IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLARICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in particolare, l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento" e', in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b); Visto l'art. 4, comma 1, del citato regolamento, che individua i criteri generali da valutare per le determinazioni relative alla programmazione degli accessi all'istruzione universitaria; Visto l'art. 4, comma 2, del citato regolamento che, in applicazione dei criteri generali indicati al comma 1 del medesimo art. 4, limita gli accessi ai corsi universitari specificati nelle lettere a), b), c), d) ed e). Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 383 depositata in data 27 novembre 1998; Viste le direttive comunitarie n. 16 del 5 aprile 1993, n. 686 e n. 687 del 28 luglio 1978, n. 1027 del 18 dicembre 1978 e n. 384 del 10 giugno 1985, dalle quali derivano obblighi per lo Stato incidenti sulla organizzazione degli studi universitari; Considerata l'esigenza di definire le procedure e i parametri standard di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del citato regolamento tali da consentire alle univerista' di programmare gli accessi ai corsi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e); Sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario che ha espresso il proprio parere in data 24 febbraio 1999; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno accademico 1999/2000, le universita' procedono alla programmazione delle immatricolazioni, secondo i criteri e i parametri indicati nell'art. 2, con riguardo ai seguenti corsi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e) del su citato decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245: a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di medicina e chirurgia e medicina veterinaria; b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di architettura; c) corsi di laurea ad accesso limitato nell'anno accademico 1996/1997, attivati da un numero di anni accademici inferiore, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 245/1997, alla durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento della predetta durata; d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio; e) corsi di specializzazione con esclusione di quelli in medicina e chirurgia, regolati da specifiche disposizioni.