All'A.I.M.A.
                                  Alle       regioni      assessorati
                                  agricolatura
                                  Alle unioni nazionali olivicole
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla Commissione Unione  europea  -
                                  Direzione generale VI - C4
                                  Al    Ministero   delle finanze   -
                                  Dipartimento  entrate -  Direzione
                                    generale affari giuridici
                                  Alla       Direzione       generale
                                  delle     politiche     comunitarie
                                  ed
                                    internazionali  -  Uff.  VIII   -
                                  Materie grasse vegetali
 Premessa.
  In data  10 marzo 1999  e' stato adottato dalla  Commissione Unione
europea il  regolamento (CE)  n. 528/1999, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione   europea  n.  L62  dell'11   marzo  1999  che
stabilisce  le misure  intese  a migliorare  a  livello regionale  la
qualita' della produzione oleicola e il relativo impatto ambientale.
  Tali misure  si riferiscono  a cicli di  produzione di  dodici mesi
decorrenti dal 1 maggio di ogni anno e vengono finanziate annualmente
con la trattenuta dell'1,4% sull'aiuto comunitario alla produzione di
olio  di  oliva  conformemente  a quanto  disposto  dall'art.  5  del
regolamento  136/66/CEE  del  Consiglio,  da  ultimo  modificato  dal
regolamento (CE) n. 1638/98.
  Detto  regolamento stabilisce  che le  azioni da  realizzare devono
essere finalizzate  alla produzione  di olio  vergine di  qualita' in
condizioni  di   tutela  ambientale   interessando  quindi   sia  gli
agricoltori sia  i frantoi. Pertanto  e' necessario che  dette azioni
contribuiscano  da  un  lato  alla   produzione  di  olive  idonee  e
dall'altro a  migliorare le condizioni di  estrazione e conservazione
degli olii vergini.
                           PIANO TRIENNALE
  Ai fini  dell'attuazione delle  azioni previste nel  regolamento di
cui  sopra  questo  Ministero  ritiene  opportuno,  con  la  presente
circolare,  fissare le  linee direttrici  di un  piano triennale  che
servira' di  base alla predisposizione dei  singoli programmi annuali
per i cicli produttivi1999-2000,  2000-2001 e 2001-2002. Al riguardo,
si precisa  che per  il ciclo  produttivo 1999-2000  il finanziamento
comunitario viene stabilito ine 9.081.000 (pari a L. 17.583.267.870),
cosi' come previsto dal regolamento  (CE) n. 534/1999. Tale ammontare
deriva dalla gia' citata trattenuta  sulla produzione di olio d'oliva
stimata per  la campagna  di commercializzazione 1997-98,  cosi' come
previsto dall'art.  17-bis del regolamento  CEE n. 2261/84  e secondo
quanto disposto dall'art. 3 del citato regolamento (CE) n. 528/1999.
  Inoltre questo Ministero ha attivato  la procedura per prevedere un
contributo finanziario nazionale complementare, che a norma dell'art.
3, comma 3,  del regolamento (CE) n. 528/1999, sara'  pari al massimo
al 50% del contributo comunitario  per ciascuna delle azioni previste
nel programma nazionale e che sara' oggetto di un distinto impegno di
spesa. Tale contributo ammonta ae  4.540.500 pari a L. 8.791.633.935.
Al  riguardo  si  precisa  che  l'A.I.M.A.  viene  individuato  quale
organismo  pagatore   sia  del  finanziamento  comunitario   che  del
contributo nazionale in questione.
  Le   risorse  finanziarie   comunitarie  ed   eventualmente  quelle
nazionali,  vengono  ripartite  fra  le  sedici  regioni  interessate
secondo  la tabella  di cui  all'allegato "1",  per l'attuazione  dei
rispettivi   progetti  territoriali,   tenuto  conto   dei  parametri
oggettivi,  quali la  superficie olivicola  regionale del  1996 (dati
ISMEA elaborati su  fonti ISTAT) ed i quantitativi  di olio prodotti,
media campagne  1995/96, 1996/97 e 1997/98  (dati sistema informativo
AIMA),  nonche'  della  necessita'  di  garantire  una  quota  minima
progettuale die  150.000 (pari a  L. 290.440.500) per  quelle regioni
che rappresentano meno del 2% del sistema olivicolo nazionale.
  Si precisa  che le  regioni, nell'esecuzione delle  azioni previste
dal regolamento (CE) n. 528/1999, agiscono nel nome e per conto della
Commissione  delle  Comunita'  europee,  pertanto  per  la  quota  di
finanziamento comunitario  e' previsto  l'esonero dell'I.V.A.  per le
forniture di beni e servizi destinate alle regioni, in attuazione del
regolamento comunitario in oggetto, ai sensi dell'art. 72 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,  cosi' come  comunicato dai  competenti servizi  della
Commissione Unione europea con nota n. VI/04207 del 23 gennaio 1998.
  In  particolare  si  attira  l'attenzione sul  fatto  che  l'azione
relativa alla lettera b) dell'art. 1 del regolamento di che trattasi,
contrariamente a  quanto previsto in passato,  contempla le attivita'
che  saranno  poste  in   essere  per  realizzare  effettivamente  il
miglioramento delle  condizioni di  coltivazione e  trattamento degli
oliveti, di raccolta, di  magazzinaggio e trasformazione delle olive,
nonche' il magazzinaggio degli olii prodotti.
  Infatti nel  regolamento in  questione le attivita'  di formazione,
divulgazione  e   dimostrazione  intese   a  diffondere   presso  gli
agricoltori ed  i frantoiani  le informazioni relative  alla qualita'
dell'olio di oliva  sono previste esplicitamente alla  lettera e) del
medesimo articolo.
  Tra   l'altro,  essendo   generica  l'indicazione   dei  corsi   di
formazione, gli stessi potranno essere rivolti anche ai tecnici ed ai
degustatori.
  Inoltre, per  quanto attiene all'istituzione o  gestione delle sale
di   degustazione   per    la   valutazione   delle   caratteristiche
organolettiche  e  dei  laboratori   di  analisi  per  l'esame  delle
caratteristiche chimicofisiche dell'olio di  oliva vergine, questa e'
prevista all'azione riportata al punto f) del citato art. 1.
  Infine nel  regolamento in  parola e' prevista  un'ulteriore azione
relativa al miglioramento dell'evacuazione dei residui della molitura
delle olive in condizioni non nocive all'ambiente.
  Tale aspetto  di salvaguardia ambientale viene  comunque ripreso in
tutte  le azioni  previste  dal regolamento  suddetto  e pertanto  si
richiama l'attenzione  delle regioni affinche' diano  adeguato spazio
alle misure intese ad approfondire tale problematica.
                               FASE I
                       Istruttoria progettuale
 Presentazione dei progetti territoriali regionali.
  Al fine  dell'attuazione del  citato piano triennale  nazionale, le
regioni sono tenute  a far pervenire a questo Ministero,  entro il 15
aprile 1999  ed in triplice  copia, i relativi  progetti territoriali
che  contemplino  le  azioni  previste  per i  citati  tre  cicli  di
produzione, distinguendo  per ciascuna azione prevista  l'importo del
finanziamento comunitario e dell'eventuale contributo nazionale.
  I progetti  territoriali regionali,  approntati seguendo  lo schema
riportato nell'allegato "2", devono fornire le indicazioni di seguito
elencate, tenendo presente che le attivita' possono iniziare comunque
dopo il 1 maggio di  ogni anno e devono concludersi improrogabilmente
entro il 30 aprile dell'anno successivo:
  1.   la  descrizione   dettagliata  delle   azioni  previste,   con
indicazioni della durata  e del costo, ivi compresi  i costi relativi
ad un sistema di assistenza  ed al controllo delle attivita' previste
sia  per le  attivita' condotte  direttamente dalle  regioni che  per
quelle affidate a soggetti terzi;
  2. l'elenco  di tutti  i prodotti e  del materiale  necessario, con
indicazione del costo unitario;
  3. l'elenco  degli organismi  o delle organizzazioni  di produttori
incaricati  della realizzazione  delle  azioni nonche'  l'indicazione
della struttura  o degli organismi incaricati  dalle regioni medesime
ad operare  un sistema di controllo,  in itinere ed expost,  inteso a
fornire le  linee guida per  lo svolgimento delle  attivita' previste
conformemente alla normativa comunitaria ed a garantire che le azioni
e  le  spese sostenute  previste  nel  programma siano  correttamente
eseguite sia dal punto di vista tecnico che amministrativocontabile.
  Resta inteso che l'impegno  finanziario avra' cadenza annuale cosi'
come previsto dal regolamento (CE) n.  528/1999 e pertanto entro il 1
marzo  2000 ed  il 1  marzo 2001  verranno rideterminati  gli importi
progettuali sia regionali che del programma nazionale, sulla base del
finanziamento  comunitario e  del contributo  nazionale disposto  per
ciascun ciclo di produzione.
  Pertanto  per detti  cicli produttivi  successivi, potranno  essere
operati gli adeguamenti progettuali  anche relativamente alle singole
azioni purche' richiesti entro il  15 marzo antecedente ciascun ciclo
di produzione in questione.
  Nell'ottica della completa  utilizzazione delle risorse finanziarie
messe a disposizione per il  presente programma nazionale, si precisa
che il  mancato impiego,  non giustificato,  delle somme  destinate a
ciascuna regione comportera' una  decurtazione proporzionale a valere
sulle  attribuzioni che  saranno  stabilite per  il ciclo  produttivo
successivo.
 Rapporti tra regioni e soggetti terzi affidatari.
  Le regioni  devono indicare nel progetto  territoriale quali azioni
vengono gestite  direttamente dalle  stesse e  quali sono  affidate a
terzi,   mantenendo,   le   regioni  medesime,   la   responsabilita'
dell'esecuzione di dette azioni.
  Nel caso  di soggetti  terzi aventi natura  giuridica privatistica,
detto  affidamento deve  avvenire  tramite  contratti o  convenzioni,
sottoscritti tra le  parti. Nel caso di soggetti  terzi aventi natura
giuridica  pubblica   detto  affidamento  potra'   avvenire  mediante
l'adozione di un provvedimento amministrativo regionale.
  In  entrambi i  casi l'atto  formale di  affidamento dovra'  essere
tempestivamente inviato all'A.I.M.A.
  I contratti o le  convenzioni ovvero i provvedimenti amministrativi
potranno avere  durata triennale,  ferma restando  l'annualita' degli
impegni di spesa,  e saranno redatti secondo il  modello di contratto
tipo  messo  a  disposizione   dalla  Commissione  Unione  europea  e
schematizzato in allegato "3".
  In tali  convenzioni o  provvedimenti amministrativi  deve comunque
essere specificata  l'attivita' da  eseguire, gli  importi finanziari
occorrenti, la ragione sociale dei  terzi affidatari per ogni singola
azione  o  parte  di  essa  affidata,  le  modalita'  e  i  tempi  di
esecuzione, il personale incaricato, nonche' altre eventuali clausole
contenute nel  provvedimento amministrativo che  l'A.I.M.A. adottera'
nei confronti delle regioni interessate.
  Detti contratti  o convenzioni ovvero  provvedimenti amministrativi
saranno posti in  essere previa costituzione di una  cauzione pari al
15%  dell'importo massimo  del finanziamento  comunitario a  garanzia
della  corretta  esecuzione  degli   stessi,  secondo  le  condizioni
previste dal titolo III del regolamento CEE n. 2220/85.
  Tuttavia, nel  caso di organismi  pubblici o che  comunque agiscono
sotto la tutela  di questi ultimi, l'A.I.M.A.  potra' accettare dalle
regioni  una  garanzia  scritta,   equivalente  e  sostitutiva  della
cauzione  del 15%,  contenente  l'impegno a  vigilare sulla  corretta
esecuzione degli  obblighi sottoscritti e  ad accertare che  le somme
ricevute  siano  effettivamente  utilizzate  per  l'esecuzione  degli
obblighi stessi.
 Rapporti A.I.M.A. - Regioni.
  Entro  quindici giorni  dall'approvazione  del programma  nazionale
l'A.I.M.A.  dovra' adottare  ed inviare  alle regioni  interessate il
provvedimento amministrativo  di cui  all'art. 2, terzo  comma, della
regolamentazione  comunitaria  in parola,  con  il  quale le  regioni
medesime   vengono  incaricate   dell'esecuzione  delle   azioni  con
decorrenza di effetti dal 1 maggio di ogni anno.
  Tale  provvedimento,  vista  la   durata  triennale  del  programma
nazionale, dovra'  avere anch'esso  durata triennale,  fermo restando
l'impegno finanziario a carattere  annuale, distinguendo per ciascuna
azione  prevista  l'importo  del  contributo  comunitario  da  quello
nazionale.
                               FASE II
                      Anticipazioni finanziarie
  Entro   trenta   giorni   dall'adozione  dell'atto   regionale   di
accettazione  del  provvedimento   amministrativo  dell'A.I.M.A.,  le
regioni  potranno   chiedere  un   anticipo  nella  misura   del  30%
dell'importo  del  finanziamento   comunitario  cosi'  come  disposto
dall'art.  6,  paragrafo 1,  del  regolamento  (CE) n.  528/1999.  La
concessione di detto anticipo e' subordinata alla costituzione di una
cauzione pari  al 110%  dell'anticipo richiesto con  esclusione degli
enti pubblici.
  L'A.I.M.A.  dovra'  provvedere  al  pagamento  dell'anticipo  entro
trenta giorni dalla presentazione  della domanda, cosi' come previsto
dall'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 528/1999.
                              FASE III
                        Sistema di controllo
  Il  controllo delle  attivita'  poste in  essere  viene affidato  a
ciascuna regione per la parte di propria competenza.
  A  tal proposito  le regioni  medesime individuano  la struttura  o
l'organismo  incaricato  di effettuare  i  controlli,  in itinere  ed
expost,  intesi  a garantire  che  le  azioni  e le  spese  sostenute
previste nel programma regionale siano correttamente eseguite sia dal
punto di vista tecnico che amministrativocontabile.
  Tale sistema di controllo dovra' prevedere:
  a) un  numero minimo  di tre controlli  tecnici mediante  visite in
loco,  per  monitorare e  controllare  la  corretta esecuzione  delle
azioni verificando  la conformita' delle attivita'  a quanto previsto
nel progetto regionale;
  b)  controlli  tecnicoamministrativi   a  seguito  delle  eventuali
richieste di stati di avanzamento  dei lavori presentate dai soggetti
attuatori;
  c) il controllo amministrativo  e contabile concernente la verifica
finale  dei singoli  documenti di  spesa e  la loro  rispondenza alla
normativa  comunitaria  e  nazionale   in  materia  di  miglioramento
qualitativo della produzione di olio di oliva.
  In  allegato "4"  si riportano  le misure  minime che  ogni regione
dovra'  applicare  nel  proprio  sistema  di  controllo  al  fine  di
consentire la certificazione di  conformita' delle azioni progettuali
svolte rispetto a quanto previsto nei progetti territoriali.
  Detti controlli effettuati nei confronti dei soggetti attuatori del
progetto  regionale,  validati  dall'autorita'  regionale  competente
secondo  lo  schema  di  certificazione riportato  in  allegato  "5",
vengono assunti dall'A.I.M.A. come validi ai fini dell'erogazione del
finanziamento  comunitario  e  del contributo  nazionale.  L'A.I.M.A.
effettuera'  controlli a  campione  sulla attuazione  del sistema  di
controllo mediante  sopralluoghi in itinere per  l'accertamento della
conformita'     tecnica     ed     expost     per     la     verifica
contabileamministrativa.
                               FASE IV
                      Varianti in corso d'opera
  Per  quanto  attiene alle  eventuali  varianti,  ammesse solo  come
eventi eccezionali e a fronte di giustificate motivazioni, si precisa
che,   fermo   restando   l'importo  complessivo   progettuale,   gli
scostamenti finanziari rispetto a quanto originariamente previsto nel
progetto territoriale regionale:
   1. nell'ambito di ciascuna azione
  se  inferiori o  pari  al 10%  tra  le singole  voci  di spesa  non
costituiscono variante, e quindi non sono suscettibili di richiesta e
relativa approvazione;
  se superiori al 10% tra le singole voci di spesa debbono intendersi
varianti  formali   che  non  influenzano  il   raggiungimento  degli
obbiettivi  previsti   per  ciascuna  azione  e   quindi  necessitano
solamente  di una  comunicazione motivata  preventivamente inviata  a
questo Ministero e all'A.I.M.A.;
  2. nell'ambito dell'intero progetto (ovvero tra le azioni)
  se  inferiori  o pari  al  10%  tra  le azioni  debbono  intendersi
varianti  formali   che  non  influenzano  il   raggiungimento  degli
obbiettivi  previsti   per  ciascuna  azione  e   quindi  necessitano
solamente di una  comunicazione motivata inviata in  via preventiva a
questo Ministero e all'A.I.M.A.;
  se  superiori  al  10%  tra le  azioni  risultano  essere  varianti
sostanziali  e pertanto  necessitano  di  preventiva approvazione  di
questo Ministero.
                               FASE V
                              Pagamenti
  Il rimborso delle spese sostenute puo' essere richiesto in un'unica
soluzione  o per  tranches di  stati  di avanzamento  dei lavori;  in
entrambi i  casi l'istanza  di rimborso  deve essere  corredata dalla
documentazione   giustificativa   di    spesa,   da   una   relazione
tecnicoamministrativa  relativa alle  attivita' svolte  nonche' dalla
certificazione di  conformita' delle azioni eseguite  e dei controlli
effettuati di cui all'allegato "4".
  Pertanto,  come  sopra  menzionato,   i  controlli  effettuati  nei
confronti dei  soggetti attuatori  del progetto regionale  e validati
dall'autorita'   regionale   competente    secondo   lo   schema   di
certificazione riportato in allegato  "5", sono assunti dall'A.I.M.A.
come validi  ai fini dell'erogazione del  finanziamento comunitario e
del  contributo   nazionale,  fatta   salva  la  facolta'   da  parte
dell'azienda  medesima,  d'intesa  con   le  regioni,  di  effettuare
controlli  di  conformita'   tecnica  e  rispondenza  amministrativa,
mediante verifiche a campione presso gli organismi attuatori.
  Al riguardo  si precisa  che per  elementi giustificativi  di spesa
possono  intendersi,  oltre   alle  fatture  debitamente  quietanzate
intestate ai soggetti terzi, anche  i mandati di pagamento effettuati
dalle regioni medesime.
  Per quanto attiene ai pagamenti  relativi agli stati di avanzamento
dei lavori, l'A.I.M.A.  e' tenuta ad effettuare,  entro trenta giorni
dalla  richiesta   presentata  dalle   regioni,  la   verifica  della
documentazione giustificativa di spesa ed il relativo pagamento.
  Per quanto  concerne invece il  rimborso in un unica  soluzione, la
relativa richiesta regionale deve essere inoltrata all'A.I.M.A. entro
il  trimestre successivo  alla conclusione  delle attivita'  poste in
essere.  Alla  richiesta  di   rimborso  dovra'  essere  allegata  la
dichiarazione di  conformita' delle  azioni eseguite e  dei controlli
effettuati.
  In quest'ultimo  caso l'A.I.M.A., cosi' come  disposto dall'art. 5,
paragrafo  1,  del  regolamento  in  questione,  dovra'  disporre  il
pagamento del saldo progettuale entro sessanta giorni dal ricevimento
delle richieste di pagamento presentate dalle regioni.
  Infine occorre precisare che il  rimborso delle spese sostenute per
l'acquisto di materiali durevoli,  cosi' come specificato nel modello
di contratto tipo  riportato in allegato "3",  puo' essere effettuato
in un'unica soluzione  vincolando il bene alla  sua utilizzazione nei
programmi di  miglioramento futuri, oppure per  quote di ammortamento
annuali cosi' come disposto in suddetto contratto tipo.
                               FASE VI
                           Rapporto finale
  A conclusione  delle attivita'  poste in  essere dalle  regioni, le
stesse devono presentare a questo  Ministero e all'A.I.M.A., entro il
30 giugno successivo al termine di ciascun ciclo produttivo suddetto,
un rapporto  particolareggiato sull'utilizzazione  degli stanziamenti
comunitari attribuiti e sui risultati ottenuti.
  Detta relazione deve altresi'  contenere la descrizione dettagliata
dei  controlli  effettuati nonche'  la  valutazione  dei risultati  e
dell'impatto   ambientale  oltre   all'indicazione  delle   eventuali
difficolta' riscontrate.
  La  mancata o  incompleta  presentazione, nei  tempi stabiliti,  di
quanto previsto sopra comporta  l'applicazione della decurtazione del
finanziamento erogabile cosi' come disposto dall'art. 5, paragrafo 6,
del regolamento comunitario in questione.
  L'A.I.M.A.,  infine, relazionera'  a  questo Ministero  entro il  1
settembre successivo alla conclusione  di ciascun ciclo produttivo in
questione,  nel merito  dei  progetti  regionali controllati  nonche'
sulle azioni poste in essere dalle regioni, definendo l'esito di tali
accertamenti e i provvedimenti amministrativi all'uopo adottati.
  Al  fine di  una  maggiore chiarezza  circa  le scadenze  temporali
previste  per  l'attuazione  del  programma nazionale  in  parola  si
riporta in  allegato "6"  l'elenco cronologico degli  adempimenti che
fanno capo a ciascuna delle parti interessate.
  Per quant'altro non  contemplato dalla presente si  rinvia a quanto
espressamente  previsto  dal  regolamento  comunitario  in  questione
nonche' dal provvedimento amministrativo che l'A.I.M.A. adottera' nei
confronti delle regioni.
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 301