L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 26 maggio 1999;
  Premesso che  l'art. 6, comma  1, del decreto legislativo  16 marzo
1999, n. 79,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale -
n. 75 del 31 marzo 1999,  (di seguito: decreto legislativo n. 79/99),
con il  quale viene data  attuazione alla direttiva  96/92/CE recante
norme comuni  per il mercato interno  dell'energia elettrica, prevede
che con  determinazione dell'Autorita'  per l'energia elettrica  e il
gas (di seguito: Autorita'), da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di  entrata in vigore  del decreto stesso, siano  stabilite, con
riferimento ai contratti bilaterali con i clienti idonei, le clausole
negoziali e  le regolamentazioni tecniche indispensabili  al corretto
funzionamento   dell'intero  sistema   elettrico,  da   inserire  nei
contratti stessi;
  Premesso che con delibera 11  maggio 1999, n. 66/99, l'Autorita' ha
avviato un  procedimento per  la formazione  di provvedimenti  di cui
all'art. 6,  commi 1 e 4  e all'art. 14, commi  6, 7 e 8  del decreto
legislativo  n. 79/99  in tema  di mercato  elettrico, contrattazione
bilaterale e clienti idonei;
  Visto l'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 14 novembre 1995,
n. 481;
  Vista la delibera  dell'Autorita' 23 settembre 1998,  n. 120/98 con
cui  e' stata  adottata  una direttiva  concernente l'erogazione  del
servizio elettrico ai sensi dell'art.  2, comma 12, lettera h), della
legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Vista la delibera dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99 con cui
e' stata  approvata la disciplina delle  condizioni tecnicoeconomiche
del  servizio di  vettoriamento  dell'energia elettrica  e di  alcuni
servizi di rete;
  Considerato  che, sulla  base delle  disposizioni dell'art.  14 del
decreto legislativo  n. 79/99, il  diritto alla qualifica  di cliente
idoneo dipende in alcuni casi dalla dimensione del consumo di energia
elettrica  nell'anno precedente  e che  quindi tale  diritto potrebbe
venir meno a seguito di riduzioni  dei consumi al di sotto del limite
previsto;
  Considerato che:
  in base alla  delibera dell'Autorita' 23 settembre  1998, n. 120/98
e'  stata  adottata  una  direttiva  che  impone  l'inserimento,  nei
contratti  pluriennali di  fornitura di  energia elettrica  a clienti
idonei, ivi inclusi quelli che  avrebbero acquisito il diritto a tale
qualifica  in  base  ai  decreti  legislativi  di  recepimento  della
direttiva 96/92/CE, di  una clausola che riconosca,  agli stessi, per
la durata  di un anno  dalla acquisizione della qualifica  di cliente
idoneo,  del  diritto di  recesso  unilaterale,  salvo preavviso  non
superiore a sei mesi;
  e'  stata rappresentata  all'Autorita' la  necessita' di  prevedere
durante la prima fase della liberalizzazione del mercato elettrico, e
con  riferimento  primario  ai contratti  bilaterali,  ad  esecuzione
continuata, di  fornitura di servizi  elettrici, forme di  tutela dei
clienti idonei, anche in relazione ai tempi necessari per lo sviluppo
di concorrenza  tra produttori, distributori e  grossisti sul mercato
libero.
  Ritenuta l'urgenza  di definire clausole negoziali  da inserire nei
contratti  bilaterali,  ad  esecuzione continuata,  di  fornitura  di
servizi  elettrici  a  clienti  idonei  che  assicurino  il  corretto
funzionamento del sistema elettrico,  tenuto conto degli obiettivi di
promozione della concorrenza.
                              Delibera:
                               Art. 1.
       Clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali
     ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici
  I contratti  bilaterali, ad esecuzione continuata,  di fornitura di
servizi elettrici a clienti idonei ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo 16 marzo1999,  n. 79, dovranno contenere clausole
negoziali in base alle quali:
  a)   sia  riconosciuta   alle   parti  la   facolta'  di   recedere
unilateralmente dal  contratto, salvo  preavviso non superiore  a sei
mesi per il cliente idoneo e ad un anno per il fornitore;
  b) sia prevista la risoluzione di diritto del contratto nel caso in
cui  venga  meno  in  capo  alla parte  acquirente  il  diritto  alla
qualifica di cliente idoneo;
  c) sia definita l'attribuzione  alle parti del contratto bilaterale
dei diritti, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dal contratto
relativo al servizio di vettoriamento dell'energia elettrica;