LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  H),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il  decreto di A.I.C.  NFR n.  600 dell'11 ottobre  1995, del
direttore generale del servizio farmaceutico, pubblicato per estratto
nella Gazzetta  Ufficiale - serie  generale -  n. 251 del  26 ottobre
1995, con il quale e'  stata autorizzata l'immissione in commercio in
classe C) della specialita' medicinale denominata "Quinazide 6,25", a
base di  quinapril e idroclorotiazide, nella  confezione 14 compresse
ciascuna contenente 20 mg di quinapril e 6,25 mg di idroclorotiazide,
A.I.C. n. 028331027, della societa' Malesci istituto farmacobiologico
S.p.a., con sede in Bagno a Ripoli (Firenze);
  Vista la  domanda del  3 agosto  1998 con  cui la  societa' Malesci
istituto  farmacobiologico  S.p.a.  chiede  la  riclassificazione  in
fascia di  rimborsabilita' al prezzo  di L. 21.100  della specialita'
medicinale   sopra   indicata,   come  calcolato   ai   sensi   della
deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 (deliberazione 10/98);
  Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 14 ottobre
1998,   con  la   quale   viene  espresso   parere  favorevole   alla
classificazione in classe A)  della specialita' medicinale denominata
"Quinazide  6,25" al  prezzo di  L. 21.100,  I.V.A. compresa,  previa
verifica del calcolo  del prezzo medio europeo da  parte del C.I.P.E.
verificando  altresi'   la  correttezza  della   denominazione  della
specialita' in questione;
  Considerato che e'  stato verificato, per confronto  con il decreto
di A.I.C.  della specialita'  di che  trattasi, che  la denominazione
corretta e'  "Quinazide 6,25", e  che quindi  in essa e'  indicato il
dosaggio dell'idroclorotiaziade;
  Vista la richiesta dell'Ufficio XI - del D.V.F. del Ministero della
sanita', con  la quale si chiede  al C.I.P.E di comunicare  il prezzo
medio europeo della specialita' medicinale sopraindicata;
  Vista la nota con cui il  C.I.P.E. comunica che, per la specialita'
medicinale "Quinazide 6,25", nella confezione sopra citata, il prezzo
massimo europeo a  ricavo industria della confezione e'  di L. 12.849
pari ad un prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 21.200;
  Considerato   che,  essendo   stata  presa   come  riferimento   la
specialita' medicinale  "Quinazide" nella confezione 14  compresse 20
mg + 12,5 mg, A.I.C. n. 028331015,  per effetto del punto 2, comma 8,
della  delibera  CIPE  26  febbraio  1998, il  prezzo  di  L.  21.200
corrisponde  effettivamente  all'attuale  prezzo  al  pubblico  della
specialita' in questione;
  Considerato  che  la  societa'  Malesci  istituto  farmacobiologico
S.p.a. ha chiesto in domanda di praticare un prezzo inferiore, pari a
L. 21.100 I.V.A. inclusa;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che all'art. 70, comma
5, prevede la  riduzione del 15% del prezzo medio  europeo in sede di
ammissione in fascia di rimborsabilita';
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La specialita'  medicinale denominata  "QUINAZIDE 6,25", a  base di
quinapril   idroclorotiazide,   della   societa'   Malesci   istituto
farmacobiologico S.p.a., con sede in  Bagno a Ripoli (Firenze), nella
confezione 14  compresse 20  mg +  6,25 mg,  A.I.C. n.  028331027, e'
classificata  in classe  A), ai  sensi dell'art.  8, comma  10, della
legge  24 dicembre  1993,  n. 537,  al prezzo  di  L. 18.000,  I.V.A.
compresa.