Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla Cooperativa Cinque Terre, fatta propria dalla camera di commercio I.A.A. di La Spezia, e correlata dal parere favorevole della regione Liguria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'"; Ha espresso, nella riunione del 19 marzo 1999, parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta, dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 462 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'". Art. 1. Denominazioni e vini La denominazione d'origine controllata, "Cinque Terre" anche con l'eventuale specificazione delle seguenti sottozone: Costa de Sera, Costa de Campu, Costa da Posa e "Cinque Terre Sciacchetra'", anche nelle tipologie "Passito" e "Riserva" e' riservata ai vini bianchi ed ai vini bianchi passiti, che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.