All'A.I.M.A. Alle regioni assessorati agricolatura Alle unioni nazionali olivicole e, per conoscenza: Alla Commissione Unione europea - Direzione generale VI - C4 Al Ministero delle finanze - Dipartimento entrate - Direzione generale affari giuridici Alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Uff. VIII - Materie grasse vegetali Premessa. In data 10 marzo 1999 e' stato adottato dalla Commissione Unione europea il regolamento (CE) n. 528/1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L62 dell'11 marzo 1999 che stabilisce le misure intese a migliorare a livello regionale la qualita' della produzione oleicola e il relativo impatto ambientale. Tali misure si riferiscono a cicli di produzione di dodici mesi decorrenti dal 1 maggio di ogni anno e vengono finanziate annualmente con la trattenuta dell'1,4% sull'aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento 136/66/CEE del Consiglio, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1638/98. Detto regolamento stabilisce che le azioni da realizzare devono essere finalizzate alla produzione di olio vergine di qualita' in condizioni di tutela ambientale interessando quindi sia gli agricoltori sia i frantoi. Pertanto e' necessario che dette azioni contribuiscano da un lato alla produzione di olive idonee e dall'altro a migliorare le condizioni di estrazione e conservazione degli olii vergini. PIANO TRIENNALE Ai fini dell'attuazione delle azioni previste nel regolamento di cui sopra questo Ministero ritiene opportuno, con la presente circolare, fissare le linee direttrici di un piano triennale che servira' di base alla predisposizione dei singoli programmi annuali per i cicli produttivi1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002. Al riguardo, si precisa che per il ciclo produttivo 1999-2000 il finanziamento comunitario viene stabilito ine 9.081.000 (pari a L. 17.583.267.870), cosi' come previsto dal regolamento (CE) n. 534/1999. Tale ammontare deriva dalla gia' citata trattenuta sulla produzione di olio d'oliva stimata per la campagna di commercializzazione 1997-98, cosi' come previsto dall'art. 17-bis del regolamento CEE n. 2261/84 e secondo quanto disposto dall'art. 3 del citato regolamento (CE) n. 528/1999. Inoltre questo Ministero ha attivato la procedura per prevedere un contributo finanziario nazionale complementare, che a norma dell'art. 3, comma 3, del regolamento (CE) n. 528/1999, sara' pari al massimo al 50% del contributo comunitario per ciascuna delle azioni previste nel programma nazionale e che sara' oggetto di un distinto impegno di spesa. Tale contributo ammonta ae 4.540.500 pari a L. 8.791.633.935. Al riguardo si precisa che l'A.I.M.A. viene individuato quale organismo pagatore sia del finanziamento comunitario che del contributo nazionale in questione. Le risorse finanziarie comunitarie ed eventualmente quelle nazionali, vengono ripartite fra le sedici regioni interessate secondo la tabella di cui all'allegato "1", per l'attuazione dei rispettivi progetti territoriali, tenuto conto dei parametri oggettivi, quali la superficie olivicola regionale del 1996 (dati ISMEA elaborati su fonti ISTAT) ed i quantitativi di olio prodotti, media campagne 1995/96, 1996/97 e 1997/98 (dati sistema informativo AIMA), nonche' della necessita' di garantire una quota minima progettuale die 150.000 (pari a L. 290.440.500) per quelle regioni che rappresentano meno del 2% del sistema olivicolo nazionale. Si precisa che le regioni, nell'esecuzione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 528/1999, agiscono nel nome e per conto della Commissione delle Comunita' europee, pertanto per la quota di finanziamento comunitario e' previsto l'esonero dell'I.V.A. per le forniture di beni e servizi destinate alle regioni, in attuazione del regolamento comunitario in oggetto, ai sensi dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, cosi' come comunicato dai competenti servizi della Commissione Unione europea con nota n. VI/04207 del 23 gennaio 1998. In particolare si attira l'attenzione sul fatto che l'azione relativa alla lettera b) dell'art. 1 del regolamento di che trattasi, contrariamente a quanto previsto in passato, contempla le attivita' che saranno poste in essere per realizzare effettivamente il miglioramento delle condizioni di coltivazione e trattamento degli oliveti, di raccolta, di magazzinaggio e trasformazione delle olive, nonche' il magazzinaggio degli olii prodotti. Infatti nel regolamento in questione le attivita' di formazione, divulgazione e dimostrazione intese a diffondere presso gli agricoltori ed i frantoiani le informazioni relative alla qualita' dell'olio di oliva sono previste esplicitamente alla lettera e) del medesimo articolo. Tra l'altro, essendo generica l'indicazione dei corsi di formazione, gli stessi potranno essere rivolti anche ai tecnici ed ai degustatori. Inoltre, per quanto attiene all'istituzione o gestione delle sale di degustazione per la valutazione delle caratteristiche organolettiche e dei laboratori di analisi per l'esame delle caratteristiche chimicofisiche dell'olio di oliva vergine, questa e' prevista all'azione riportata al punto f) del citato art. 1. Infine nel regolamento in parola e' prevista un'ulteriore azione relativa al miglioramento dell'evacuazione dei residui della molitura delle olive in condizioni non nocive all'ambiente. Tale aspetto di salvaguardia ambientale viene comunque ripreso in tutte le azioni previste dal regolamento suddetto e pertanto si richiama l'attenzione delle regioni affinche' diano adeguato spazio alle misure intese ad approfondire tale problematica. FASE I Istruttoria progettuale Presentazione dei progetti territoriali regionali. Al fine dell'attuazione del citato piano triennale nazionale, le regioni sono tenute a far pervenire a questo Ministero, entro il 15 aprile 1999 ed in triplice copia, i relativi progetti territoriali che contemplino le azioni previste per i citati tre cicli di produzione, distinguendo per ciascuna azione prevista l'importo del finanziamento comunitario e dell'eventuale contributo nazionale. I progetti territoriali regionali, approntati seguendo lo schema riportato nell'allegato "2", devono fornire le indicazioni di seguito elencate, tenendo presente che le attivita' possono iniziare comunque dopo il 1 maggio di ogni anno e devono concludersi improrogabilmente entro il 30 aprile dell'anno successivo: 1. la descrizione dettagliata delle azioni previste, con indicazioni della durata e del costo, ivi compresi i costi relativi ad un sistema di assistenza ed al controllo delle attivita' previste sia per le attivita' condotte direttamente dalle regioni che per quelle affidate a soggetti terzi; 2. l'elenco di tutti i prodotti e del materiale necessario, con indicazione del costo unitario; 3. l'elenco degli organismi o delle organizzazioni di produttori incaricati della realizzazione delle azioni nonche' l'indicazione della struttura o degli organismi incaricati dalle regioni medesime ad operare un sistema di controllo, in itinere ed expost, inteso a fornire le linee guida per lo svolgimento delle attivita' previste conformemente alla normativa comunitaria ed a garantire che le azioni e le spese sostenute previste nel programma siano correttamente eseguite sia dal punto di vista tecnico che amministrativocontabile. Resta inteso che l'impegno finanziario avra' cadenza annuale cosi' come previsto dal regolamento (CE) n. 528/1999 e pertanto entro il 1 marzo 2000 ed il 1 marzo 2001 verranno rideterminati gli importi progettuali sia regionali che del programma nazionale, sulla base del finanziamento comunitario e del contributo nazionale disposto per ciascun ciclo di produzione. Pertanto per detti cicli produttivi successivi, potranno essere operati gli adeguamenti progettuali anche relativamente alle singole azioni purche' richiesti entro il 15 marzo antecedente ciascun ciclo di produzione in questione. Nell'ottica della completa utilizzazione delle risorse finanziarie messe a disposizione per il presente programma nazionale, si precisa che il mancato impiego, non giustificato, delle somme destinate a ciascuna regione comportera' una decurtazione proporzionale a valere sulle attribuzioni che saranno stabilite per il ciclo produttivo successivo. Rapporti tra regioni e soggetti terzi affidatari. Le regioni devono indicare nel progetto territoriale quali azioni vengono gestite direttamente dalle stesse e quali sono affidate a terzi, mantenendo, le regioni medesime, la responsabilita' dell'esecuzione di dette azioni. Nel caso di soggetti terzi aventi natura giuridica privatistica, detto affidamento deve avvenire tramite contratti o convenzioni, sottoscritti tra le parti. Nel caso di soggetti terzi aventi natura giuridica pubblica detto affidamento potra' avvenire mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo regionale. In entrambi i casi l'atto formale di affidamento dovra' essere tempestivamente inviato all'A.I.M.A. I contratti o le convenzioni ovvero i provvedimenti amministrativi potranno avere durata triennale, ferma restando l'annualita' degli impegni di spesa, e saranno redatti secondo il modello di contratto tipo messo a disposizione dalla Commissione Unione europea e schematizzato in allegato "3". In tali convenzioni o provvedimenti amministrativi deve comunque essere specificata l'attivita' da eseguire, gli importi finanziari occorrenti, la ragione sociale dei terzi affidatari per ogni singola azione o parte di essa affidata, le modalita' e i tempi di esecuzione, il personale incaricato, nonche' altre eventuali clausole contenute nel provvedimento amministrativo che l'A.I.M.A. adottera' nei confronti delle regioni interessate. Detti contratti o convenzioni ovvero provvedimenti amministrativi saranno posti in essere previa costituzione di una cauzione pari al 15% dell'importo massimo del finanziamento comunitario a garanzia della corretta esecuzione degli stessi, secondo le condizioni previste dal titolo III del regolamento CEE n. 2220/85. Tuttavia, nel caso di organismi pubblici o che comunque agiscono sotto la tutela di questi ultimi, l'A.I.M.A. potra' accettare dalle regioni una garanzia scritta, equivalente e sostitutiva della cauzione del 15%, contenente l'impegno a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti e ad accertare che le somme ricevute siano effettivamente utilizzate per l'esecuzione degli obblighi stessi. Rapporti A.I.M.A. - Regioni. Entro quindici giorni dall'approvazione del programma nazionale l'A.I.M.A. dovra' adottare ed inviare alle regioni interessate il provvedimento amministrativo di cui all'art. 2, terzo comma, della regolamentazione comunitaria in parola, con il quale le regioni medesime vengono incaricate dell'esecuzione delle azioni con decorrenza di effetti dal 1 maggio di ogni anno. Tale provvedimento, vista la durata triennale del programma nazionale, dovra' avere anch'esso durata triennale, fermo restando l'impegno finanziario a carattere annuale, distinguendo per ciascuna azione prevista l'importo del contributo comunitario da quello nazionale. FASE II Anticipazioni finanziarie Entro trenta giorni dall'adozione dell'atto regionale di accettazione del provvedimento amministrativo dell'A.I.M.A., le regioni potranno chiedere un anticipo nella misura del 30% dell'importo del finanziamento comunitario cosi' come disposto dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 528/1999. La concessione di detto anticipo e' subordinata alla costituzione di una cauzione pari al 110% dell'anticipo richiesto con esclusione degli enti pubblici. L'A.I.M.A. dovra' provvedere al pagamento dell'anticipo entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, cosi' come previsto dall'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 528/1999. FASE III Sistema di controllo Il controllo delle attivita' poste in essere viene affidato a ciascuna regione per la parte di propria competenza. A tal proposito le regioni medesime individuano la struttura o l'organismo incaricato di effettuare i controlli, in itinere ed expost, intesi a garantire che le azioni e le spese sostenute previste nel programma regionale siano correttamente eseguite sia dal punto di vista tecnico che amministrativocontabile. Tale sistema di controllo dovra' prevedere: a) un numero minimo di tre controlli tecnici mediante visite in loco, per monitorare e controllare la corretta esecuzione delle azioni verificando la conformita' delle attivita' a quanto previsto nel progetto regionale; b) controlli tecnicoamministrativi a seguito delle eventuali richieste di stati di avanzamento dei lavori presentate dai soggetti attuatori; c) il controllo amministrativo e contabile concernente la verifica finale dei singoli documenti di spesa e la loro rispondenza alla normativa comunitaria e nazionale in materia di miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva. In allegato "4" si riportano le misure minime che ogni regione dovra' applicare nel proprio sistema di controllo al fine di consentire la certificazione di conformita' delle azioni progettuali svolte rispetto a quanto previsto nei progetti territoriali. Detti controlli effettuati nei confronti dei soggetti attuatori del progetto regionale, validati dall'autorita' regionale competente secondo lo schema di certificazione riportato in allegato "5", vengono assunti dall'A.I.M.A. come validi ai fini dell'erogazione del finanziamento comunitario e del contributo nazionale. L'A.I.M.A. effettuera' controlli a campione sulla attuazione del sistema di controllo mediante sopralluoghi in itinere per l'accertamento della conformita' tecnica ed expost per la verifica contabileamministrativa. FASE IV Varianti in corso d'opera Per quanto attiene alle eventuali varianti, ammesse solo come eventi eccezionali e a fronte di giustificate motivazioni, si precisa che, fermo restando l'importo complessivo progettuale, gli scostamenti finanziari rispetto a quanto originariamente previsto nel progetto territoriale regionale: 1. nell'ambito di ciascuna azione se inferiori o pari al 10% tra le singole voci di spesa non costituiscono variante, e quindi non sono suscettibili di richiesta e relativa approvazione; se superiori al 10% tra le singole voci di spesa debbono intendersi varianti formali che non influenzano il raggiungimento degli obbiettivi previsti per ciascuna azione e quindi necessitano solamente di una comunicazione motivata preventivamente inviata a questo Ministero e all'A.I.M.A.; 2. nell'ambito dell'intero progetto (ovvero tra le azioni) se inferiori o pari al 10% tra le azioni debbono intendersi varianti formali che non influenzano il raggiungimento degli obbiettivi previsti per ciascuna azione e quindi necessitano solamente di una comunicazione motivata inviata in via preventiva a questo Ministero e all'A.I.M.A.; se superiori al 10% tra le azioni risultano essere varianti sostanziali e pertanto necessitano di preventiva approvazione di questo Ministero. FASE V Pagamenti Il rimborso delle spese sostenute puo' essere richiesto in un'unica soluzione o per tranches di stati di avanzamento dei lavori; in entrambi i casi l'istanza di rimborso deve essere corredata dalla documentazione giustificativa di spesa, da una relazione tecnicoamministrativa relativa alle attivita' svolte nonche' dalla certificazione di conformita' delle azioni eseguite e dei controlli effettuati di cui all'allegato "4". Pertanto, come sopra menzionato, i controlli effettuati nei confronti dei soggetti attuatori del progetto regionale e validati dall'autorita' regionale competente secondo lo schema di certificazione riportato in allegato "5", sono assunti dall'A.I.M.A. come validi ai fini dell'erogazione del finanziamento comunitario e del contributo nazionale, fatta salva la facolta' da parte dell'azienda medesima, d'intesa con le regioni, di effettuare controlli di conformita' tecnica e rispondenza amministrativa, mediante verifiche a campione presso gli organismi attuatori. Al riguardo si precisa che per elementi giustificativi di spesa possono intendersi, oltre alle fatture debitamente quietanzate intestate ai soggetti terzi, anche i mandati di pagamento effettuati dalle regioni medesime. Per quanto attiene ai pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori, l'A.I.M.A. e' tenuta ad effettuare, entro trenta giorni dalla richiesta presentata dalle regioni, la verifica della documentazione giustificativa di spesa ed il relativo pagamento. Per quanto concerne invece il rimborso in un unica soluzione, la relativa richiesta regionale deve essere inoltrata all'A.I.M.A. entro il trimestre successivo alla conclusione delle attivita' poste in essere. Alla richiesta di rimborso dovra' essere allegata la dichiarazione di conformita' delle azioni eseguite e dei controlli effettuati. In quest'ultimo caso l'A.I.M.A., cosi' come disposto dall'art. 5, paragrafo 1, del regolamento in questione, dovra' disporre il pagamento del saldo progettuale entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di pagamento presentate dalle regioni. Infine occorre precisare che il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di materiali durevoli, cosi' come specificato nel modello di contratto tipo riportato in allegato "3", puo' essere effettuato in un'unica soluzione vincolando il bene alla sua utilizzazione nei programmi di miglioramento futuri, oppure per quote di ammortamento annuali cosi' come disposto in suddetto contratto tipo. FASE VI Rapporto finale A conclusione delle attivita' poste in essere dalle regioni, le stesse devono presentare a questo Ministero e all'A.I.M.A., entro il 30 giugno successivo al termine di ciascun ciclo produttivo suddetto, un rapporto particolareggiato sull'utilizzazione degli stanziamenti comunitari attribuiti e sui risultati ottenuti. Detta relazione deve altresi' contenere la descrizione dettagliata dei controlli effettuati nonche' la valutazione dei risultati e dell'impatto ambientale oltre all'indicazione delle eventuali difficolta' riscontrate. La mancata o incompleta presentazione, nei tempi stabiliti, di quanto previsto sopra comporta l'applicazione della decurtazione del finanziamento erogabile cosi' come disposto dall'art. 5, paragrafo 6, del regolamento comunitario in questione. L'A.I.M.A., infine, relazionera' a questo Ministero entro il 1 settembre successivo alla conclusione di ciascun ciclo produttivo in questione, nel merito dei progetti regionali controllati nonche' sulle azioni poste in essere dalle regioni, definendo l'esito di tali accertamenti e i provvedimenti amministrativi all'uopo adottati. Al fine di una maggiore chiarezza circa le scadenze temporali previste per l'attuazione del programma nazionale in parola si riporta in allegato "6" l'elenco cronologico degli adempimenti che fanno capo a ciascuna delle parti interessate. Per quant'altro non contemplato dalla presente si rinvia a quanto espressamente previsto dal regolamento comunitario in questione nonche' dal provvedimento amministrativo che l'A.I.M.A. adottera' nei confronti delle regioni. Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1999 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 301