IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi   correnti  di  coltivazione  dei   terreni  nonche'  delle
consuetudini locali,  determina per  ciascuna provincia,  con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28  novembre 1996, n.  608, concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto  il decreto  ministeriale 28  aprile 1972  con il  quale sono
state approvate  le deliberazioni  del 22 gennaio  1971 e  26 gennaio
1972  della commissione  provinciale  per la  manodopera agricola  di
Catanzaro  valida  sino  all'istituzione   della  provincia  di  Vibo
Valentia anche per quest'ultimo territorio;
  Vista la  legge 8 giugno 1990,  n. 142, e il  decreto legislativo 6
marzo 1992, n.  253, con il quale e' stata  istituita la provincia di
Vibo Valentia;
  Vista  la  deliberazione  del   25  marzo  1997  della  commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella
legge  11 marzo  1970,  n. 83,  con  la quale  si  e' proceduto  alla
revisione dei  valori medi per ettaro  coltura e per ciascun  capo di
bestiame,   precedentemente  approvati   per   il  predetto   decreto
ministeriale;
  Considerato  che   la  predetta  commissione,  costituita   per  la
provincia di Catanzaro, ha ritenuto di dover procedere alla revisione
dei valori medi  anche per la provincia di Vibo  Valentia, in assenza
di specifico organo collegiale in detta provincia;
  Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
ciascun  capo di  bestiame  nella provincia  di  Vibo Valentia,  sono
determinati nelle  misure indicate  nell'allegata tabella  secondo la
proposta  contenuta nella  deliberazione datata  25 marzo  1997 della
competente commissione provinciale per  la manodopera agricola con le
relative  modifiche apportate  dalla commissione  centrale, ai  sensi
dell'art. 9-quinquies,  comma 15,  della legge  28 novembre  1996, n.
608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 maggio 1999
                                         Il direttore generale: Daddi