IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si e' proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonche' all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi; Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate; Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; Visto il decreto direttoriale 13 maggio 1998, con il quale e' stata rideterminata la circoscrizione territoriale dell'ufficio delle entrate di Foligno; Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 1998, con il quale e' stata disposta l'attivazione degli uffici delle entrate di Codogno, Santhia', Lodi e Lecco limitatamente allo svolgimento delle attivita' necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalita' degli uffici stessi; Ritenuta la necessita' di disporre la completa attivazione degli uffici delle entrate di Codogno, Santhia', Lodi e Lecco, con la contestuale soppressione degli uffici delle imposte dirette e del registro operanti nelle predette localita'; Considerato che la circoscrizione dei sopprimendi uffici di Lodi, quale venne definita prima dell'istituzione della nuova provincia lodigiana, comprende anche i comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Paullo, San Colombano al Lambro, San Zenone al Lambro, Tribiano e Vizzolo Predabissi, i quali, essendo stati incorporati nella provincia di Milano, non rientrano nella competenza dell'ufficio delle entrate di Lodi, bensi' in quella di uno degli uffici delle entrate del capoluogo regionale; Ritenuto che, per problemi di ordine logistico, non e' ancora possibile disporre l'avvio degli uffici delle entrate circoscrizionali di Milano, sicche', nelle more della loro attivazione, e' necessario estendere la competenza degli uffici delle imposte dirette e del registro di tale sede anche ai soggetti domiciliati nei menzionati undici comuni compresi nell'ambito dei sopprimendi uffici di Lodi; Ritenuto altresi' di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Fiorenzuola D'Arda, Acqui Terme, Foligno, Castelfranco Veneto ed Arona; Considerato che, nel quadro del programma di recupero dell'arretrato relativo alle dichiarazioni, occorre esaurire il carico di lavoro pregresso riguardante il controllo formale delle dichiarazioni IVA, salvaguardando l'esigenza di focalizzare l'operativita' degli uffici delle entrate sui controlli di natura sostanziale; Ritenuto che la soluzione piu' idonea a contemperare le diverse esigenze sia quella di mantenere la predetta attivita' di controllo formale presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto ancora operanti, prevedendo che, allorquando tali uffici vengano soppressi a seguito della progressiva realizzazione dei nuovi uffici unificati, l'attivita' in questione venga concentrata presso gli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, con il duplice vantaggio di conseguire economie di scala nell'utilizzo delle risorse umane da adibire al controllo di cui trattasi e di consentire al maggior numero possibile degli uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione dei controlli sostanziali; Decreta: Art. 1. 1. Nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Umbria e Veneto sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella. 2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Alessandria, Como, Milano, Novara, Perugia, Treviso e Vercelli, nonche' le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici di nuova attivazione. 3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2, nonche' l'ufficio delle entrate di Piacenza, provvedono, per le annualita' fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1. 4. In attesa dell'attivazione degli uffici delle entrate circoscrizionali di Milano, la competenza territoriale degli uffici delle imposte dirette e del registro ivi operanti e' estesa ai comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Mediglia, Melegnano, Paullo, San Colombano al Lambro, San Zenone al Lambro, Tribiano e Vizzolo Predabissi. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a decorrere dalla data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Lodi e della contestuale soppressione dell'ufficio delle imposte dirette e del registro aventi sede nel predetto capoluogo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 1999 Il direttore generale: Romano