IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
10  novembre 1998  che  delega le  funzioni  del coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Vista la  nota n.  113/SP dell'11  febbraio 1999,  con la  quale il
presidente della giunta  regionale della Liguria ha  richiesto per il
sito  di Cengio-Saliceto  la dichiarazione  dello stato  di emergenza
stante il perdurare della situazione di rischio ambientale;
  Vista la  nota n. 147/SP/99  del 23 febbraio  1999 con la  quale il
presidente della regione Piemonte  chiede un intervento straordinario
ai  sensi della  legge  24 febbraio  1992, n.  225,  per avviare  con
urgenza le  operazioni di messa in  sicurezza e bonifica del  sito di
Cengio-Saliceto, gia'  individuato quale sito di  interesse nazionale
nonche' area critica;
  Vista la  nota n.  3000/146 del  25 febbraio 1999  con la  quale il
Ministro  dell'ambiente  chiede  che  venga dichiarato  lo  stato  di
emergenza nel sito di Cengio-Saliceto;
  Considerato  che nell'area  interessata dalle  attivita' produttive
dell'Organic  Chemical e  dell'ACNA nel  comune di  Cengio sussistono
situazioni  di grave  rischio igienicosanitario  e ambientale  per la
Valle  Bormida,  a causa  di  una  rilevante porzione  di  territorio
contaminato da sostanze pericolose nonche' collegate alla presenza di
oltre 300.000  metri cubi  di rifiuti stoccati  in lagunaggi  a cielo
aperto e di notevoli quantita' di rifiuti interrati;
  Considerato, inoltre,  che, proprio per  i motivi sopra  esposti, i
comuni di Cengio e Saliceto, ricadenti rispettivamente nel territorio
della provincia di Savona e nella provincia di Cuneo, rientrano tra i
siti interessati  dal programma  di bonifiche di  interesse nazionale
individuati dall'art.  1, comma 4,  della legge 14 dicembre  1998, n.
426;
  Visto il  recente avvio  della procedura  di messa  in liquidazione
dell'Organic Chemical S.r.l. e  del contestuale avvio delle procedure
di  cassa  integrazione per  circa  200  lavoratori dipendenti  della
medesima  azienda e  dall'ACNA S.p.a.  in liquidazione,  proprietaria
degli stabilimenti e dell'area interessata dagli stessi;
  Considerato  che la  suddetta  procedura di  messa in  liquidazione
dell'Organic  Chemical  S.r.l. ha  generato  un  perdurante stato  di
agitazione da  parte delle  maestranze, manifestatosi  anche mediante
l'occupazione degli stabilimenti produttivi;
  Ritenuto necessario applicare agli interventi di caratterizzazione,
di  messa  in   sicurezza  e  di  bonifica   le  migliori  tecnologie
disponibili  a costi  economicamente accettabili,  sviluppando a  tal
fine azioni di studio, di ricerca, di sperimentazione;
  Viste le  comunicazioni del 25  e del  26 gennaio 1999  inviate dal
prefetto di Savona che denunciano  un grave stato di tensione sociale
che minaccia di degenerare in situazioni di particolare pericolosita'
per  la  salvaguardia  dell'ambiente  e  delle  attivita'  produttive
dell'area  della  Valle  Bormida,  nonche'  per  l'incolumita'  della
popolazione nella stessa residente;
  Ritenuto   opportuno   procedere    con   la   massima   speditezza
all'eliminazione    dello   stato    di    pericolo   ambientale    e
igienicosanitario, mediante l'individuazione  del perimetro dell'area
da  bonificare, la  carattezzazione  del  territorio contaminato,  la
messa  in sicurezza  e  la  bonifica dei  siti,  impiegando in  dette
operazioni le maestranze interessate dalla cassa integrazione;
  Considerato che il  Ministero dell'ambiente e le  regioni Liguria e
Piemonte stanno definendo un protocollo d'intesa per la realizzazione
nel sito ACNA di un centro  di ricerca, sperimentazione e sviluppo di
tecnologie di messa in sicurezza e bonifica;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
18 marzo 1999, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in ordine alla situazione di crisi socioambientale nel territorio dei
comuni di Cengio e Saliceto fino al 31 dicembre 2000;
  Vista la nota  n. GAB/99/06348/A06 dell'8 aprile 1999  con la quale
il Ministro dell'ambiente ha trasmesso  uno schema di ordinanza ed ha
individuato  il  dott.  Stefano   Leoni,  esperto  della  commissione
tecnicoscientifica  del  Ministero dell'ambiente,  quale  commissario
delegato;
  Acquisita l'intesa del  Ministero del tesoro, del  bilancio e della
programmazione economica  con nota protocollo  n. 4760 del  17 maggio
1999,  del  lavoro e  della  previdenza  sociale  con nota  prot.  n.
7798/16/369 del 14 maggio 1999 e dell'ambiente con nota protocollo n.
GAB/99/09132/B02 del 14 maggio 1999;
  Acquisita l'intesa della regione Liguria  con delibera di giunta n.
355 del 13 aprile 1999;
  Acquisita l'intesa della regione Piemonte con delibera di giunta n.
1-27066 del 14 aprile 1999;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  1. Al  fine di fronteggiare  la situazione di emergenza  venutasi a
creare nel territorio dei comuni di Cengio e di Saliceto in relazione
allo stato di inquinamento del  sito industriale, a causa dei rifiuti
anche pericolosi presenti  nel sito e stoccati  in lagunaggi mediante
l'esecuzione  di tutti  gli  interventi necessari,  il dott.  Stefano
Leoni e' nominato commissario delegato.
  2. In  particolare il  commissario delegato dovra'  provvedere allo
svolgimento dei seguenti compiti:
  definizione, entro trenta giorni  dalla data di pubblicazione della
presente  ordinanza  di una  proposta  di  perimetrazione, sentiti  i
comuni e  le regioni interessate, da  sottoporre all'approvazione del
Ministro dell'ambiente;
  definizione, entro trenta giorni  dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza  dei parametri  progettuali di messa  in sicurezza
dei rifiuti contenuti nei lagunaggi;
  definizione  di un  piano  di caratterizzazione  di  tutte le  aree
perimetrate, di proprieta' privata e pubblica;
  esecuzione  del piano  di caratterizzazione  per la  parte relativa
alle  aree   pubbliche  o  comunque  di   competenza  della  pubblica
amministrazione;
  controllo sull'esecuzione  del piano di caratterizzazione  da parte
dei privati nella rimanente parte dell'area perimetrata;
  progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del
territorio  e  dei corpi  idrici  interessanti  le aree  pubbliche  o
comunque  di competenza  della  pubblica  amministrazione e  verifica
della progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
del territorio  e dei  corpi idrici predisposto  dai soggetti  a cio'
obbligati ai sensi della normativa vigente;
  esecuzione  degli  interventi  di  messa in  sicurezza  e  bonifica
interessanti  le  aree pubbliche  o,  comunque,  di competenza  della
pubblica amministrazione;
  definizione della tempistica e  delle modalita' di esecuzione degli
interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle parti di proprieta'
privata dell'area perimetrata;
  controllo sull'esecuzione degli interventi  di messa in sicurezza e
bonifica messi in atto dai privati all'interno dell'area perimetrata;
  intimazione  e  diffida ad  adempiere  nei  confronti dei  soggetti
responsabili    per    lo    svolgimento    degli    interventi    di
caratterizzazione, messa  in sicurezza e bonifica  di loro competenza
ed esercizio  del potere  sostitutivo, in caso  di inadempienza  e di
rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute;
  svolgimento  della  ricerca  e  della sperimentazione  al  fine  di
individuare le migliori tecnologie disponibili per l'esecuzione degli
interventi  di  messa in  sicurezza  e  di bonifica,  in  particolare
avvalendosi  delle strutture  poste in  essere con  il protocollo  in
corso  di  formalizzazione  fra  Ministero  dell'ambiente  e  regioni
Liguria  e Piemonte  per la  realizzazione di  un centro  di ricerca,
sperimentazione  e sviluppo  di tecnologie  di messa  in sicurezza  e
bonifica;
  realizzazione dell'attivita' di monitoraggio dei singoli interventi
di messa  in sicurezza  e bonifica interessanti  le aree  pubbliche o
comunque  di competenza  della  pubblica  amministrazione e  verifica
dell'attivita'  di  monitoraggio  dei   singoli  interventi  e  della
situazione  ambientale da  effettuarsi  a cura  dei  soggetti a  cio'
obbligati dalla normativa vigente;
  esercizio   delle   azioni   tecniche   e   amministrative   e   di
rappresentanza  in sede  giudiziaria  per il  risarcimento del  danno
ambientale ai sensi dell'art. 18, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
  3. Il commissario  delegato ed i soggetti obbligati  ai sensi della
normativa  vigente,  provvedono, ciascuno  per  la  parte di  propria
competenza, a predisporre il piano di caratterizzazione e il progetto
di  messa   in  sicurezza  entro   sessanta  giorni  dalla   data  di
pubblicazione della  presente ordinanza, ed entro  centottanta giorni
dall'esecuzione del predetto piano di caratterizzazione.
  4. Il piano di caratterizzazione, il progetto di messa in sicurezza
ed  il  progetto di  bonifica  sono  predisposti nel  rispetto  delle
disposizioni di cui decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed ai
relativi  provvedimenti  attuativi,  e sono  approvati  dal  Ministro
dell'ambiente ai sensi  dell'art. 17, comma 14,  dello stesso decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  5.  Il  commissario  e'  altresi'  delegato  a  svolgere  tutte  le
attivita'  strumentali  che si  rendano  necessarie  per la  compiuta
attuazione dei compiti di cui alla presente ordinanza.