IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale dispone che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, che, in attuazione dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, definisce i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle Forze armate; Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, nella parte in cui disciplina il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Forze armate; Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196 e n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo, rispettivamente, delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che, in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, definisce, tra l'altro, le modalita' per il reclutamento dei volontari in ferma breve; Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, relativo al riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri il quale, per effetto del rinvio operato dall'articolo 33, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, disciplina anche il reclutamento del personale delle bande musicali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Considerata la necessita' di garantire l'immissione in ruolo, nei gradi iniziali, di personale militare in giovane eta' in relazione alla natura del servizio prestato, che richiede elevate condizioni di efficienza psicofisica per l'espletamento delle attivita' addestrative ed operative, nonche' alla particolare configurazione ordinativa delle Forze armate fondata sui principi della pienezza degli organici e dell'avanzamento normalizzato, per la quale e' indispensabile garantire l'alimentazione costante in ogni grado e ruolo attraverso la regolare progressione in carriera, fino ai gradi vertice; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 789 del 29 marzo 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai fini della partecipazione ai seguenti concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate si applicano, in deroga a quanto stabilito dalla norma di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 127, i limiti di eta' di seguito indicati: a) concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri: 1) concorso per il reclutamento nel ruolo speciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117: non aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso il trentaduesimo anno di eta', se ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri; aver compiuto alla data in cui e' bandito il concorso il ventottesimo anno di eta' e non aver superato il quarantesimo al 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso, se marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; 2) concorso per il reclutamento nel ruolo tecnico, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117: non aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il concorso il trentaduesimo anno di eta' ovvero il quarantesimo se marescialli dell'Arma dei carabinieri; b) concorsi per il reclutamento degli ufficiali di complemento: 1) concorso per il reclutamento nell'Esercito, di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62: aver compiuto al 31 dicembre dell'anno in cui sono nominati sottotenenti il diciottesimo anno di eta', se giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva; non aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui sono nominati sottotenenti il trentasettesimo anno di eta', se militari; 2) concorso per il reclutamento nella Marina, di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62: aver compiuto il diciassettesimo anno di eta' al 1 agosto dell'anno in cui sono banditi i corsi allievi ufficiali di complemento, se giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva; 3) concorso per il reclutamento nell'Aeronautica, di cui all'articolo 31 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62: aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande di partecipazione ovvero non aver superato il trentaduesimo anno di eta', se dispensati dal presentarsi alle armi perche' cittadini italiani residenti all'estero; 4) concorso per il reclutamento nel ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, di cui all'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224: aver compiuto il diciassettesimo e non aver superato il ventitreesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso; c) concorsi per il reclutamento nel ruolo marescialli: 1) concorso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: aver compiuto il diciassettesimo e non aver superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il ventottesimo anno di eta' per coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario; non aver superato il ventottesimo anno di eta' se appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente o militari e graduati in ferma volontaria o di leva in servizio; 2) concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: non aver superato il quarantesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione; d) concorso per il reclutamento nel ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198: aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il ventottesimo anno di eta' per coloro che hanno gia' prestato servizio militare; aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta' se coniugati; non aver superato il trentesimo anno di eta' se appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri o allievi carabinieri, carabinieri ausiliari e allievi carabinieri ausiliari; e) concorso per il reclutamento nel ruolo degli appuntati e dei carabinieri, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198: aver compiuto il diciassettesimo e non aver superato il ventiseiesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il ventottesimo anno di eta' per coloro che hanno adempiuto gli obblighi di leva; aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta' se coniugati; f) concorsi per il reclutamento nelle bande musicali, di cui agli articoli 11, 14, 17 e 20 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78: 1) concorso per il reclutamento del maestro direttore: aver compiuto il venticinquesimo e non aver superato il quarantesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione; 2) concorso per il reclutamento del maestro vice direttore: aver compiuto il venticinquesimo e non aver superato il quarantesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione; 3) concorso per il reclutamento degli orchestrali: aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il quarantesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il quarantacinquesimo anno di eta' se appartenenti alle Forze armate o ai Corpi di polizia in attivita' di servizio; si prescinde dai limiti di eta' per gli allievi del Centro addestramento musicale; 4) concorso per il reclutamento dell'archivista: aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il quarantesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione ovvero il quarantacinquesimo anno di eta' se appartenenti alle Forze armate o ai Corpi di polizia in attivita' di servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 aprile 1999 Il Ministro: Scognamiglio Pasini Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1999 Registro n. 2 Difesa, foglio n. 220
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e' il seguente: "6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione". - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998. - Il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente "Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1993. - Il decreto ministeriale 11 febbraio 1998, n. 62, recante "Approvazione del regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche' la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 1988. - Il testo dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata", e' il seguente: "Art. 12 (Arruolamento degli ufficiali di complemento). - 1. Entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato con decreto ministeriale il regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle tre Forze armate, che deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonche' i requisiti somaticofunzionali e psicoattitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione e' dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria e' posta in visione presso il distretto militare, le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto. 3. Avverso le suddette graduatorie e' ammesso ricorso al Ministro della difesa entro novanta giorni dalla pubblicazione". - La legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo non dirigente dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente "Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1997. - Il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica", e' il seguente: "65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e' ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". - Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, concernente "Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1991. - Il testo dell'art. 33, comma 2, lettera g), del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate", e' il seguente: "2. - da a) a f) - (Omissis); g) il reclutamento del personale delle bande e' regolato dal capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. E' inoltre previsto che: 1) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, e' riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali; 2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza; 3) le modalita' di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei capi di Stato maggiore di Forza armata". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3, comma 6, della citata legge 15 marzo 1997, n. 127, v. in note alle premesse. - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente "Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri", e' il seguente: "Art. 9. - 1. Gli ufficiali del ruolo speciale sono tratti: a) con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami: 1) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina: 2) dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a ''superiore alla media'' e che abbiano compiuto alla data in cui e' bandito il concorso il ventottesimo anno di eta'; b) dai capitani del ruolo normale che ne facciano domanda ai sensi dell'art. 5". - Il testo dell'art. 16 del sopracitato decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e' il seguente: "Art. 16. - 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso; b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione, siano stati gia' impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specialita' ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a ''superiore alla media''. Il numero dei posti messi a concorso le modalita' di espletamento dello stesso, articolato in due prove scritte ed una orale, attinenti al tipo di specializzazione professionale indicato nel predetto bando, sono stabiliti con decreto ministeriale. 2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 i candidati devono possedere: a) l'idoneita' fisica al servizio, militare incondizionato quale ufficiale dei carabinieri, da accertarsi mediante visita medicocollegiale presso l'ospedale militare o i centri medicolegali militari della sede del comando di regione militare nel cui territorio e' dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza; b) i necessari requisiti psicoattitudinali. 3. I vincitori del concorso sono nominati tenenti ed ammessi a frequentare il corso formativo previsto dalla tabella 2 al termine del quale conseguono la promozione al grado di capitano assumendo nel ruolo la posizione determinatasi in base alla graduatoria di merito di fine corso. - Si riporta il testo degli articoli 8 e 19 e 31 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione ai corsi AUC, di cui al presente decreto i giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, di cui al successivo art. 10, che si trovino in una delle condizioni seguenti: a) militari in congedo illimitato provvisorio; b) militari alle armi; c) militari che abbiano gia' soddisfatto agli obblighi di leva o che si trovino, comunque in congedo illimitato, limitata ai corsi AUC delle Armi e dei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza e ruolo commissari) di amministrazione e del Corpo tecnico; d) giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva, purche' compiano il diciottesimo anno di eta' entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono nominati sottotenenti. 2. Per concorrere all'ammissione ai corsi AUC i militari di cui al comma 1, lettera a), b) e c), non devono aver superato il trentasettesimo anno di eta' entro il 31 dicembre dell'anno in cui conseguiranno la nomina a sottotente di complemento. 3. I sottufficiali ed i graduati di truppa devono rinunziare per iscritto al proprio grado; essi sono, pero', ripristinati nel grado precedentemente rivestito, qualora vengano dimessi dai corsi per un motivo qualsiasi o non conseguano la idoneita' al grado di sottotenente. 4. Ai corsi AUC delle Armi e dei Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) possono essere anche ammessi: a) giovani laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria, qualora ne facciano esplicitata documentata domanda, indipendentemente dalla possibilita' di concorrere anche per l'ammissione ai corsi AUC del Corpo sanitario (medici o farmacisti) e di quello veterinario in rapporto al titolo di studio da ciascuno di essi posseduto; b) gli aspiranti ai corsi del Corpo tecnico e del Corpo di commissariato (ruolo commissari) che non conseguano l'ammissione a tali corsi per mancanza di posti disponibili. A coloro che vengono trasferiti ai corsi delle varie Armi e' data facolta' di rinunciarvi per concorrere all'ammissione al successivo corso AUC del Corpo tecnico o del Corpo di commissariato (ruolo commissari). Coloro che non sono ammessi ne' a un corso AUC del Corpo di commissariato (ruolo commissari), ne' al corrispondente corso AUC delle varie Armi possono chiedere di concorrere nuovamente solo per il successivo corso AUC delle varie Armi. 5. I giovani concorrenti per la prima volta per un corso AUC e non ammessi al corso stesso, possono essere rinviati a concorrere per il corso successivo, fermo restando quanto disposto al comma 4, senza essere sottoposti a nuovi accertamenti fisicopsicoattitudinali e qualora dichiarino di volersi avvalere di tale possibilita' entro il termine che sara' fissato dal distretto militare nella comunicazione di non ammissione". "Art. 19. - 1. Per l'ammissione ai corsi AUC, di cui all'art. 17, possono concorrere a domanda i giovani in possesso di uno dei titoli di studio di cui alla tabella A, ottenuto quando sia un diploma di scuola media superiore con votazione non inferiore a quarantuno sessantesimi, che si trovino in una delle seguenti condizioni: arruolati di leva nel C.E.M.M.; militari in servizio di leva nel C.E.M.M. che non abbiano gia' ultimato tale servizio ovvero non siano rinviati dalle armi prima dell'inizio del corso; arruolati di leva nell'Esercito o nell'Aeronautica previo ''nulla osta'' rilasciato dai competenti distretti militari; giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva purche' compiano il diciassettesimo anno di eta' entro il 1 agosto dell'anno in cui vengono banditi i corsi AUC". "Art. 31. - 1. Possono concorrere, a domanda, per l'ammissione ai corsi AUC per l'A.M. di cui al presente decreto i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono: a) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi; b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non abbiano superato il ventottesimo anno alla data di scadenza del concorso. Potranno altresi' concorrere coloro che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta', se dispensati dal presentarsi alle armi perche' cittadini italiani residenti all'estero; c) siano in possesso della idoneita' fisica al servizio militare incondizionato nell'A.M., della idoneita' psicoattitudinale al servizio in qualita' di ufficiale di complemento del ruolo e specialita' richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonche' della idoneita' generica al volo; d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva e non siano stati riformati alla visita medica di leva; e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato, non siano stati prosciolti d'autorita' per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato; f) i concorrenti ad un corso per laureati dovranno aver conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli di studio: 1) per il Corpo sanitario aeronautico: laurea in medicina e chirurgia: i concorrenti ammessi al corso allievi ufficiali di complemento, devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione. Qualora, al termine del corso, essi non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione, possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla data di fine corso; 2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato: laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze sociali, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia politica, in scienze bancarie ed assicurative, in scienze economiche e sociali, in economia aziendale, in scienze statistiche ed economiche, in discipline economiche e sociali oppure laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la Sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli o laurea in scienze economiche o laurea in scienze economiche e bancarie; 3) per il Corpo del genio aeronautico: laurea in ingegneria civile, in architettura, in ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ad indirizzo idraulico, geotecnico, strutturale ed urbanistico, se aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri - specialita' infrastrutture aeronautiche; laurea in ingegneria aeronautica, in ingegneria aerospaziale, in ingegneria meccanica, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria nucleare, in ingegneria chimica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo meccanico, elettrico, chimico ed economicoorganizzativo, se aspirante all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri - specialita' costruzioni aeromeccaniche; laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo: elettrico ed economicoorganizzativo, se aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri - specialita' elettronica; laurea in astronomia, in fisica, in matematica, in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo fisici; laurea in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione nel ruolo chimici; g) i concorrenti ad un corso per diplomati dovranno aver conseguito o essere in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno in cui viene emanato il bando uno dei seguenti titoli di studio: 1) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica: diploma di maturita' classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo, di maturita' rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maturita' d'arte applicata, di maturita' professionale di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1970, n. 1508, licenza liceale rilasciata dalla sezione classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturita' professionale e segretario d'amministrazione, diploma di maturita' professionale di analista contabile, diploma di maturita' professionale di operatore commerciale, licenza linguistica; 2) per il Corpo di commissariato, ruolo amministrazione: diploma di ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale e programmatore, diploma di maturita' professionale di segretario d'amministrazione, diploma di maturita' professionale di analisi contabile, diploma di maturita' professionale di operatore commerciale, licenza linguistica; 3) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici: diploma di perito industriale indirizzo specializzato per le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialita' aeronautici; diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, diploma di geometra, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialita' edili; diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialita' elettronici; diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialita' elettricisti; diploma di perito industriale indirizzo specializzato per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialita' motorizzazione; diploma di perito industriale indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione, per meccanica, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialita' armamento; diploma di perito industriale indirizzo specializzato per chimica industriale, per chimica nucleare, per materie plastiche, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialita' assistenti di laboratorio; diploma di maturita' classica, scientifica, artistica, diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1970, n. 1508, se aspiranti all'ammissione al corso nella specialita' geofisici; diploma di perito industriale se aspiranti all'ammissione al corso nella specialita' fotografi. 2. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. 3. I requisiti di cui al presente articolo saranno accertati secondo le procedure stabilite dal Ministero della difesa. 4. E' facolta' del Ministero della difesa fissare nel decreto con cui vengono indetti i corsi AUC diversi od ulteriori requisiti in relazione alle esigenze della Forza armata". - Il testo dell'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (Per il titolo v. in note alle premesse), e' il seguente: "Art. 3. - 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari, indetti dal Ministro della difesa. 2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti: a) essere cittadini italiani; b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di eta' alla data di emanazione del bando di concorso; c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; d) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione; e) possedere le qualita' fisiche e psicoattitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita' di piloti militari, di navigatori militari; f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori o di chi esercita la tutela. 3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio, ai corsi di navigatore devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici. 4. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza". - Il testo dell'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Per il titolo v. in nota alle premesse), e' il seguente: "Art. 11 (Reclutamento nel ruolo di marescialli). - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, e' tratto: a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale; b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei". - Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Per il titolo v. in nota alle premesse), e' il seguente: "Art. 14 (Reclutamento degli ispettori). - 1. Gli ispettori in ferma volontaria e in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo II per il Reggimento corazzieri, sono tratti: a) per il 70% dei posti disponibili nell'organico, mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici". - Il testo dell'art. 4 del sopracitato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' il seguente: "Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. Sono consentiti: a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in altre Armi o Forze armate nonche' nelle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' adempiuto agli obblighi di leva; b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, nei limiti delle vacanze esistenti nei quadri organici e dei posti disponibili nel contingente determinato annualmente con legge di bilancio. 2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualita' di carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche. Ai fini dell'ammissione alla ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di adeguati test per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione di una graduatoria, da rendere pubblica, ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati". - Il testo degli articoli 11, 14, 17 e 20 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 (Per il titolo v. premesse), e' il seguente: "Art. 11 (Reclutamento del maestro direttore). - 1. Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente dei carabinieri, maestro direttore di banda, ha luogo in base a concorso pubblico per titoli ed esami. 2. Per partecipare al concorso e' necessario: a) aver compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo; b) essere di statura non inferiore a metri 1,65; c) essere muniti di diploma di strumentazione per banda e di diploma di composizione, conseguiti in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto; d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. 3. Si prescinde dal limite massimo di eta' per il concorrente che sia gia': a) ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente di altra Forza armata dello Stato o Corpo di polizia; b) ufficiale vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri. 4. Gli esami consistono nelle seguenti prove: a) tre prove scritte su temi della commissione esaminatrice, cosi' distinte: 1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; 2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; 3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; b) prova orale vertente sulle seguenti materie: 1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico; 2) tecnica di tutti agli strumenti compresi nell'organico strumentale; 3) vari tipi di partitura; 4) impiego degli strumenti suddetti; c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani, a scelta della commissione esaminatrice, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione. 5. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria e' formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti. 6. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, sempreche' i punti parziali non siano inferiori a 12". "Art. 14 (Reclutamento del maestro vice direttore). - 1. Il reclutamento dell'ufficiale in s.p.e. dei carabinieri, maestro vice direttore di banda, ha luogo mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) avere compiuto il venticinquesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo; per gli orchestrali della banda dell'Arma si prescinde dai predetti limiti di eta'; b) essere di statura non inferiore a metri 1,65; c) aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma in strumentazione per banda; d) essere in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o di vedovo senza prole. 2. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove: a) tre prove scritte su temi della commissione, cosi' distinte: 1) armonizzazione a quattro parti di un passo musicale, da svolgere nel tempo massimo di otto ore; 2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; 3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo diciotto ore; b) prova orale vertente sulle seguenti materie: 1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale; 2) vari di tipi di partitura; 3) impiego degli strumenti suddetti; c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani, scelti dalla commissione esaminatrice, e lasciati a disposizione del candidato per il tempo stabilito dalla stessa commissione. 3. La commissione attribuisce a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria e' formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti. 4. E' giudicato idoneo il concorrente, che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, sempreche' i punti parziali non siano inferiori a 12". "Art. 17 (Reclutamento degli orchestrali). - 1. Gli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri sono reclutati mediante pubblici concorsi, per titoli ed esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) avere compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo. Tale limite e' elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate o dei Corpi di polizia, in attivita' di servizio. Per gli allievi del Centro di addestramento musicale di cui all'art. 6 si prescinde dai limiti di eta'; b) aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento per il quale concorrono o per strumento affine, come da tabella B. 2. I concorrenti che non siano gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nell'Arma quali sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole. 3. Per gli orchestrali della banda dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dall'anzianita'. 4. Gli esami di concorso per la nomina ad orchestrale consistono nelle seguenti prove: a) per i concorrenti di tutte le parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione: 1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente; 2) lettura a prima vista di un brano o piu' brani di musica, scelti dalla commissione; 3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento; b) per i concorrenti delle prime e delle seconde parti: 1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda; 2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda; c) per i concorrenti delle prime parti; armonizzazione per pianoforte di un brano di musica; d) per i concorrenti per gli strumenti a percussione, a qualsiasi parte essi aspirino: 1) un esperimento di lettura musicale; 2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda; 3) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione. 5. La commissione esaminatrice forma la graduatoria attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno a venti per ciascuna prova. 6. E' giudicato idoneo il concorrente che nella graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 14 se si tratta di concorso per musicante delle prime e delle seconde parti; non inferiore a 12 se si tratta di concorso per orchestrali delle terze parti. 7. Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunge, in ciascuna prova, il punteggio di 12". "Art. 20 (Reclutamento dell'archivista della banda). - 1. Il sottufficiale archivista della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' reclutato mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) aver compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo, tale limite e' elevato di anni cinque per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, in attivita' di servizio; b) aver conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto un diploma di strumento a fiato. 2. I concorrenti che non siano gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nell'Arma quali sottufficiali, prescindendo da quello concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole. 3, Le prove del concorso consistono in: a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente; b) lettura a prima vista di un brano o piu' brani, scelti dalla commissione; c) copiatura su lucido, di un brano musicale scelto dalla commissione".