ART. 1
            (Costituzione di unita' tecniche di supporto
             alla programmazione, alla valutazione e al
             monitoraggio degli investimenti pubblici).
  1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza  al
  processo   di   programmazione  delle  politiche  di  sviluppo,  le
  amministrazioni  centrali  e  regionali,  previa  intesa   con   la
  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano,  istituiscono  e  rendono
  operativi,  entro il 3 1 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione
  e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro  e
  con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione
  economica,  garantiscono  il  supporto  tecnico   nelle   fasi   di
  programmazione,   valutazione,  attuazione  e  verifica  di  piani,
  programmi e politiche di intervento  promossi  e  attuati  da  ogni
  singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di
  valutazione  e  verifica degli investimenti pubblici con il Sistema
  statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo  6  del
  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  2.  I  nuclei  di  valutazione e verifica di cui al comma 1 operano
  all'interno delle rispettive amministrazioni' in  collegamento  con
  gli   uffici   di   statistica  costituiti  ai  sensi  del  decreto
  legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli
  di competenza tecnica  ed  operativa  al  fine  di  poter  svolgere
  funzioni  tecniche  a  forte  contenuto  di  specializzazione,  con
  particolare riferimento per:
   a)  l'assistenza  e  il  supporto   tecnico   per   le   fasi   di
   programmazione,   formulazione   e  valutazione  di  documenti  di
   programma, per le analisi di  opportunita'  e  fallibilita'  degli
   investimenti   e   per  la  valutazione  ex  ante  di  progetti  e
   interventi, tenendo conto in particolare di  criteri  di  qualita'
   ambientale    e    di   sostenibilita'   dello   sviluppo   ovvero
   dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti
   pubblici;
   b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma  5,  da
   realizzare  congiuntamente  con  gli  uffici  di  statistica delle
   rispettive amministrazioni;
   c) l'attivita'  volta  alla  graduale  estensione  delle  tecniche
   proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei programmi e dei
   progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi
   di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
  3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e
  verifica di cui al comma I  sono  attuate  autonomamente  sotto  il
  profilo  amministrativo,  organizzativo  e funzionale dalle singole
  amministrazioni  tenendo  conto  delle  strutture   similari   gia'
  esistenti   e   della   necessita'   di  evitare  duplicazioni.  Le
  amministrazioni provvedono a tal fine  ad  elaborare,  anche  sulla
  base   di   un'adeguata  analisi  organizzativa,  un  programma  di
  attuazione comprensivo delle connesse  attivita'  di  formazione  e
  aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
  4.  Entro  due  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
  regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
  indicati  le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui
  al presente articolo, ivi compresa la spettanza  di  compensi  agli
  eventuali   componenti   estranei  alla  pubblica  amministrazione,
  nonche'  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  formulazione  e  la
  realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.
  5.  E'  istituito  presso  il  Comitato  interministeriale  per  la
  programmazione economica (CIPE) il a Sistema di monitoraggio  degli
  investimenti   pubblici  "  ((MIP)),  con  il  compito  di  fornire
  tempestivamente informazioni  sull'attuazione  delle  politiche  di
  sviluppo,  con  particolare  riferimento ai programmi confinanziati
  con i fondi  strutturali  europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
  monitoraggio  svolta  dai  nuclei di cui al comma 1. Tale attivita'
  concerne le modalita' attuative dei  programmi  di  investimento  e
  l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli
  interventi.  Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
  e'   funzionale   all'alimentazione   di   una  banca  dati  tenuta
  nell'ambito  dello  stesso  CIPE,  anche  con  l'utilizzazione  del
  Sistema   informativo  integrato  del  Ministero  del  tesoro,  del
  bilancio e della programmazione economica.  Il  CIPE,  con  propria
  deliberazione,   costituisce  e  definisce  la  strutturazione  del
  Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici  disciplina  il
  suo  funzionamento  ed emana indirizzi per la sua attivita', previa
  intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6. Il Sistema di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  deve
  essere  flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale
  al progetto " Rete unitaria della pubblica  amministrazione  ",  di
  cui  alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
  settembre 1995,, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del  21
  novembre   1995.   Le   informazioni  derivanti  dall'attivita'  di
  monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale
  di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23  giugno  1995,  n.  244,
  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
  alla sezione centrale del l' osservatorio dei lavori pubblici e, in
  relazione alle rispettive competenze, a  tutte  le  amministrazioni
  centrali  e  regionali  Il  CIPE  invia  un  rapporto semestrale al
  Parlamento.
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo,  ivi  compreso  il
  ruolo  di  coordinamento  svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da
  ripartire, previa deliberazione del  CIPE,  sentita  la  Conferenza
  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
  autonome di Trento e di  Bolzano,  con  decreto  del  Ministro  del
  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica. Per la
  dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi  per
  l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
  8.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
  a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e  10  miliardi  di  lire  per
  ciascuno  degli  anni  2000  e 2001, si provvede mediante riduzione
  dello stanziamento  iscritto,  ai  fin  i  del  bilancio  triennale
  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale di base di parte
  corrente a Fondo speciale " dello stato di previsione dei Ministero
  dei tesoro, dei  bilancio  e  della  programmazione  economica  per
  l'anno  1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  medesimo Ministero.
  9. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  CIPE,  sentita  la
  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di  Bolzano  e  previo  parere  delle
  competenti  Commissioni  parlamentari permanenti, entro dodici mesi
  dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  indica  i
  criteri  ai  quali  dovranno  attenersi  le  regioni  e le province
  autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
  locali del lavoro, individuando tra questi i  distretti  economico-
  produttivi  sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati
  dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche
  l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno  fenomeni
  demografici,    sociali,    economici,    nonche'    la   dotazione
  infrastrutturale  e  la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,
  situazione   orografica  e  condizione  ambientale  ai  fini  della
  programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1.  Sono
  fatte  salve le competenze in materia delle regioni, delle province
  autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui' pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.   1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificato o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui' trascritti.
 
          Note all'art. 1:
            Il testo dell'art. 6 del  decreto  legislativo  31  marzo
          1998,   n.   112,   (Conferimento  di  funzioni  e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  Regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59), e' il seguente:
            "Art.  6  (Coordinamento  delle  informazioni).  -  1.  I
          compiti conoscitivi e informativi concernenti  le  funzioni
          conferite  dal  presente  decreto  legislativo a regioni ed
          enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da
          assicurare, anche  tramite  sistemi  informativo-statistici
          automatizzati,  la  circolazione  delle  conoscenze e delle
          informazioni  fra  le  amministrazioni,  per   consentirne,
          quando  prevista,  la  fruizione  su  tutto  il  territorio
          nazionale.
            2.  Lo  Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie
          funzionali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
          competenza e  nella  conseguente  verifica  dei  risultati,
          utilizzano  sistemi  informativo-statistici  che operano in
          collegamento con gli  uffici  di  statistica  istituiti  ai
          sensi  del  decreto legislativo 6 settembre 1989, n 322. E'
          in  ogni  caso  assicurata   l'integrazione   dei   sistemi
          informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico
          nazionale (SISTAN).
            3.  Le misure necessarie sono adottate con le procedure e
          gli strumenti di cui  agli  articoli  6  e  9  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
            -  Il  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322
          recante:  "Norme sul sistema statistico nazionale  e  sulla
          riorganizzazione  dell'Istituto nazionale di statistica, ai
          sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400",  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22 settembre
          1989, n. 222.
           - La direttiva del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          del  5  settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 272 del 21 novembre 1995, reca:  "Principi  e  modalita'
          per  la  realizzazione  della  rete unitaria della pubblica
          amministrazione".
            - Il testo dell'art. 6 del decreto-legge 23 giugno  1995,
          n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento
          degli  interventi  pubblici  e  la  realizzazione dei nuovi
          interventi nelle aree depresse), e' il seguente:
            "Art.  6  (Disposizioni  organizzative).  -  1.  Per  una
          efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel
          territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo
          sviluppo  delle  aree depresse, tenuto conto della delibera
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2
          agosto 1994, e' istituita, presso il Ministero del bilancio
          e della  programmazione  economica,  la  "Cabina  di  regia
          nazionale"  come  centro di riferimento delle problematiche
          connesse ai relativi interventi.
            2. E' altresi' istituito un Comitato per l'indirizzo e la
          valutazione delle politiche operative di intervento con  il
          compito  di  fornire  indicazioni  e  pareri alla Cabina di
          regia nazionale.  Il predetto Comitato  e'  presieduto  dal
          Ministro  del  bilancio  e della programmazione economica o
          per sua delega da un sottosegretario di Stato del Ministero
          del bilancio e della programmazione economica. Con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,
          sono  nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte
          i componenti del Comitato tecnico di cui  all'art.  5,  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
          284, nonche' rappresentanti delle  amministrazioni  statali
          interessate  agli  interventi sui fondi strutturali e nelle
          aree depresse con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di
          dirigente,  rappresentanti  delle  regioni,  delle province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  delle  province,  dei
          comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  e delle parti sociali. Possono essere invitati
          ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti  della
          Commissione europea.
            3.  La  Cabina  di  regia  nazionale,  nel rispetto delle
          competenze di ciascuna amministrazione pubblica, coordina i
          rapporti  di  cooperazione  tra  tutte  le  amministrazioni
          pubbliche  interessate agli interventi finanziati con fondi
          strutturali e ad interventi nelle aree depresse  nonche'  i
          rapporti  di  collaborazione  con le regioni e con soggetti
          che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative
          atte ad assicurare l'integrale e  tempestiva  utilizzazione
          delle  risorse comunitarie e dispone le azioni di controllo
          dell'attuazione degli interventi; effettua il  monitoraggio
          delle  risorse  nazionali  destinate al cofinanziamento dei
          quadri comunitari di sostegno; verifica, anche  sulla  base
          di  indici predeterminati, l'efficacia dell'attivita' delle
          amministrazioni   pubbliche   relativa   agli    interventi
          attuativi  della  politica  comunitaria di coesione; svolge
          anche i  compiti  gia'  attribuiti  all'Osservatorio  delle
          politiche  regionali dall'art.  4 del decreto legislativo 3
          aprile  1993,  n.  96,  e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni;  propone  al  Ministro  del  bilancio e della
          programmazione economica iniziative  amministrative  ovvero
          legislative  o  regolamentari  necessarie per la tempestiva
          realizzazione dei diversi interventi e  per  accelerare  le
          relative  procedure;  segnala  al  Ministro  del bilancio e
          della programmazione  economica  questioni  di  particolare
          rilevanza  che  coinvolgono piu' amministrazioni, affincha'
          il Ministro stesso, su delega del Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri,  convochi apposita conferenza di servizi per
          la soluzione delle questioni; nell'ambito  dei  compiti  di
          cui  al  presente  articolo svolge attivita' di supporto al
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri    ai    fini
          dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11
          della  legge  23  agosto  1988, n. 400; svolge attivita' di
          supporto al Ministro del bilancio  e  della  programmazione
          economica    per   le   competenze   ad   esso   attribuite
          dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli  effetti  delle
          disposizioni di cui all'art. 5, del decreto-legge 12 maggio
          1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          luglio  1995, n. 273; svolge altresi' un'azione generale di
          verifica  e  monitoraggio  dei  dati  sull'andamento  degli
          interventi  in  collaborazione  con  la Ragioneria generale
          dello Stato; riferisce al Ministro  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  sull'andamento  e sull'efficacia
          degli interventi  e  sullo  stato  di  utilizzazione  degli
          stanziamenti  e  sulle  risorse  a  disposizione per futuri
          interventi; dei dati  sull'andamento  degli  interventi  si
          tiene  conto  in  sede  di  predisposizione della relazione
          previsionale e programmatica.
            4. La Cabina di regia  nazionale  dipende  funzionalmente
          dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.
          Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
          nominati i componenti della Cabina di  regia  nazionale  in
          numero  di cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed
          uno con  funzioni  di  direttore  esecutivo,  di  specifica
          esperienza  professionale nelle materie che formano oggetto
          delle competenze della Cabina di  regia  nazionale,  scelti
          anche   al   di   fuori   delle   amministrazioni  statali.
          L'incarico  dura  quattro  anni,  e'   revocabile   ed   e'
          rinnovabile  una  sola  volta. I dipendenti statali possono
          essere collocati fuori ruolo per la  durata  dell'incarico.
          Le eventuali incompatibilita' per i componenti esterni sono
          definite con il regolamento di cui al comma 5.
            5.  Con  regolamento  governativo  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono definite le modalita' organizzative e procedurali  con
          particolare riguardo alla interazione delle attivita' della
          Cabina di regia nazionale con le attivita': delle cabine di
          regia  regionali istituite dalle regioni con riferimento in
          particolare alla possibilita' che, a richiesta,  la  Cabina
          di  regia  nazionale offra paradigmi operativi alle stesse;
          del Comitato tecnico di cui  all'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  marzo  1994, n. 284; del
          Comitato  per  il  coordinamento   delle   iniziative   per
          l'occupazione,   costituito   presso   la   Presidenza  del
          Consiglio dei  Ministri  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei  Ministri  del  15  settembre  1992;  delle
          amministrazioni statali e della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano.
            6. Per i propri compiti la Cabina di regia  nazionale  si
          avvale  di  enti  e  di istituti di studi e di ricerca e di
          societa' di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina
          di regia nazionale puo' anche ricorrere  a  consulenti  per
          studi  e ricerche su specifiche materie. Gli incarichi sono
          conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica, che ne fissa
          anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
            7. Il contingente di  personale  da  utilizzare  ai  fini
          dell'attivita'  della  Cabina  di  regia  nazionale  in  un
          massimo di trenta unita' di cui tre dirigenti collocati  in
          posizione  di  fuori  ruolo  e  ventisette unita' ripartite
          nelle qualifiche funzionali  dalla  quinta  alla  nona,  e'
          stabilito  con  decreto  del  Ministro del bilancio e della
          programmazione economica di concerto con  il  Ministro  del
          tesoro.   Il   suddetto   personale  e'  tratto  da  quello
          appartenente ai ruoli del Ministero del  bilancio  e  della
          programmazione   economica   o  messo  a  disposizione,  in
          posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Puo'
          essere altresi' comandato il personale di cui all'art. 456,
          comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo
          16 aprile 1994, n. 297.  Puo' essere assegnato il personale
          degli enti  ed  istituti  sottoposti  a  vigilanza  con  il
          consenso  dell'ente  di  appartenenza;  a tale personale si
          applica, per il trattamento economico, la  disposizione  di
          cui  all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995,
          n.   272.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente
          articolo, alla Cabina di regia  nazionale  e'  assegnato  a
          domanda  il personale in servizio presso l'Osservatorio per
          le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.
            8. Ai componenti della Cabina di regia  nazionale  spetta
          il    trattamento    gia'   previsto   per   i   componenti
          dell'Osservatorio delle politiche  regionali  dall'art.  3,
          commi  1  e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 7 marzo 1994, n. 276. Le indennita'  ivi  previste
          non  sono  cumulabili  con  altre  indennita' eventualmente
          spettanti. Al personale di  cui  al  comma  7  spettano  le
          indennita'  previste  per  i  dipendenti  del Ministero del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  il
          compenso  per  lavoro  straordinario,  nei  limiti e con le
          modalita' previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
            9. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
          al comma 5  e'  soppresso  l'Osservatorio  delle  politiche
          regionali  di  cui  all'art.  4  del  decreto legislativo 3
          aprile  1993,  n.  96,  e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni.  Il  personale  non  assegnato alla Cabina di
          regia  nazionale  e'  restituito  alle  amministrazioni  di
          appartenenza, anche in soprannumero.
            10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo si provvede con le economie derivanti per  effetto
          della   soppressione   dell'Osservatorio   delle  politiche
          regionali, nonche' con l'importo di lire 2 miliardi annui a
          decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di  cui
          all'art.  19,  comma  5,  del  decreto legislativo 3 aprile
          1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".