IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Gessler Christoph, nato a Sigmaringen il 23 gennaio 1966, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "ingegnere"; Preso atto che e' in possesso del titolo di studio "Dipl. ing. (FH)" in "bauingeniuerwesen" conseguito presso la Fachhoschule Konstanz nel febbraio 1991; Considerato che il richiedente inoltre ha svolto attivita' professionale per un periodo superiore ai due anni; Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 1998; Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno; Decreta: Art. 1. Al sig. Gessler Christoph, nato a Sigmaringen il 23 gennaio 1966, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di studio postsecondario di "diplom ingenieur (FH)" in "bauingeniuerwesen", di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" e l'esercizio della professione.