota del Fondo sanitario  nazionale ad
          attivita' di ricerca    di  biomedica    finalizzata,  alle
          attivita'  di    ricerca  di istituti di rilievo nazionale,
          riconosciuti  come  tali  dalla  normativa  vigente      in
          materia,     dell'Istituto  superiore    di    sanita'    e
          dell'Istituto superiore per la prevenzione  e la  sicurezza
          del  lavoro  (ISPESL),  nonche'  ad  iniziative    centrali
          previste  da leggi nazionali riguardanti programmi speciali
          di   interesse e rilievo interregionale  o    nazionale  da
          trasferire  allo  stato di  previsione del  Ministero della
          sanita';
            u)  allo scopo   di garantire   la puntuale    attuazione
          delle    misure attribuite alla  competenza delle regioni e
          delle province  autonome,  prevedere    che  in    caso  di
          inadempienza  da    parte  delle    medesime di adempimenti
          previsti  dai decreti  legislativi  di   cui al    presente
          articolo,  il  Consiglio    dei Ministri, su proposta   del
          Ministro della  sanita',  disponga,  previa  diffida,    il
          compimento  degli  atti relativi in    sostituzione   delle
          predette  amministrazioni   regionali   o provinciali;
            v) prevedere   l'adozione, da  parte    delle  regioni  e
          delle  province  autonome,   entro il  1 gennaio  1993, del
          sistema di   lettura  ottica  delle  prescrizioni  mediche,
          attivando,    secondo  le modalita' previste dall'art.   4,
          comma  4,  della legge  30 dicembre   1991,   n. 412,    le
          apposite  commissioni   professionali di  verifica. Qualora
          il  termine  per  l'attivazione  del  sistema   non   fosse
          rispettato,  il  Ministro  della sanita', sentito il parere
          della Conferenza permanente per i rapporti fra   lo  Stato,
          le  regioni    e   le province   autonome di   Trento e  di
          Bolzano,  attiva  i  poteri  sostitutivi  consentiti  dalla
          legge;  ove  tale parere   non sia   espresso entro  trenta
          giorni  il Ministro  provvede direttamente;
            z) restano  salve le competenze  e le attribuzioni  delle
          regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano.
            2. Sono prorogate  fino al 31 dicembre  1993    le  norme
          dell'articolo  4,   comma   4, della   legge   30  dicembre
          1991, n.  412,  concernenti l'ammissione   nel   prontuario
          terapeutico   nazionale    di    nuove specialita'      che
          rappresentino      modifiche   di     confezione   o     di
          composizione o   di forma o   di  dosaggio  di  specialita'
          gia'  presenti  nel    prontuario e   che   comportino   un
          aumento  del  costo del  ciclo terapeutico.
            3.  Entro sessanta  giorni dalla   data di    entrata  in
          vigore  della  presente legge   il Governo   trasmette alla
          Camera   dei deputati   e al Senato  della  Repubblica  gli
          schemi    dei  decreti  legislativi di cui al comma   1  al
          fine  dell'espressione  del   parere    da   parte    delle
          Commissioni  permanenti competenti   per la materia di  cui
          al presente articolo.  Le Commissioni  si esprimono   entro
          quindici  giorni dalla data di trasmissione.
            4.  Disposizioni  correttive,  nell'ambito dei decreti di
          cui al comma 1,   nel rispetto   dei principi    e  criteri
          direttivi determinati  dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle  Commissioni  di  cui  al  comma  3,  potranno essere
          emanate, con uno  o piu' decreti legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1993.
            - Si  riporta il testo  dell'art. 17, commi 3  e 4, della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina  dell'attivita' di  Governo
          e    ordinamento  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri):
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati
          previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al
          visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".