Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
  Esaminata  la domanda  presentata dalla  Cooperativa Cinque  Terre,
fatta  propria dalla  camera  di  commercio I.A.A.  di  La Spezia,  e
correlata  dal parere  favorevole  della regione  Liguria, intesa  ad
ottenere  la  modifica del  disciplinare  di  produzione dei  vini  a
denominazione di  origine controllata "Cinque Terre"  e "Cinque Terre
Sciacchetra'";
  Ha espresso, nella riunione del 19 marzo 1999, parere favorevole al
suo  accoglimento proponendo,  ai fini  dell'emanazione del  relativo
decreto dirigenziale, il disciplinare  di produzione secondo il testo
di cui appresso.
  Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  ai  suddetti  parere  e
proposta, dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 462 "Disciplina
dell'imposta  di bollo"  e  successive modifiche,  essere inviate  al
Ministero  per le  politiche  agricole -  Comitato  nazionale per  la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche tipiche  dei vini  - Via  Sallustiana, 10  -
00187 Roma, entro  sessanta giorni dalla data  di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale.
  Proposta  di modifica  del disciplinare  di produzione  dei vini  a
denominazione di  origine controllata "Cinque Terre"  e "Cinque Terre
Sciacchetra'".
                               Art. 1.
                         Denominazioni e vini
  La denominazione  d'origine controllata,  "Cinque Terre"  anche con
l'eventuale specificazione  delle seguenti sottozone: Costa  de Sera,
Costa de  Campu, Costa da  Posa e "Cinque Terre  Sciacchetra'", anche
nelle tipologie "Passito" e "Riserva" e' riservata ai vini bianchi ed
ai  vini  bianchi  passiti,  che  rispondono  alle  condizioni  e  ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.