L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 26 maggio 1999; Premesso che l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), con il quale viene data attuazione alla direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che con determinazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita'), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, siano stabilite, con riferimento ai contratti bilaterali con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi; Premesso che con delibera 11 maggio 1999, n. 66/99, l'Autorita' ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 4 e all'art. 14, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 79/99 in tema di mercato elettrico, contrattazione bilaterale e clienti idonei; Visto l'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481; Vista la delibera dell'Autorita' 23 settembre 1998, n. 120/98 con cui e' stata adottata una direttiva concernente l'erogazione del servizio elettrico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481; Vista la delibera dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99 con cui e' stata approvata la disciplina delle condizioni tecnicoeconomiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete; Considerato che, sulla base delle disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo n. 79/99, il diritto alla qualifica di cliente idoneo dipende in alcuni casi dalla dimensione del consumo di energia elettrica nell'anno precedente e che quindi tale diritto potrebbe venir meno a seguito di riduzioni dei consumi al di sotto del limite previsto; Considerato che: in base alla delibera dell'Autorita' 23 settembre 1998, n. 120/98 e' stata adottata una direttiva che impone l'inserimento, nei contratti pluriennali di fornitura di energia elettrica a clienti idonei, ivi inclusi quelli che avrebbero acquisito il diritto a tale qualifica in base ai decreti legislativi di recepimento della direttiva 96/92/CE, di una clausola che riconosca, agli stessi, per la durata di un anno dalla acquisizione della qualifica di cliente idoneo, del diritto di recesso unilaterale, salvo preavviso non superiore a sei mesi; e' stata rappresentata all'Autorita' la necessita' di prevedere durante la prima fase della liberalizzazione del mercato elettrico, e con riferimento primario ai contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici, forme di tutela dei clienti idonei, anche in relazione ai tempi necessari per lo sviluppo di concorrenza tra produttori, distributori e grossisti sul mercato libero. Ritenuta l'urgenza di definire clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei che assicurino il corretto funzionamento del sistema elettrico, tenuto conto degli obiettivi di promozione della concorrenza. Delibera: Art. 1. Clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici I contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, dovranno contenere clausole negoziali in base alle quali: a) sia riconosciuta alle parti la facolta' di recedere unilateralmente dal contratto, salvo preavviso non superiore a sei mesi per il cliente idoneo e ad un anno per il fornitore; b) sia prevista la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui venga meno in capo alla parte acquirente il diritto alla qualifica di cliente idoneo; c) sia definita l'attribuzione alle parti del contratto bilaterale dei diritti, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dal contratto relativo al servizio di vettoriamento dell'energia elettrica;