IL MINISTRO DELLA DIFESA 
  Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il
quale dispone che la partecipazione ai concorsi indetti da  pubbliche
amministrazioni non e' soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe
dettate da regolamenti delle singole  amministrazioni  connesse  alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,  in  materia
di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dell'Esercito, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare; 
  Visto il decreto legislativo 24 marzo  1993,  n.  117,  concernente
l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico  degli  ufficiali
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; 
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio  1988,  n.  62,  che,  in
attuazione dell'articolo 12 della legge 24  dicembre  1986,  n.  958,
definisce i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali
di complemento delle Forze armate; 
  Vista la  legge  19  maggio  1986,  n.  224,  nella  parte  in  cui
disciplina il reclutamento  degli  ufficiali  piloti  di  complemento
delle Forze armate; 
  Visti i decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 196  e  n.  198,  in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme  di  reclutamento,
stato ed avanzamento del personale  non  direttivo,  rispettivamente,
delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre  1997,
n. 332, che, in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge  24
dicembre 1993, n. 537, definisce, tra l'altro, le  modalita'  per  il
reclutamento dei volontari in ferma breve; 
  Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78,  relativo  al
riordinamento della  banda  musicale  dell'Arma  dei  carabinieri  il
quale, per effetto del rinvio  operato  dall'articolo  33,  comma  2,
lettera  g),  del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.   196,
disciplina anche il reclutamento del personale delle  bande  musicali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; 
  Considerata la necessita' di garantire l'immissione in  ruolo,  nei
gradi iniziali, di personale militare in giovane  eta'  in  relazione
alla natura del servizio prestato, che richiede elevate condizioni di
efficienza   psicofisica   per   l'espletamento    delle    attivita'
addestrative ed operative, nonche'  alla  particolare  configurazione
ordinativa delle Forze armate fondata  sui  principi  della  pienezza
degli organici e  dell'avanzamento  normalizzato,  per  la  quale  e'
indispensabile garantire l'alimentazione costante  in  ogni  grado  e
ruolo attraverso la regolare progressione in carriera, fino ai  gradi
vertice; 
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 789 del 29 marzo 1999; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
  1. Ai  fini  della  partecipazione  ai  seguenti  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate si applicano, in deroga
a quanto stabilito dalla norma di cui all'articolo 3, comma 6,  della
legge 15 marzo 1997, n. 127, i limiti di eta' di seguito indicati: 
    a) concorsi per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in  servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri: 
      1) concorso per il reclutamento  nel  ruolo  speciale,  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 24 marzo  1993,  n.  117:  non
aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il  concorso
il trentaduesimo anno di eta', se ufficiali subalterni di complemento
dell'Arma dei carabinieri; aver compiuto alla data in cui e'  bandito
il concorso il ventottesimo anno di  eta'  e  non  aver  superato  il
quarantesimo al 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il  concorso,
se marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli  ordinari  in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; 
      2) concorso per il  reclutamento  nel  ruolo  tecnico,  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 1993,  n.  117:  non
aver superato al 31 dicembre dell'anno in cui e' bandito il  concorso
il trentaduesimo anno di eta' ovvero il quarantesimo  se  marescialli
dell'Arma dei carabinieri; 
    b) concorsi per il reclutamento degli ufficiali di complemento: 
      1)  concorso  per  il  reclutamento   nell'Esercito,   di   cui
all'articolo 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62: aver
compiuto al 31 dicembre dell'anno in cui sono  nominati  sottotenenti
il diciottesimo anno di eta', se giovani appartenenti  a  classe  non
ancora chiamata alla leva; non aver superato al 31 dicembre dell'anno
in cui sono nominati sottotenenti il trentasettesimo anno di eta', se
militari; 
      2)  concorso  per  il  reclutamento  nella   Marina,   di   cui
all'articolo 19 del decreto ministeriale 11  febbraio  1988,  n.  62:
aver compiuto il diciassettesimo anno di eta' al 1  agosto  dell'anno
in cui sono banditi i corsi  allievi  ufficiali  di  complemento,  se
giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva; 
      3)  concorso  per  il  reclutamento  nell'Aeronautica,  di  cui
all'articolo 31 del decreto ministeriale 11  febbraio  1988,  n.  62:
aver compiuto il diciottesimo e non  aver  superato  il  ventottesimo
anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando  di
concorso per la presentazione delle domande di partecipazione  ovvero
non aver superato il trentaduesimo anno di eta',  se  dispensati  dal
presentarsi  alle   armi   perche'   cittadini   italiani   residenti
all'estero; 
      4) concorso per il reclutamento nel ruolo  naviganti  dell'Arma
aeronautica, di cui all'articolo 3 della legge  19  maggio  1986,  n.
224:  aver  compiuto  il  diciassettesimo  e  non  aver  superato  il
ventitreesimo anno di eta' alla  data  di  emanazione  del  bando  di
concorso; 
    c) concorsi per il reclutamento nel ruolo marescialli: 
      1) concorso di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  196:  aver  compiuto  il
diciassettesimo e non aver superato il  ventiseiesimo  anno  di  eta'
alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso  per
la  presentazione  della  domanda   di   partecipazione   ovvero   il
ventottesimo anno di eta' per coloro che hanno gia' prestato servizio
militare obbligatorio o volontario; non aver superato il ventottesimo
anno di eta' se appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di
truppa  in  servizio  permanente  o  militari  e  graduati  in  ferma
volontaria o di leva in servizio; 
      2) concorso di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  196:  non  aver  superato  il
quarantesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine  previsto
dal  bando  di  concorso  per  la  presentazione  della  domanda   di
partecipazione; 
      d) concorso per  il  reclutamento  nel  ruolo  degli  ispettori
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 14, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198: aver compiuto  il
diciottesimo e non aver superato il ventiseiesimo anno di  eta'  alla
data di scadenza del termine previsto dal bando di  concorso  per  la
presentazione della domanda di partecipazione ovvero il  ventottesimo
anno di eta' per coloro che hanno gia'  prestato  servizio  militare;
aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta' se  coniugati;  non  aver
superato il trentesimo anno di eta'  se  appartenenti  ai  ruoli  dei
sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri o allievi carabinieri,
carabinieri ausiliari e allievi carabinieri ausiliari; 
    e) concorso per il reclutamento nel ruolo degli appuntati  e  dei
carabinieri, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12  maggio
1995, n. 198: aver compiuto il diciassettesimo e non aver superato il
ventiseiesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto
dal  bando  di  concorso  per  la  presentazione  della  domanda   di
partecipazione ovvero il ventottesimo anno di  eta'  per  coloro  che
hanno adempiuto gli obblighi di leva; aver compiuto il  ventiseiesimo
anno di eta' se coniugati; 
    f) concorsi per il reclutamento nelle bande musicali, di cui agli
articoli 11, 14, 17 e 20 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 
78: 
      1) concorso per il reclutamento  del  maestro  direttore:  aver
compiuto il venticinquesimo e non aver superato il quarantesimo  anno
di eta' alla data di scadenza  del  termine  previsto  dal  bando  di
concorso per la presentazione della domanda di partecipazione; 
      2) concorso per il reclutamento  del  maestro  vice  direttore:
aver compiuto il venticinquesimo e non aver superato il  quarantesimo
anno di eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando  di
concorso per la presentazione della domanda di partecipazione; 
      3)  concorso  per  il  reclutamento  degli  orchestrali:   aver
compiuto il diciottesimo e non aver superato il quarantesimo anno  di
eta' alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso
per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  ovvero  il
quarantacinquesimo anno di eta' se appartenenti alle Forze  armate  o
ai Corpi di polizia in attivita' di servizio; si prescinde dai limiti
di eta' per gli allievi del Centro addestramento musicale; 
      4) concorso per il reclutamento dell'archivista: aver  compiuto
il diciottesimo e non aver superato il quarantesimo anno di eta' alla
data di scadenza del termine previsto dal bando di  concorso  per  la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione    ovvero    il
quarantacinquesimo anno di eta' se appartenenti alle Forze  armate  o
ai Corpi di polizia in attivita' di servizio. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 22 aprile 1999 
 
                                     Il Ministro: Scognamiglio Pasini 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
 
  Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1999 
  Registro n. 2 Difesa, foglio n. 220 
 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  l0,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - Il testo dell'art. 3, comma 6, della  legge  15  maggio
          1997,  n.  127,  concernente   "Misure   urgenti   per   lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo", e' il seguente: 
            "6. La partecipazione ai concorsi  indetti  da  pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione". 
            - Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490,
          concernente  "Riordino  del   reclutamento,   dello   stato
          giuridico  e  dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma
          dell'art. 1, comma 97, della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998. 
            -  Il  decreto  legislativo  24  marzo  1993,   n.   117,
          concernente "Istituzione  dei  ruoli  normale,  speciale  e
          tecnico degli ufficiali in  servizio  permanente  dell'Arma
          dei carabinieri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          93 del 22 aprile 1993. 
            - Il  decreto  ministeriale  11  febbraio  1998,  n.  62,
          recante "Approvazione del regolamento concernente i criteri
          e  le  modalita'  per  l'arruolamento  degli  ufficiali  di
          complemento nonche' la durata dei corsi  allievi  ufficiali
          di complemento delle tre Forze armate", e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 1988. 
            - Il testo dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1986,  n.
          958, concernente "Norme sul servizio  militare  di  leva  e
          sulla ferma di leva prolungata", e' il seguente: 
            "Art. 12 (Arruolamento degli ufficiali di complemento). -
          1. Entro sei mesi alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e'  emanato  con  decreto  ministeriale  il
          regolamento  concernente  i  criteri  e  le  modalita'  per
          l'arruolamento degli ufficiali  di  complemento  delle  tre
          Forze armate, che deve indicare, in particolare,  i  titoli
          di studio richiesti  per  l'ammissione  ai  diversi  corsi,
          nonche' i requisiti somaticofunzionali e  psicoattitudinali
          necessari anche in relazione agli incarichi da espletare. 
            2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i
          bandi di concorso o di  arruolamento  per  l'ammissione  ai
          corsi allievi ufficiali  di  complemento  delle  tre  Forze
          armate e le graduatorie degli ammessi sono  pubblicati  sul
          giornale  ufficiale  del  Ministero  della  difesa.   Della
          pubblicazione  e'  dato  immediato  avviso  nella  Gazzetta
          Ufficiale e copia della graduatoria  e'  posta  in  visione
          presso il distretto militare, le stazioni dei carabinieri e
          le capitanerie di porto. 
            3. Avverso le suddette graduatorie e' ammesso ricorso  al
          Ministro  della   difesa   entro   novanta   giorni   dalla
          pubblicazione". 
            - La legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente "Norme per
          il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali  piloti  di
          complemento delle Forze armate e modifiche ed  integrazioni
          alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo  stato
          e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e  della
          Guardia  di  finanza",  e'   pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla 
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986. 
            -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.   196,
          concernente "Attuazione dell'art. 3  della  legge  6  marzo
          1992, n. 216, in materia di riordino  dei  ruoli,  modifica
          alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
          personale non direttivo delle Forze armate", e'  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  122
          del 27 maggio 1995. 
            -  Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.   198,
          concernente "Attuazione dell'art. 3  della  legge  6  marzo
          1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli  e  modifica
          delle norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
          personale  non  direttivo  non  dirigente   dell'Arma   dei
          carabinieri", e' pubblicato nel supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995. 
            - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica  2
          settembre 1997, n. 332,  concernente  "Regolamento  recante
          norme per l'immissione dei  volontari  delle  Forze  armate
          nelle  carriere  iniziali  della  Difesa,  delle  Forze  di
          polizia, dei Vigili del fuoco e del  Corpo  militare  della
          Croce  rossa  italiana",  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 1997. 
            - Il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi 
          di finanza pubblica", e' il seguente: 
            "65. Il Governo emana, entro sessanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'
          regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque
          anni ed incentivare il reclutamento di cui  alla  legge  24
          dicembre  1986,  n.  958,   e   successive   modificazioni,
          riservando ai volontari congedati senza demerito  l'accesso
          alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel
          Corpo   militare   della   Croce   rossa.   Nell'Arma   dei
          carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale
          dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato
          in  misura  non  superiore  al  60  per  cento  dei   posti
          disponibili. Nella polizia di Stato e nel  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco la predetta misura e'  ridotta  al  35
          per cento. La riserva di cui  all'art.  19  della  predetta
          legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie  al
          20 per cento. I regolamenti attuativi  sono  sottoposti  al
          parere delle competenti commissioni permanenti della Camera
          dei 
          deputati e del Senato della Repubblica". 
            -  Il  decreto  legislativo  27  febbraio  1991,  n.  78,
          concernente "Riordinamento della banda  musicale  dell'Arma
          dei carabinieri", e' pubblicato nel supplemento ordinario 
          alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1991. 
            - Il testo dell'art. 33, comma 2, lettera g), del  citato
          decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  196,  concernente
          "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in materia di riordino dei ruoli, modifica  alle  norme  di
          reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del  personale   non
          direttivo delle Forze armate", e' il seguente: 
            "2. - da a) a f) - (Omissis); 
            g) il reclutamento del personale delle bande e'  regolato
          dal capo III del decreto legislativo n.  78  del  1991.  E'
          inoltre previsto che: 
            1) ai sottufficiali in servizio  permanente  delle  Forze
          armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio  1983,  n.
          212,  che  esplicano  incarichi   o   specializzazioni   di
          contenuto musicale presso altre musiche  d'ordinanza  della
          stessa Forza armata (bande  o  fanfare)  e  che  posseggano
          tutti i requisiti, e' riservato fino al 50  per  cento  dei
          posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali; 
            2) gli aspiranti dichiarati  vincitori  del  concorso  ad
          orchestrale o ad  archivista  delle  bande,  sono  nominati
          marescialli ordinari, marescialli capi,  aiutanti  e  gradi
          corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella
          organizzazione strumentale delle  terze,  delle  seconde  e
          delle prime parti della banda  per  cui  hanno  concorso  o
          negli archivisti, ed immessi nel ruolo 
          dei musicisti della Forza armata di appartenenza; 
            3) le modalita' di svolgimento dei corsi di cui  all'art.
          23 del decreto legislativo n. 78 del  1991  sono  stabiliti
          con decreto ministeriale  su  determinazione  dei  capi  di
          Stato maggiore di Forza armata". 
            - Il testo dell'art. 17, commi 3  e  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri", e' il seguente:  "3.  Con  decreto  ministeriale
          possono  essere  adottati  regolamenti  nelle  materie   di
          competenza del Ministro  o  di  autorita'  sottordinate  al
          Ministro, quando la  legge  espressamente  conferisca  tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          Ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. 
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione  di  ''regolamento'',  sono  adottati  previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
           Note all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 3, comma 6, della  citata  legge  15
          marzo 1997, n. 127, v. in note alle premesse. 
            - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo  24
          marzo 1993, n.  117,  concernente  "Istituzione  dei  ruoli
          normale, speciale e tecnico  degli  ufficiali  in  servizio
          permanente dell'Arma dei carabinieri", e' il seguente: 
            "Art. 9. - 1.  Gli  ufficiali  del  ruolo  speciale  sono
          tratti: 
            a) con il grado di sottotenente,  mediante  concorso  per
          titoli ed esami: 
            1) dagli ufficiali subalterni  di  complemento  dell'Arma
          dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio  di  prima
          nomina: 
            2)  dai  marescialli   aiutanti,   marescialli   capi   e
          marescialli ordinari in servizio permanente  dell'Arma  dei
          carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio  prescritti
          per  l'ammissione  ai  corsi  dell'Accademia  che   abbiano
          riportato  nell'ultimo  biennio  la  qualifica  finale  non
          inferiore a ''superiore alla media'' e che abbiano compiuto
          alla data in cui e' bandito  il  concorso  il  ventottesimo
          anno di eta'; 
            b) dai capitani del ruolo normale che ne facciano domanda
          ai sensi dell'art. 5". 
            - Il testo dell'art. 16 del sopracitato decreto 
          legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e' il seguente: 
            "Art. 16. - 1. Il reclutamento degli ufficiali del  ruolo
          tecnico avviene mediante pubblico concorso, per 
          titoli ed esami, al quale possono partecipare: 
            a) i cittadini  italiani  che  non  abbiano  superato  il
          trentaduesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno in  cui
          viene bandito il concorso  e  che  siano  in  possesso  dei
          requisiti generali previsti dalle  norme  vigenti  per  gli
          ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
          nonche' del  diploma  di  laurea  richiesto  dal  bando  di
          concorso; 
            b)  i  marescialli  dell'Arma  dei  carabinieri  che  non
          abbiano  superato  il  quarantesimo  anno  di  eta'  al  31
          dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso,  siano
          in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
          grado,   abbiano    frequentato    specifici    corsi    di
          specializzazione, siano stati gia' impiegati per almeno  un
          quinquennio nella relativa specialita' ed abbiano riportato
          nell'ultimo biennio la qualifica 
          finale non inferiore a ''superiore alla media''. 
            Il numero dei posti messi  a  concorso  le  modalita'  di
          espletamento dello stesso, articolato in due prove  scritte
          ed  una  orale,  attinenti  al  tipo  di   specializzazione
          professionale indicato nel predetto bando,  sono  stabiliti
          con decreto ministeriale. 
            2. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1  i
          candidati devono possedere: 
            a)   l'idoneita'    fisica    al    servizio,    militare
          incondizionato  quale   ufficiale   dei   carabinieri,   da
          accertarsi   mediante   visita   medicocollegiale    presso
          l'ospedale militare o i centri medicolegali militari  della
          sede del comando di regione militare nel cui territorio  e'
          dislocato il reparto o ente di 
          appartenenza o il distretto militare di residenza; 
               b) i necessari requisiti psicoattitudinali. 
            3. I vincitori del  concorso  sono  nominati  tenenti  ed
          ammessi a frequentare il  corso  formativo  previsto  dalla
          tabella 2 al termine del quale conseguono la promozione  al
          grado  di  capitano  assumendo  nel  ruolo   la   posizione
          determinatasi in base alla graduatoria di  merito  di  fine
          corso. 
            - Si riporta il testo degli articoli 8  e  19  e  31  del
          citato decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, e'  il
          seguente: 
          "Art. 8. - 1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione
          ai corsi AUC, di cui  al  presente  decreto  i  giovani  in
          possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  secondo
          grado o titolo superiore, di cui al successivo art. 10, che
                 si trovino in una delle condizioni seguenti: 
               a) militari in congedo illimitato provvisorio; 
               b) militari alle armi; 
            c) militari che abbiano gia' soddisfatto agli obblighi di
          leva o che si  trovino,  comunque  in  congedo  illimitato,
          limitata  ai   corsi   AUC   delle   Armi   e   dei   Corpi
          automobilistico,  di  commissariato  (ruolo  sussistenza  e
          ruolo commissari) di amministrazione e del Corpo tecnico; 
            d) giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla
          leva, purche' compiano il diciottesimo anno di  eta'  entro
          il  31  dicembre  dell'anno   in   cui   vengono   nominati
          sottotenenti. 
            2. Per concorrere all'ammissione ai corsi AUC i  militari
          di cui al comma 1, lettera a), b) e  c),  non  devono  aver
          superato il  trentasettesimo  anno  di  eta'  entro  il  31
          dicembre  dell'anno  in  cui  conseguiranno  la  nomina   a
          sottotente di complemento. 
            3.  I  sottufficiali  ed  i  graduati  di  truppa  devono
          rinunziare per iscritto al proprio grado; essi sono, pero',
          ripristinati nel grado precedentemente  rivestito,  qualora
          vengano dimessi dai corsi per un  motivo  qualsiasi  o  non
          conseguano la idoneita' al grado di sottotenente. 
            4. Ai corsi AUC delle Armi e dei  Corpi  automobilistico,
          di amministrazione e di commissariato  (ruolo  sussistenza)
          possono essere anche ammessi: 
            a) giovani laureati in medicina e chirurgia, in farmacia,
          o in chimica  e  tecnologia  farmaceutiche  o  in  medicina
          veterinaria, qualora ne  facciano  esplicitata  documentata
          domanda, indipendentemente dalla possibilita' di concorrere
          anche per l'ammissione ai corsi  AUC  del  Corpo  sanitario
          (medici o farmacisti) e di quello veterinario  in  rapporto
          al titolo di studio da ciascuno di essi posseduto; 
            b) gli aspiranti ai corsi del Corpo tecnico e  del  Corpo
          di commissariato  (ruolo  commissari)  che  non  conseguano
          l'ammissione  a  tali   corsi   per   mancanza   di   posti
          disponibili. A coloro che vengono trasferiti ai corsi delle
          varie Armi e' data facolta' di rinunciarvi  per  concorrere
          all'ammissione al successivo corso AUC del Corpo tecnico  o
          del Corpo di commissariato (ruolo commissari).  Coloro  che
          non  sono  ammessi  ne'  a  un  corso  AUC  del  Corpo   di
          commissariato (ruolo  commissari),  ne'  al  corrispondente
          corso AUC delle varie Armi possono chiedere  di  concorrere
          nuovamente solo per il successivo  corso  AUC  delle  varie
          Armi. 
            5. I giovani concorrenti per la prima volta per un  corso
          AUC e non ammessi al corso stesso, possono essere  rinviati
          a concorrere per il corso successivo, fermo restando quanto
          disposto al  comma  4,  senza  essere  sottoposti  a  nuovi
          accertamenti fisicopsicoattitudinali e  qualora  dichiarino
          di volersi avvalere di tale possibilita' entro  il  termine
          che   sara'   fissato   dal   distretto   militare    nella
          comunicazione di non ammissione". 
            "Art. 19. - 1. Per l'ammissione  ai  corsi  AUC,  di  cui
          all'art. 17, possono concorrere  a  domanda  i  giovani  in
          possesso di uno dei titoli di studio di cui alla tabella A,
          ottenuto quando sia un diploma di  scuola  media  superiore
          con votazione non inferiore a quarantuno sessantesimi,  che
          si trovino in una delle seguenti condizioni: 
              arruolati di leva nel C.E.M.M.; 
            militari in servizio di leva nel C.E.M.M. che non abbiano
          gia' ultimato tale servizio ovvero non siano 
          rinviati dalle armi prima dell'inizio del corso; 
            arruolati di leva nell'Esercito o nell'Aeronautica previo
          ''nulla  osta''   rilasciato   dai   competenti   distretti
          militari; 
            giovani appartenenti a classe non  ancora  chiamata  alla
          leva purche' compiano il diciassettesimo anno di eta' entro
          il 1 agosto dell'anno in cui vengono banditi i corsi AUC". 
            "Art.  31.  -  1.  Possono  concorrere,  a  domanda,  per
          l'ammissione ai corsi AUC per l'A.M.  di  cui  al  presente
          decreto i  cittadini  italiani  con  i  requisiti  e  sotto
          l'osservanza delle condizioni che seguono: 
            a) non abbiano riportato condanne penali per delitti  non
          colposi; 
            b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di  eta'  e  non
          abbiano superato il ventottesimo anno alla data di scadenza
          del concorso. 
            Potranno  altresi'  concorrere  coloro  che  non  abbiano
          superato il trentaduesimo anno di eta', se  dispensati  dal
          presentarsi alle armi perche' cittadini italiani  residenti
          all'estero; 
            c) siano in possesso della idoneita' fisica  al  servizio
          militare   incondizionato   nell'A.M.,   della    idoneita'
          psicoattitudinale al servizio in qualita' di  ufficiale  di
          complemento del ruolo e specialita' richiesti nella domanda
          di partecipazione  al  concorso,  nonche'  della  idoneita'
          generica al volo; 
            d) non abbiano soddisfatto, anteriormente  alla  scadenza
          del termine utile per la presentazione delle domande,  agli
          obblighi di leva e non siano stati  riformati  alla  visita
          medica di leva; 
            e) non siano stati  espulsi  da  istituti  di  istruzione
          dello Stato, non siano  stati  prosciolti  d'autorita'  per
          insufficiente attitudine  militare  ovvero  per  deficienze
          psicofisiologiche,  ovvero  per  motivi  disciplinari,   da
          istituti di formazione delle Forze armate  e  Corpi  armati
          dello Stato; 
            f) i concorrenti ad un corso per laureati  dovranno  aver
          conseguito, anteriormente alla scadenza del  termine  utile
          per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli
          di studio: 
               1) per il Corpo sanitario aeronautico: 
            laurea in medicina e chirurgia: i concorrenti ammessi  al
          corso allievi ufficiali di complemento,  devono  essere  in
          possesso, prima della nomina ad ufficiale, 
          dell'abilitazione all'esercizio della professione. 
            Qualora, al termine del corso, essi  non  abbiano  ancora
          conseguito l'abilitazione all'esercizio della  professione,
          possono conseguirla nella sessione di esami successiva alla
          data di fine corso; 
               2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato: 
            laurea in giurisprudenza, in  economia  e  commercio,  in
          scienze  sociali,  in   scienze   politiche,   in   scienze
          statistiche  e  demografiche,  in  scienze  statistiche  ed
          attuariali, in economia politica, in  scienze  bancarie  ed
          assicurative, in scienze economiche e sociali, in  economia
          aziendale,  in  scienze  statistiche  ed   economiche,   in
          discipline economiche e sociali oppure  laurea  in  scienze
          economiche  e  marittime  conseguita  presso   la   Sezione
          armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli o
          laurea in scienze economiche o laurea in scienze economiche
          e bancarie; 
               3) per il Corpo del genio aeronautico: 
            laurea  in  ingegneria  civile,   in   architettura,   in
          ingegneria  civile,  per  la  difesa   del   suolo   e   la
          pianificazione   territoriale   ad   indirizzo   idraulico,
          geotecnico,  strutturale  ed  urbanistico,   se   aspiranti
          all'ammissione al corso nel ruolo ingegneri  -  specialita'
          infrastrutture aeronautiche; 
            laurea   in   ingegneria   aeronautica,   in   ingegneria
          aerospaziale, in ingegneria meccanica, in ingegneria navale
          e  meccanica,  in  ingegneria  elettronica,  in  ingegneria
          elettrotecnica,  in  ingegneria  nucleare,  in   ingegneria
          chimica, in  ingegneria  delle  tecnologie  industriali  ad
          indirizzo     meccanico,     elettrico,     chimico      ed
          economicoorganizzativo,  se  aspirante  all'ammissione   al
          corso  nel  ruolo  ingegneri  -   specialita'   costruzioni
          aeromeccaniche; 
            laurea   in   ingegneria   elettronica,   in   ingegneria
          elettrotecnica, in ingegneria delle tecnologie  industriali
          ad  indirizzo:  elettrico  ed  economicoorganizzativo,   se
          aspiranti all'ammissione al corso  nel  ruolo  ingegneri  -
          specialita' elettronica; 
            laurea  in  astronomia,  in  fisica,  in  matematica,  in
          discipline nautiche rilasciata dall'Istituto  universitario
          navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso  nel
          ruolo fisici; 
            laurea in chimica industriale, se aspiranti 
          all'ammissione nel ruolo chimici; 
            g) i concorrenti ad un corso per diplomati dovranno  aver
          conseguito o essere in grado di conseguire  nella  sessione
          di esami dell'anno in cui viene emanato il  bando  uno  dei
          seguenti titoli di studio: 
               1) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica: 
            diploma di maturita' classica, scientifica, artistica, di
          abilitazione   magistrale,   di   ragioniere    e    perito
          commerciale, perito aziendale e  corrispondente  in  lingue
          estere, perito per il turismo, di maturita'  rilasciato  da
          un istituto tecnico industriale o agrario o nautico  o  per
          geometri,  diploma  di  maturita'  d'arte   applicata,   di
          maturita' professionale di  perito  aeronautico  rilasciato
          dagli istituti tecnici aeronautici  istituiti  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 1 ottobre  1970,  n.  1508,
          licenza  liceale   rilasciata   dalla   sezione   classica,
          scientifica e moderna  della  Scuola  europea,  diploma  di
          ragioniere e perito commerciale e perito per  il  commercio
          con   l'estero,   diploma   di   perito    commerciale    e
          programmatore,  diploma  di   maturita'   professionale   e
          segretario   d'amministrazione,   diploma   di    maturita'
          professionale di analista contabile, diploma  di  maturita'
          professionale    di    operatore    commerciale,    licenza
          linguistica; 
            2) per il Corpo di commissariato, ruolo amministrazione: 
            diploma di ragioniere e perito commerciale e  perito  per
          il commercio con l'estero, diploma di perito commerciale  e
          programmatore,  diploma  di  maturita'   professionale   di
          segretario   d'amministrazione,   diploma   di    maturita'
          professionale di analisi contabile,  diploma  di  maturita'
          professionale    di    operatore    commerciale,    licenza
          linguistica; 
            3) per il Corpo del genio aeronautico,  ruolo  assistenti
          tecnici: 
            diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
          le costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche,
          per meccanica, per meccanica di  precisione,  se  aspiranti
          all'ammissione al corso nella specialita' aeronautici; 
            diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
          edilizia,  per  termotecnica,  diploma  di   geometra,   se
          aspiranti all'ammissione al corso nella specialita' edili; 
            diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
          elettronica  industriale,   per   energia   nucleare,   per
          telecomunicazioni, se  aspiranti  all'ammissione  al  corso
          nella specialita' elettronici; 
            diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
          elettrotecnica, se aspiranti all'ammissione al corso  nella
          specialita' elettricisti; 
            diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
          meccanica,  se  aspiranti  all'ammissione  al  corso  nella
          specialita' motorizzazione; diploma di  perito  industriale
          indirizzo specializzato per industrie metalmeccaniche,  per
          meccanica  di  precisione,  per  meccanica,  se   aspiranti
          all'ammissione al corso nella specialita' armamento; 
            diploma di perito industriale indirizzo specializzato per
          chimica industriale,  per  chimica  nucleare,  per  materie
          plastiche, per metallurgia, se aspiranti all'ammissione  al
          corso nella specialita' assistenti di laboratorio; 
            diploma di maturita'  classica,  scientifica,  artistica,
          diploma di abilitazione rilasciato da un  istituto  tecnico
          industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma  di
          perito  aeronautico  rilasciato  dagli   istituti   tecnici
          aeronautici istituiti  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  1  ottobre  1970,   n.   1508,   se   aspiranti
          all'ammissione al corso nella specialita' geofisici; 
            diploma di perito industriale se aspiranti all'ammissione
          al corso nella specialita' fotografi. 
            2. Coloro che abbiano  conseguito  il  titolo  di  studio
          all'estero dovranno presentare unitamente  a  quest'ultimo,
          dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano,
          rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. 
            3. I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  saranno
          accertati secondo  le  procedure  stabilite  dal  Ministero
          della difesa. 
            4. E' facolta' del Ministero  della  difesa  fissare  nel
          decreto con cui vengono indetti  i  corsi  AUC  diversi  od
          ulteriori requisiti in relazione alle esigenze della  Forza
          armata". 
            - Il testo dell'art. 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224
          (Per il titolo v. in note alle premesse), e' il seguente: 
            "Art. 3. - 1.  Gli  ufficiali  di  complemento  dell'Arma
          aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante corsi
          di  pilotaggio  aereo  o  corsi  per  navigatori  militari,
          indetti dal Ministro della difesa. 
            2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti 
          corsi sono i seguenti: 
               a) essere cittadini italiani; 
            b) aver compiuto il diciassettesimo  e  non  superato  il
          ventitreesimo anno di eta'  alla  data  di  emanazione  del
          bando di concorso; 
            c) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi
          militarmente organizzati o destituiti da  pubblici  uffici;
          non aver riportato condanna a pena  detentiva  per  delitto
          non colposo;  non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di
          prevenzione; 
            d) aver conseguito un diploma di istituto  di  istruzione
          secondaria di secondo grado o altro  titolo  di  studio  in
          Italia  o   all'estero,   riconosciuto   equipollente   dal
          Ministero della pubblica istruzione; 
            e) possedere le  qualita'  fisiche  e  psicoattitudinali,
          accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare,
          necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualita'
          di piloti militari, di navigatori militari; 
            f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei  genitori
          o di chi esercita la tutela. 
            3. Coloro che chiedono di  essere  ammessi  ai  corsi  di
          pilotaggio, ai corsi di navigatore devono,  all'atto  della
          presentazione della domanda,  impegnarsi  a  contrarre  una
          ferma di anni dodici. 
            4. Per coloro che  sono  gia'  incorporati  ovvero  hanno
          adempiuto gli obblighi di leva presso altra  Forza  armata,
          l'ammissione al corso  resta  condizionata  al  nulla  osta
          della Forza armata di appartenenza". 
            - Il testo dell'art. 11, comma 1, lettere a)  e  b),  del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Per il 
          titolo v. in nota alle premesse), e' il seguente: 
            "Art. 11 (Reclutamento nel ruolo di marescialli). - 1. Il
          personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito  (esclusa
          l'Arma dei carabinieri), della Marina  e  dell'Aeronautica,
          in rapporto alle  consistenze  degli  organici  di  cui  al
          precedente art. 3, e' tratto: 
            a) per il 70% dei posti disponibili  in  organico,  dagli
          allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli  allievi
          sono reclutati con  ferma  di  anni  due  tramite  concorsi
          banditi con decreto ministeriale; 
            b) per il 30% dei posti disponibili  in  organico,  dagli
          appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari
          di truppa in servizio permanente, tramite concorso  interno
          e superamento di apposito corso di qualificazione di durata
          non inferiore a mesi sei". 
            - Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Per il 
          titolo v. in nota alle premesse), e' il seguente: 
            "Art.  14  (Reclutamento  degli  ispettori).  -  1.   Gli
          ispettori in ferma  volontaria  e  in  servizio  permanente
          dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al Capo 
          II per il Reggimento corazzieri, sono tratti: 
            a)  per  il  70%  dei  posti  disponibili  nell'organico,
          mediante pubblico concorso e superamento di apposito  corso
          della durata di due anni accademici". 
            - Il testo dell'art. 4 del sopracitato decreto 
          legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' il seguente: 
            "Art.  4  (Reclutamento  dei  carabinieri).  -  1.   Sono
          consentiti: 
            a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con
          la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano  compiuto
          il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo anno  di
          eta', anche se arruolati per leva o  incorporati  in  altre
          Armi o Forze armate nonche' nelle Forze di  polizia,  anche
          ad ordinamento civile. Il  limite  di  eta'  e'  elevato  a
          ventotto anni per i giovani che hanno gia'  adempiuto  agli
          obblighi di leva; 
            b) arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari, per
          la sola ferma di leva, dei giovani appartenenti alla classe
          che viene chiamata alle  armi,  nei  limiti  delle  vacanze
          esistenti nei quadri organici e dei posti  disponibili  nel
          contingente determinato annualmente con legge di bilancio. 
            2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari
          possono permanere in servizio  a  domanda  in  qualita'  di
          carabinieri effettivi, commutando la ferma di leva in ferma
          quadriennale, nel limite delle vacanze organiche. 
            Ai  fini  dell'ammissione  alla  ferma  quadriennale   si
          provvede,  in  base  all'esito   di   adeguati   test   per
          l'accertamento  del  grado  di  preparazione  culturale   e
          professionale   e   sulla   scorta   della   documentazione
          caratteristica  e  matricolare,  alla  formazione  di   una
          graduatoria, da rendere pubblica,  ammettendo  ad  apposito
          corso  integrativo  di  formazione  i  militari   in   essa
          utilmente collocati". 
            - Il testo degli articoli 11, 14, 17  e  20  del  decreto
          legislativo 27 febbraio 1991,  n.  78  (Per  il  titolo  v.
          premesse), e' il seguente: 
            "Art. 11 (Reclutamento del maestro direttore).  -  1.  Il
          reclutamento  dell'ufficiale  in  servizio  permanente  dei
          carabinieri, maestro direttore di banda, ha luogo in base 
          a concorso pubblico per titoli ed esami. 
             2. Per partecipare al concorso e' necessario: 
            a) aver compiuto il venticinquesimo anno di  eta'  e  non
          superato il quarantesimo; 
               b) essere di statura non inferiore a metri 1,65; 
            c) essere muniti di diploma di strumentazione per banda e
          di diploma di composizione, conseguiti in un  conservatorio
          statale   o   in   altro   analogo   istituto    legalmente
          riconosciuto; 
            d) essere  in  possesso  di  tutti  gli  altri  requisiti
          richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente
          dell'Arma, prescindendo da quello concernente lo  stato  di
          celibe o di vedovo senza prole. 
            3. Si  prescinde  dal  limite  massimo  di  eta'  per  il
          concorrente che sia gia': 
            a) ufficiale  maestro  direttore  di  banda  in  servizio
          permanente di altra Forza armata dello  Stato  o  Corpo  di
          polizia; 
            b) ufficiale vice direttore  della  banda  dell'Arma  dei
          carabinieri. 
             4. Gli esami consistono nelle seguenti prove: 
            a)  tre  prove  scritte   su   temi   della   commissione
          esaminatrice, cosi' distinte: 
            1) composizione di una fuga a quattro parti, da 
          svolgere in un tempo massimo di diciotto ore; 
            2)  composizione  di  una  marcia  eroica  o  funebre   o
          trionfale o militare per  pianoforte  con  qualche  accenno
          strumentale, da svolgere in un tempo  massimo  di  diciotto
          ore; 
            3) strumentazione per banda di un  brano  di  musica  per
          pianoforte od organo o per orchestra, da svolgere in un 
          tempo massimo di diciotto ore; 
               b) prova orale vertente sulle seguenti materie: 
            1) organizzazione delle bande musicali  e  loro  sviluppo
          storico; 
            2) tecnica di tutti agli strumenti compresi nell'organico
          strumentale; 
               3) vari tipi di partitura; 
               4) impiego degli strumenti suddetti; 
            c) una prova pratica consistente  nella  concertazione  e
          direzione di uno o piu' brani, a scelta  della  commissione
          esaminatrice, che saranno  lasciati  al  candidato  per  un
          tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione. 
            5. La commissione attribuisce a  ciascun  concorrente  un
          punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria  e'
          formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti. 
            6.  E'  giudicato  idoneo  il   concorrente   che   nella
          graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, 
          sempreche' i punti parziali non siano inferiori a 12". 
            "Art. 14 (Reclutamento del maestro vice direttore). -  1.
          Il reclutamento dell'ufficiale in s.p.e.  dei  carabinieri,
          maestro vice direttore di banda, ha luogo mediante pubblico
          concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare
          i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
            a) avere compiuto il venticinquesimo anno di eta'  e  non
          superato il quarantesimo; per gli orchestrali  della  banda
          dell'Arma si prescinde dai predetti limiti di eta'; 
               b) essere di statura non inferiore a metri 1,65; 
            c) aver conseguito in un conservatorio  statale  o  altro
          analogo istituto legalmente riconosciuto il 
          diploma in strumentazione per banda; 
            d) essere  in  possesso  di  tutti  gli  altri  requisiti
          richiesti  per  la  nomina  ad  ufficiale   dell'Arma   dei
          carabinieri, prescindendo da quello concernente lo stato di
          celibe o di vedovo senza prole. 
  2. Gli esami di concorso consistono nelle seguenti  prove:  a)  tre
  prove scritte su temi della commissione, cosi' distinte: 
            1) armonizzazione a quattro parti di un  passo  musicale,
          da svolgere nel tempo massimo di otto ore; 
            2) composizione di una marcia militare per pianoforte con
          qualche  accenno  strumentale,  da  svolgere  in  un  tempo
          massimo di diciotto ore; 
            3) strumentazione per banda di un  brano  di  musica  per
          pianoforte, da svolgere in un tempo massimo diciotto ore; 
               b) prova orale vertente sulle seguenti materie: 
            1) tecnica di tutti gli strumenti compresi  nell'organico
          strumentale; 
               2) vari di tipi di partitura; 
               3) impiego degli strumenti suddetti; 
            c) una prova pratica consistente  nella  concertazione  e
          direzione di uno o piu'  brani,  scelti  dalla  commissione
          esaminatrice, e lasciati a disposizione del candidato 
          per il tempo stabilito dalla stessa commissione. 
            3. La commissione attribuisce a  ciascun  concorrente  un
          punto da uno a venti per ciascuna prova. La graduatoria  e'
          formata in base alla somma dei punti parziali attribuiti. 
            4.  E'  giudicato  idoneo  il  concorrente,   che   nella
          graduatoria raggiunga un punto non inferiore a 70, 
          sempreche' i punti parziali non siano inferiori a 12". 
            "Art. 17  (Reclutamento  degli  orchestrali).  -  1.  Gli
          orchestrali della banda musicale dell'Arma dei  carabinieri
          sono reclutati mediante pubblici concorsi,  per  titoli  ed
          esami, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in
          possesso dei seguenti requisiti: 
            a) avere compiuto il diciottesimo  anno  di  eta'  e  non
          superato il quarantesimo. Tale limite e'  elevato  di  anni
          cinque per i militari delle Forze armate  o  dei  Corpi  di
          polizia, in attivita' di  servizio.  Per  gli  allievi  del
          Centro di addestramento  musicale  di  cui  all'art.  6  si
          prescinde dai limiti di eta'; 
            b) aver conseguito in un conservatorio  statale  o  altro
          analogo istituto legalmente riconosciuto il  diploma  nello
          strumento per il quale concorrono o per  strumento  affine,
          come da tabella B. 
            2. I concorrenti che non siano gia' in servizio nell'Arma
          dei carabinieri debbono  essere  in  possesso  degli  altri
          requisiti  richiesti  per  l'arruolamento  nell'Arma  quali
          sottufficiali, prescindendo da quello 
          concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole. 
            3.  Per  gli  orchestrali  della  banda   dell'Arma   dei
          carabinieri che concorrono per una parte superiore a 
          quella di appartenenza si prescinde dall'anzianita'. 
            4. Gli esami di concorso per  la  nomina  ad  orchestrale
          consistono nelle seguenti prove: 
            a) per i concorrenti di tutte le parti, ad  eccezione  di
          quelli che concorrono per gli strumenti a percussione: 
            1) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a 
          scelta del concorrente; 
            2) lettura a prima vista di un  brano  o  piu'  brani  di
          musica, scelti dalla commissione; 
               3) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento; 
            b) per i concorrenti delle prime e delle seconde parti: 
               1) direzione di un pezzo eseguito dalla banda; 
            2) dimostrazione della conoscenza tecnica degli 
          strumenti che compongono la banda; 
            c) per i concorrenti delle prime parti; 
          armonizzazione per pianoforte di un brano di musica; 
            d) per i concorrenti per gli strumenti a  percussione,  a
          qualsiasi parte essi aspirino: 
               1) un esperimento di lettura musicale; 
            2) dimostrazione di saper impiegare lo  strumento  o  gli
          strumenti per cui si concorre, sia  da  solo,  sia  in  una
          esecuzione di insieme della banda; 
            3) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente
          gli altri strumenti a percussione. 
            5.  La  commissione  esaminatrice  forma  la  graduatoria
          attribuendo a ciascun concorrente un punto da uno  a  venti
          per ciascuna prova. 
            6.  E'  giudicato  idoneo  il   concorrente   che   nella
          graduatoria raggiunga un punto non inferiore  a  14  se  si
          tratta di  concorso  per  musicante  delle  prime  e  delle
          seconde parti; non inferiore a 12 se si tratta di  concorso
          per orchestrali delle terze parti. 
            7. Non e' comunque giudicato idoneo  il  concorrente  che
          non raggiunge, in ciascuna  prova,  il  punteggio  di  12".
          "Art. 20 (Reclutamento dell'archivista della banda).  -  1.
          Il sottufficiale archivista della banda musicale  dell'Arma
          dei carabinieri e' reclutato  mediante  pubblico  concorso,
          per  titoli  ed  esami,  al  quale  possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
            a) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non
          superato il quarantesimo, tale limite e'  elevato  di  anni
          cinque per i militari delle Forze armate  e  dei  Corpi  di
          polizia, in attivita' di servizio; 
            b) aver conseguito in un conservatorio  statale  o  altro
          analogo istituto  legalmente  riconosciuto  un  diploma  di
          strumento a fiato. 
            2. I concorrenti che non siano gia' in servizio nell'Arma
          dei carabinieri debbono  essere  in  possesso  degli  altri
          requisiti  richiesti  per  l'arruolamento  nell'Arma  quali
          sottufficiali, prescindendo da quello 
          concernente lo stato di celibe o vedovo senza prole. 
             3, Le prove del concorso consistono in: 
            a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a 
          scelta del concorrente; 
            b) lettura a prima vista di un brano o piu' brani, scelti
          dalla commissione; 
            c) copiatura su lucido, di un brano musicale 
          scelto dalla commissione".