IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1972 con il quale sono state approvate le deliberazioni del 22 gennaio 1971 e 26 gennaio 1972 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Catanzaro valida sino all'istituzione della provincia di Vibo Valentia anche per quest'ultimo territorio; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253, con il quale e' stata istituita la provincia di Vibo Valentia; Vista la deliberazione del 25 marzo 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si e' proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati per il predetto decreto ministeriale; Considerato che la predetta commissione, costituita per la provincia di Catanzaro, ha ritenuto di dover procedere alla revisione dei valori medi anche per la provincia di Vibo Valentia, in assenza di specifico organo collegiale in detta provincia; Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Vibo Valentia, sono determinati nelle misure indicate nell'allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 25 marzo 1997 della competente commissione provinciale per la manodopera agricola con le relative modifiche apportate dalla commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 maggio 1999 Il direttore generale: Daddi