IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
              E DELLARICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341 e,  in particolare, l'art.
9, cosi' come  modificato dall'art. 17, commi 116 e  119, della legge
15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il  decreto ministeriale 21  luglio 1997, n.  245, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n. 175 del 29 luglio 1997,  con il quale e'
stato adottato  il "Regolamento recante  norme in materia  di accessi
all'istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento"
e', in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b);
  Visto l'art.  4, comma 1,  del citato regolamento, che  individua i
criteri  generali da  valutare  per le  determinazioni relative  alla
programmazione degli accessi all'istruzione universitaria;
  Visto  l'art.   4,  comma  2,   del  citato  regolamento   che,  in
applicazione dei  criteri generali indicati  al comma 1  del medesimo
art. 4,  limita gli accessi  ai corsi universitari  specificati nelle
lettere a), b), c), d) ed e).
  Vista la sentenza  della Corte costituzionale n.  383 depositata in
data 27 novembre 1998;
  Viste le direttive comunitarie n. 16 del 5 aprile 1993, n. 686 e n.
687 del 28 luglio 1978, n. 1027 del  18 dicembre 1978 e n. 384 del 10
giugno 1985,  dalle quali  derivano obblighi  per lo  Stato incidenti
sulla organizzazione degli studi universitari;
  Considerata  l'esigenza  di definire  le  procedure  e i  parametri
standard  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  del  citato
regolamento tali  da consentire  alle univerista' di  programmare gli
accessi ai corsi di  cui all'art. 4, comma 2, lettere  a), b), c), d)
ed e);
  Sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
che ha espresso il proprio parere in data 24 febbraio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Limitatamente  all'anno  accademico 1999/2000,  le  universita'
procedono  alla  programmazione  delle  immatricolazioni,  secondo  i
criteri e i parametri indicati  nell'art. 2, con riguardo ai seguenti
corsi di cui all'art.  4, comma 2, lettere a), b), c),  d), ed e) del
su citato decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245:
  a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facolta' di medicina
e chirurgia e medicina veterinaria;
  b)  corsi  di  diploma  e  di laurea  afferenti  alle  facolta'  di
architettura;
  c)  corsi  di  laurea  ad  accesso  limitato  nell'anno  accademico
1996/1997, attivati da  un numero di anni  accademici inferiore, alla
data di entrata in vigore  del decreto ministeriale n. 245/1997, alla
durata  legale, per  gli anni  accademici che  mancano al  compimento
della predetta durata;
  d)  corsi di  diploma  universitario il  cui ordinamento  didattico
prevede l'obbligo di tirocinio;
  e) corsi di specializzazione con esclusione di quelli in medicina e
chirurgia, regolati da specifiche disposizioni.