IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze 21 dicembre  1996, n.
700, ed in particolare l'art. 2, comma  3, e l'art. 6, comma 3, con i
quali si e' proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e
delle relative  circoscrizioni territoriali  nonche' all'enucleazione
delle funzioni degli uffici stessi;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze 18 giugno 1997, con il
quale   sono  stati   determinati   il   numero,  la   circoscrizione
territoriale e  i compiti delle  sezioni staccate degli  uffici delle
entrate;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del 1993, cosi' come sostituito  dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo 1998,  n. 80, che individua tra le  funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto il decreto direttoriale 13 maggio 1998, con il quale e' stata
rideterminata  la  circoscrizione   territoriale  dell'ufficio  delle
entrate di Foligno;
  Visto il  decreto direttoriale  29 dicembre 1998,  con il  quale e'
stata disposta  l'attivazione degli uffici delle  entrate di Codogno,
Santhia', Lodi e Lecco limitatamente allo svolgimento delle attivita'
necessarie per  la realizzazione della loro  organizzazione interna e
per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare
la piena funzionalita' degli uffici stessi;
  Ritenuta la  necessita' di  disporre la completa  attivazione degli
uffici  delle entrate  di Codogno,  Santhia',  Lodi e  Lecco, con  la
contestuale  soppressione degli  uffici delle  imposte dirette  e del
registro operanti nelle predette localita';
  Considerato che  la circoscrizione dei sopprimendi  uffici di Lodi,
quale  venne definita  prima dell'istituzione  della nuova  provincia
lodigiana, comprende  anche i  comuni di  Carpiano, Cerro  al Lambro,
Colturano,  Dresano, Mediglia,  Melegnano, Paullo,  San Colombano  al
Lambro, San Zenone al Lambro, Tribiano e Vizzolo Predabissi, i quali,
essendo stati  incorporati nella  provincia di Milano,  non rientrano
nella competenza dell'ufficio delle entrate di Lodi, bensi' in quella
di uno degli uffici delle entrate del capoluogo regionale;
  Ritenuto  che, per  problemi  di ordine  logistico,  non e'  ancora
possibile    disporre   l'avvio    degli    uffici   delle    entrate
circoscrizionali   di  Milano,   sicche',  nelle   more  della   loro
attivazione, e' necessario estendere la competenza degli uffici delle
imposte  dirette  e del  registro  di  tale  sede anche  ai  soggetti
domiciliati  nei menzionati  undici comuni  compresi nell'ambito  dei
sopprimendi uffici di Lodi;
  Ritenuto altresi'  di procedere all'attivazione degli  uffici delle
entrate  di Fiorenzuola  D'Arda, Acqui  Terme, Foligno,  Castelfranco
Veneto ed Arona;
  Considerato   che,   nel   quadro   del   programma   di   recupero
dell'arretrato  relativo  alle  dichiarazioni,  occorre  esaurire  il
carico  di lavoro  pregresso riguardante  il controllo  formale delle
dichiarazioni   IVA,   salvaguardando   l'esigenza   di   focalizzare
l'operativita'  degli uffici  delle entrate  sui controlli  di natura
sostanziale;
  Ritenuto che  la soluzione  piu' idonea  a contemperare  le diverse
esigenze sia quella  di mantenere la predetta  attivita' di controllo
formale  presso gli  uffici dell'imposta  sul valore  aggiunto ancora
operanti, prevedendo che, allorquando tali uffici vengano soppressi a
seguito della  progressiva realizzazione dei nuovi  uffici unificati,
l'attivita' in  questione venga  concentrata presso gli  uffici delle
entrate  dei  capoluoghi provinciali,  con  il  duplice vantaggio  di
conseguire  economie di  scala nell'utilizzo  delle risorse  umane da
adibire  al controllo  di cui  trattasi  e di  consentire al  maggior
numero possibile degli  uffici delle entrate di  nuova attivazione di
dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nelle regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia,  Piemonte, Umbria  e
Veneto sono attivati  gli uffici delle entrate e  le sezioni staccate
specificati nell'unita  tabella che costituisce parte  integrante del
presente   decreto.  Contestualmente   all'attivazione  delle   nuove
strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.
  2. A  decorrere dalla data di  avvio degli uffici delle  entrate di
cui  al comma  1,  gli  uffici dell'imposta  sul  valore aggiunto  di
Alessandria,  Como,  Milano,  Novara, Perugia,  Treviso  e  Vercelli,
nonche' le  locali sezioni  staccate delle direzioni  regionali delle
entrate,  esercitano la  propria competenza  limitatamente all'ambito
territoriale  non ricompreso  nelle  circoscrizioni  degli uffici  di
nuova attivazione.
  3. Gli uffici  dell'imposta sul valore aggiunto citati  al comma 2,
nonche'  l'ufficio  delle entrate  di  Piacenza,  provvedono, per  le
annualita' fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA
e  ai conseguenti  adempimenti anche  per i  contribuenti domiciliati
nelle circoscrizioni facenti capo  agli uffici delle entrate attivati
ai sensi del comma 1.
  4.   In  attesa   dell'attivazione  degli   uffici  delle   entrate
circoscrizionali di  Milano, la competenza territoriale  degli uffici
delle imposte dirette e del registro ivi operanti e' estesa ai comuni
di  Carpiano,   Cerro  al   Lambro,  Colturano,   Dresano,  Mediglia,
Melegnano, Paullo,  San Colombano  al Lambro,  San Zenone  al Lambro,
Tribiano e Vizzolo Predabissi.
  5. La disposizione  di cui al comma 4 si  applica a decorrere dalla
data  di  attivazione dell'ufficio  delle  entrate  di Lodi  e  della
contestuale  soppressione dell'ufficio  delle imposte  dirette e  del
registro aventi sede nel predetto capoluogo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 giugno 1999
                                        Il direttore generale: Romano